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Legge Regionale 3 luglio 1963, n. 10
Stato giuridico ed ordinamento gerarchico del personale dipendente dalla Amministrazione regionale.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

NORME GENERALI
Art.1
Lo stato giuridico e l’ordinamento delle carriere degli impiegati della Amministrazione regionale sono regolati dalle norme concernenti gli impiegati civili dello Stato, in quanto compatibili e salvo quanto stabilito dalla presente legge.
Lo stato giuridico dei salariati della Amministrazione regionale, è regolato dalle norme riguardanti gli operai dello Stato, in quanto compatibili e salvo quanto stabilito dalla presente legge.
Il trattamento economico degli impiegati e dei salariati della Amministrazione regionale verrà stabilito con successiva legge regionale.


Art.2
I ruoli degli impiegati sono i seguenti:
a) ruolo amministrativo comprendente il personale che, per la natura del posto e per il titolo che lo abilita al posto stesso, esercita permanentemente funzioni o mansioni amministrative;
b) ruolo tecnico comprendente il personale che, per la natura del posto e per il titolo che lo abilita al posto stesso, esercita permanentemente funzioni o mansioni tecniche.


Art.3
Le carriere degli impiegati, amministrativi e tecnici, sono distinte come segue:
- carriera direttiva;
- carriera di concetto;
- carriera esecutiva;
- carriera del personale ausiliario.
La tabella prima allegata alla presente legge stabilisce l’organico del ruolo amministrativo e del ruolo tecnico, nonchè le qualifiche relative a ciascuna carriera.


Art.4
Le promozioni alle qualifiche di direttore di sezione e di primo segretario, o qualifiche equiparate, si conseguono a ruolo aperto, mediante l’esame di idoneità previsto dagli articoli 164 e 176 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.
Parimenti a ruolo aperto vengono conferite, mediante scrutinio per merito comparativo, le promozioni alle qualifiche di primo archivista e di commesso, o qualifiche equiparate.
Il numero dei posti da mettere annualmente a disposizione per l’attribuzione, mediante il concorso per merito distinto previsto dai citati articoli 164 e 176, delle promozioni a direttore di sezione ed a primo segretario, o qualifiche equiparate, viene determinato in ragione rispettivamente di un quarto del numero dei dipendenti in possesso dell’anzianità complessiva di servizio richiesta per l’ammissione all’esame di cui al precedente primo comma.
Per l’attribuzione, mediante il concorso annuale per esami previsto dall’articolo 185 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, delle promozioni a primo archivista o qualifiche equiparate, il numero dei posti disponibili viene commisurato ad un terzo dei dipendenti in possesso dell’anzianità richiesta per la promovibilità alle stesse qualifiche con le modalità stabilite dal secondo comma del presente articolo.


Art.5
La pianta organica dei salariati permanenti ed il numero delle relative unità sono fissati nell’apposita tabella allegata.
L’Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere, con contratto di diritto privato, per esigenze impreviste ed indilazionabili, operai giornalieri, a condizione che sia stabilito il termine massimo entro cui debbono essere licenziati. Tale termine non può superare, in alcun caso, i novanta giorni.
Detti operai devono essere adibiti esclusivamente alle mansioni previste nel contratto ed alla scadenza di esso non possono essere riassunti neanche per l’espletamento di diverse mansioni, a meno che non sia trascorso il periodo di un anno dalla scadenza stessa.


Art.6
L’assunzione del personale delle carriere direttive, di concetto, esecutive ed ausiliarie, nonchè del personale salariato, ha luogo mediante concorso pubblico secondo le norme rispettivamente in vigore per l’accesso alle corrispondenti carriere degli impiegati civili dello Stato e per l’assunzione degli operai statali.

Art.7
La costituzione e la composizione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi per l’assunzione del personale nei ruoli dell’Amministrazione regionale, per l’avanzamento per esame nelle qualifiche superiori e per il passaggio alle categorie superiori dei salariati permanenti, saranno disciplinate dal regolamento di attuazione della presente legge, in conformità ai criteri stabiliti dalle vigenti leggi dello Stato.

