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LEGGE REGIONALE n° 22 del 17 novembre 2000
Interventi a favore degli allevatori per fronteggiare l'epizoozia denominata "Febbre catarrale degli ovini (blue tongue)".

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N. 36 del 25 novembre 2000

Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 1 Piano di lotta, controllo e eradicazione della febbre catarrale ovina
    1.  La Giunta regionale, acquisiti gli elementi conoscitivi sull'origine, sulla diffusione e sulle misure necessarie per debellare l'epidemia di febbre catarrale degli ovini nel territorio della Sardegna, predispone, ai sensi dell'articolo della legge regionale 8 gennaio 1969, n. 1 (Profilassi e lotta obbligatoria contro le malattie del bestiame in Sardegna), un piano organico di lotta, prevenzione e eradicazione della epizoozia in atto che trasmette agli organi competenti della Unione Europea per verificarne la coerenza con gli orientamenti comunitari.
ARTICOLO 2 Anticipazioni
    1.  L'Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare, con mezzi propri, sino alla concorrenza di lire 70.000.000.000, le assegnazioni che lo Stato dispone ai sensi delle Leggi 2 giugno 1988 n.218 e 23 gennaio 1968, n. 34 a valere sulle risorse del Fondo sanitario nazionale per l'attuazione degli interventi diretti a fronteggiare l'epizoozia denominata febbre catarrale degli ovini (blue tongue) (cap. 12194/01) consistenti in:
    • a)erogazione di indennizzi agli allevatori per l'abbattimento dei capi infetti ordinato dalla autorità sanitaria;
    • b)rimborso delle spese sostenute dai comuni e dalle Aziende - USL per la distruzione e lo smaltimento degli animali infetti;
    • c)costi per le operazioni di disinfezione e disinfestazione sostenute dagli enti locali e dalle Aziende USL e da organismi all'uopo deputati;
    • d)costi per la stipula di convenzioni con veterinari coadiutori da impiegare per rafforzare l'azione di prevenzione e di controllo della malattia.


    2.  Dello stanziamento complessivo indicato al comma 1 , per gli interventi di cui alla lettera a) è destinata una somma di lire 50.000.000.000, per gli interventi di cui alle lettere b) , c) e d) è destinata una somma di lire 20.000.000.000.

    3.  Il programma degli interventi è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, di concerto con l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, ai sensi dell' articolo 4, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 , sentito il parere della Commissione consiliare competente che lo esprime entro sette giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

    4.  Le somme non rimborsate dallo Stato fanno carico definitivamente al bilancio regionale, quelle rimborsate sono introitate sul capitolo 36119 del bilancio regionale per essere attribuite - con decreto dell'Assessore del bilancio - al capitolo 12194/01 e destinate qualora necessario alla prosecuzione degli interventi.
ARTICOLO 3 Indennizzi agli allevatori
    1.  Al fine di fronteggiare i danni causati dalla epizoozia "blue tongue" è autorizzata la spesa di lire 70.000.000.000 per la concessione agli allevatori degli aiuti previsti dall' articolo 23 della legge regionale 11 marzo 1998, n. 8 (Norme per l'accelerazione della spesa delle risorse del FEOGA - Orientamento e interventi urgenti per l'agricoltura) (cap. 06124).
ARTICOLO 4 Sostegno agli allevatori
    1.  A sostegno dei maggiori costi per l'alimentazione del bestiame derivanti agli allevatori dal divieto di spostamento di ovini, caprini e bovini, disposto con decreto dell'Assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale e del divieto di movimentazione degli stessi animali verso la restante parte del territorio nazionale e verso gli stati membri della U.E. disposta dal Ministro della Sanità, è autorizzata la spesa di, lire 10.000.000.000 sotto forma di aiuti. La misura dell'aiuto è commisurata alle maggiori spese effettivamente sostenute e comunque non può superare l'importo delle stesse (cap. 06124).
ARTICOLO 5 Contributo alle imprese di trasformazione
    1.  L'Amministrazione regionale è autorizzata .a concedere un contributo alle aziende e alle cooperative di raccolta e trasformazione dei prodotti zootecnici per le quali, a causa dell'epidemia di febbre catarrale degli ovini, si sia determinato un aggravio di oneri derivante da riduzione dei conferimenti dovuti in base ad obblighi statutari o contrattuali.

