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Legge Regionale 30 novembre 1967, n. 21
Modifica all’articolo 13 dello Statuto dell’Istituto sardo organizzazione lavoro artigiano (ISOLA) annesso alla legge regionale 2 marzo 1957, n. 6.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
L’articolo 13 dello Statuto dell’Istituto sardo organizzazione lavoro artigiano (I.S.O.L.A.) di cui alla legge regionale 2 marzo 1957, n. 6, è così modificato:
«Il Collegio dei revisori dei conti è costituito da tre sindaci effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e due supplenti.
Esso è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore alle finanze, di concerto con l’Assessore all’Industria, Commercio e artigianato.
Il Collegio dei revisori dei conti rimane in carica tre anni e i suoi membri possono essere riconfermati.
Si applicano al Collegio le norme e disposizioni del Codice civile sui sindaci»

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.




Data a Cagliari, lì 30 novembre 1967

Del Rio