Art.8
L’impiegato, all’atto dell’ammissione in prova, deve fare davanti al capo dell’ufficio o ad un suo delegato, in presenza di due testimoni, solenne promessa secondo la formula seguente:
“Prometto di essere fedele alla Repubblica ed alla Regione Autonoma della Sardegna, di osservare lealmente la Costituzione, le leggi dello Stato e della Regione, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell’interesse dell’Amministrazione per il pubblico bene”.
Prima di assumere servizio di ruolo, l’impiegato deve prestare giuramento davanti al capo dell’ufficio o ad un suo delegato, in presenza di due testimoni.
La formula del giuramento è conforme a quella della promessa, sostituita la parola “Prometto” con la parola “Giuro”.
Il rifiuto di prestare la promessa solenne o il giuramento comporta la decadenza dall’impiego.


Art.9
Il Consiglio di amministrazione per il personale dell’Amministrazione regionale è composto:
a) dal Presidente della Giunta regionale o da un Assessore da lui delegato, che lo presiede;
b) dal segretario generale;
c) dai direttori dei servizi;
d) dal capo ufficio del personale;
e) da un rappresentante per ciascuna delle carriere di cui all’articolo 3 della presente legge e da due rappresentanti dei salariati permanenti.
I rappresentanti dei salariati permanenti partecipano soltanto alle riunioni del Consiglio in cui si debbano trattare questioni relative al personale della categoria rappresentata.
I membri di cui alle lettere b), c), d) ed e), nei casi di assenza od impedimento o vacanza dei relativi posti, sono sostituiti da coloro che ne fanno le veci.
I membri effettivi di cui alla lettera e) ed i relativi supplenti sono nominati per un biennio dal Presidente della Giunta regionale, su designazione elettiva da parte di tutto il personale appartenente alla carriera od alla categoria interessata.
Un impiegato dell’Ufficio del personale, di qualifica non inferiore a consigliere di prima classe, esercita le funzioni di segretario.


Art.10
Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, all’inizio di ogni biennio è costituita la Commissione di disciplina.
Essa è composta da un impiegato di qualifica non inferiore a ispettore generale, che la presiede, e da due direttori di divisione.
Un impiegato della carriera direttiva, di qualifica non inferiore a consigliere di prima classe, esercita le funzioni di segretario.
Per ciascuno dei membri della Commissione e per il segretario è nominato un supplente di qualifica corrispondente a quella del titolare.


Art.11
Le attribuzioni e le competenze degli organi di cui ai precedenti articoli 9 e 10 sono, in quanto compatibili con la presente legge, quelle previste dalle norme relative agli impiegati civili ed agli operai dello Stato, per i corrispondenti organi istituiti presso le amministrazioni statali.
Al Consiglio di amministrazione di cui al precedente articolo 9 sono altresì attribuite, in quanto compatibili, le competenze previste dallo Statuto degli impiegati civili dello Stato per il Consiglio superiore della pubblica amministrazione.


Art.12
Per gli impiegati con qualifica non inferiore a ispettore generale capo, le attribuzioni del Consiglio di amministrazione e della Commissione di disciplina sono esercitate dalla Giunta regionale.
La nomina a ispettore generale capo può essere conferita agli impiegati direttivi sia del ruolo amministrativo che del ruolo tecnico, i quali rivestano, da non meno di tre anni, la qualifica di ispettore generale o equiparata e che abbiano compiuto complessivamente venti anni di servizio.


Art.13
Ferma restando la competenza della Giunta regionale in ordine alla nomina, al collocamento a riposo ed alla revoca degli impiegati e salariati, i provvedimenti concernenti il personale, che la vigente legislazione statale riserva alla competenza del Capo dello Stato e dei Ministri, sono adottati per i dipendenti della Amministrazione regionale dal Presidente della Giunta regionale.

Art.14
Gli atti riguardanti il personale della Amministrazione regionale, corrispondenti a quelli per i quali dalle leggi vigenti per gli impiegati civili dello Stato è richiesta la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nei Bollettini Ufficiali dei Ministeri, sono pubblicati rispettivamente nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel Notiziario Ufficiale del personale regionale.