    2.  Il contributo è concesso a condizione che:
    • a)le aziende e cooperative di cui al comma 1abbiano sede legale e stabilimento in Sardegna;
    • b)la riduzione dei conferimenti non sia inferiore rispettivamente al 20 o al 30 per cento rispetto alla media dell'ultimo triennio, a seconda che le aziende o le cooperative siano insediate o meno in zone svantaggiate.


    3.  Il contributo concesso non può essere .superiore alle perdite connesse con la riduzione dei conferimenti.

    4.  Le direttive di attuazione degli interventi sono fissate dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro - pastorale, sentito il parere della Commissione consiliare competente in materia di agricoltura che lo esprime entro sette giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

    5.  L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo è determinato in lire 5.000.000.000 per l'anno 2000 (cap. 06141/01).
ARTICOLO 6 Priorità alle aziende danneggiate
    1.  Alle aziende agricole che, a causa dell'epidemia della febbre catarrale degli ovini, abbiano subito una perdita del capitale bestiame non inferiore al 20 per cento è attribuita, la priorità nella concessione dei finanziamenti previsti dalla normativa regionale per l'acquisto di scorte vive. La priorità è limitata alla ricostituzione del capitale bestiame morto a seguito dell'epidemia.
ARTICOLO 7 Procedura per la concessione degli aiuti
    1.  Gli aiuti a favore delle aziende agricole previsti dagli articoli 3 , 4 e 5 sono erogati direttamente dai comuni interessati ai quali gli operatori devono presentare apposita domanda corredata da autocertificazione. I comuni competenti, anche con il sostegno dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, accertata la sussistenza dei requisiti per l'erogazione degli aiuti, provvedono alla liquidazione degli stessi nei termini e con le modalità stabiliti dalla Giunta regionale con le direttive di cui agli articoli 23 della legge regionale n. 8 del 1998 e 4 e 5 della presente legge.

    2.  Qualora i comuni non provvedano alla liquidazione degli aiuti entro i 90 giorni successivi alla data di presentazione delle domande di cui al comma 1 , l'Amministrazione regionale provvede in sostituzione, direttamente o tramite enti, organismi o singoli funzionari all'uopo delegati.
ARTICOLO 8 Campagna informativa
    1.  Al fine di evitare che l'allarme suscitato nell'opinione pubblica dall'insorgere dell'epidemia di febbre catarrale degli ovini determini la riduzione del consumo di prodotti agroalimentari, l'Amministrazione regionale è autorizzata a realizzare una campagna informativa che rassicuri sulla inesistenza di effetti nocivi per l'uomo e sulla assoluta sicurezza, sotto il profilo sanitario e nutrizionale, dei prodotti alimentari degli allevamenti sardi immessi, sotto rigoroso controllo, nei canali commerciali. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 1.000.000.000 per ciascuno anni 2000 e 2001.
ARTICOLO 9 Comandi
    1.  Al fine di consentire l'attuazione interventi di cui alla presente legge è autorizzato, fino al 31 dicembre 2001, il comando presso gli Assessorati dell'agricoltura e riforma agro - pastorale e dell'igiene, sanità e dell'assistenza sociale di un numero massimo di 20 unità di personale tecnico qualificato dipendente dagli enti regionali e dalle Aziende - US1.

ARTICOLO 10 Esecuzione degli aiuti
    1.  Gli aiuti alle imprese istituiti dagli art. 3 , 4 e 5 della presente legge sono attuati dall'Amministrazione regionale solo dopo la loro approvazione da parte della Commissione Europea o solo dopo il decorso del termine previsto per l'esame degli aiuti da parte della Commissione stessa.
ARTICOLO 11 Norma finanziaria
    1.  Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in lire 157.400.000, nell'anno 2000 e in lire 55.400.000.000 nell'anno 2001, si fa fronte:

    - quanto a lire 107.400.000.000 nell'anno 2000 e a lire 55.400.000.000 nell'anno 2001 con le variazioni di cui al comma 2 ;

    - quanto a lire 50.000.000.000 mediante contrazione in una o più soluzioni in relazione alle effettive esigenze di cassa della Regione di un prestito di pari importo; detto prestito è rimborsato mediante un tasso di interesse da corrispondere posticipatamente entro il 31 dicembre 2001.

    3.  Le somme stanziate nell'anno 2000 in conto dei su citati capitoli e non impegnate sono conservate nel conto dei residui e vi permangono fino al loro esaurimento, se necessario.

ARTICOLO 12
    1.  La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell' articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, addì 17 novembre 2000 Floris

Note di vigenza