Art.15
Gli impiegati e salariati permanenti della Amministrazione regionale hanno diritto al trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza, nei limiti e con le modalità previsti dalle disposizioni legislative in vigore.
Ai fini previdenziali, il personale è inscritto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, e, agli effetti assistenziali, all’Istituto nazionale per l’assistenza ai dipendenti degli enti locali, o ad altro istituto previa stipulazione di apposita convenzione.


Art.16
La Amministrazione regionale assicura al proprio personale e relative famiglie, le agevolazioni in materia di trasporto di persone e di cose, in misura non inferiore a quella stabilita per il personale dello Stato.

Art.17
La Amministrazione regionale è autorizzata a istituire e finanziare corsi di aggiornamento e perfezionamento per il personale dipendente.

Art.18
La Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, nell’esercizio finanziario in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, un contributo straordinario di lire cento milioni per la costituzione del fondo iniziale di una Cassa mutua fra i propri dipendenti, avente particolari finalità assistenziali e previdenziali a favore degli stessi dipendenti e dei relativi familiari, il cui statuto è deliberato dal Consiglio di amministrazione per il personale della Amministrazione regionale ed è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima.
Alla predetta Cassa mutua, la Amministrazione regionale verserà annualmente, a decorrere dall’esercizio finanziario successivo a quello di cui al primo comma, un contributo pari al due per cento della spesa sostenuta nell’esercizio precedente per stipendi, salari, indennità ed altri eventuali assegni, corrisposti al personale in servizio presso gli uffici centrali e periferici.
Alla predetta Cassa mutua verranno inoltre versate le somme trattenute sugli stipendi, o salari dei dipendenti in conseguenza di provvedimenti disciplinari.
Il contributo a carico dei dipendenti non potrà essere fissato in misura inferiore all’uno per cento degli emolumenti percepiti e di cui al secondo comma.


Art.19
Gli impiegati possono far parte, unicamente in rappresentanza dell’Amministrazione regionale, di non più di un Consiglio di amministrazione o Collegio sindacale di enti o società cui la Regione partecipi o comunque contribuisca ovvero di enti o società concessionari dell’Amministrazione regionale o sottoposti alla sua vigilanza.

Art.20
L’Ufficio di gabinetto del Presidente della Giunta regionale è costituito da tre impiegati direttivi, compreso il capo di gabinetto, due di concetto, quattro esecutivi e quattro ausiliari.
Le Segreterie particolari del Presidente della Giunta regionale e degli Assessori sono composte dal segretario particolare e da non più di quattro impiegati, compreso un ausiliario amministrativo.


Art.21
Il personale per l’Ufficio di gabinetto del Presidente della Giunta regionale, per le Segreterie particolari del Presidente medesimo e degli Assessori e per l’Ufficio stampa deve essere scelto fra quello in servizio.
Soltanto i segretari particolari possono essere scelti fra estranei alla Amministrazione. In tale eventualità, agli stessi, le cui prestazioni presso la Amministrazione sono in ogni caso limitate alla durata dell’incarico, viene corrisposto il trattamento economico iniziale previsto per la qualifica di direttore di sezione.
A dirigere l’Ufficio stampa e quello di documentazione regionale da esso dipendente possono essere incaricati rispettivamente un giornalista di provata esperienza professionale ed un tecnico della materia. In tali casi verrà, per la durata dell’incarico, corrisposto, al primo, il trattamento economico previsto dal contratto di lavoro per i giornalisti professionisti, al secondo, quello iniziale previsto per la qualifica di esperto principale.


Art.22
Il cassiere regionale e quello del Centro regionale antimalarico e antinsetti, da prescegliersi tra il personale della carriera dei ragionieri, nonchè gli aiuti cassieri, da prescegliersi tra il personale amministrativo esecutivo, sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente e sentito il Consiglio di amministrazione. Gli aiuto cassieri non possono superare complessivamente il numero di cinque.
Ai cassieri compete la indennità di rischio per maneggio dei valori nella misura prevista dalla legge regionale 23 marzo 1961, n. 7.
Agli aiuto cassieri compete, allo stesso titolo, una indennità mensile di lire settemila.


NORME TRANSITORIE
Art.23
In sede di primo inquadramento, il personale avventizio già inquadrato ai sensi della legge regionale 20 maggio 1960, n. 9, ed in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, viene assunto nei ruoli allegati, con la stessa anzianità, nella medesima carriera di appartenenza e con la qualifica rivestita. Detta anzianità è utile anche ai fini del trattamento di quiescenza.
Tuttavia il personale avventizio che alla data di entrata in vigore della presente legge non risulti inquadrato in carriera corrispondente al titolo di studio posseduto, viene assunto nei ruoli della carriera superiore competente, con la qualifica che avrebbe potuto conseguire in applicazione delle norme della predetta legge regionale 20 maggio 1960, n. 9, e del relativo regolamento di esecuzione.
Gli avventizi amministrativi esecutivi, che abbiano lodevolmente ed ininterrottamente esercitato, da non meno di due anni alla data del 31 dicembre 1961, mansioni di disegnatore, vengono inquadrati nell’organico “disegnatori” dell’allegato ruolo tecnico. Per l’attribuzione della qualifica a detto personale, si osservano, all’atto dell’inquadramento, le norme della citata legge regionale 20 maggio 1960, n. 9, e del relativo regolamento di esecuzione.
La disposizione del comma precedente si applica anche al personale proveniente da carriere tecniche esecutive della Amministrazione statale. Per l’attribuzione della qualifica a detto personale valgono le disposizioni di cui al quarto comma dell’articolo 1 della legge regionale 30 novembre 1961, n. 16.
Gli avventizi tecnici esecutivi addetti alla lotta antianofelica in qualità di preparatori, di cui alla tabella seconda, lettera c), della legge regionale 20 maggio 1960, n. 9, vengono inquadrati nell’organico “preparatori” del ruolo tecnico allegato, fra il personale per la lotta antianofelica della carriera di concetto, con la qualifica corrispondente al coefficiente del trattamento economico in godimento, o, in mancanza con la qualifica iniziale.
Il personale assunto mediante convenzione ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 24 maggio 1962, n. 4, viene inquadrato nei ruoli allegati, nella carriera corrispondente al titolo di studio posseduto e con la qualifica iniziale.


Art.24
Il personale salariato di cui alle tabelle organiche allegate alla legge regionale 20 maggio 1960, n. 9, quello addetto alla custodia e manutenzione degli incubatori di trote, e il personale salariato temporaneo di cui all’articolo 6, lettera b), della legge regionale 28 novembre 1957, n. 25, viene inquadrato nella pianta organica dei salariati permanenti allegata alla presente legge, nella categoria e con la qualifica corrispondenti alla sperimentata capacità professionale di ciascuno, con la stessa anzianità di servizio regionale posseduta. Detta anzianità è utile anche ai fini del trattamento di quiescenza.
Tuttavia, il personale predetto, che esplichi di fatto e con carattere permanente mansioni non previste dalla pianta organica di cui al comma precedente, viene inquadrato nella carriera del personale ausiliario del ruolo amministrativo o di quello tecnico ovvero, se in possesso del superiore titolo di studio prescritto, nella carriera ad esso corrispondente, con la qualifica iniziale.
Per gli inquadramenti di cui ai precedenti commi, la Commissione per gli affari del personale di cui all’articolo 5 della legge regionale 20 maggio 1960, n. 9, adotterà una proposta collettiva di massima da notificarsi ai singoli interessati, i quali hanno facoltà di presentare alla stessa Commissione le proprie eventuali osservazioni in merito, entro il termine di trenta giorni dall’avvenuta notifica. Sulla scorta di tali osservazioni, la Commissione per gli affari del personale formulerà le proposte da sottoporre all’approvazione dei competenti organi regionali.
Le norme di inquadramento di cui ai commi precedenti si applicano anche nei confronti del personale che almeno da un anno presta comunque servizio presso gli Ispettorati agrari e forestali della Sardegna e che non abbia rapporto d’impiego con lo Stato.


Art.25
Gli inquadramenti previsti negli articoli 23 e 24 hanno effetto dall’entrata in vigore della presente legge e sono disposti, su proposta della Commissione per gli affari del personale di cui all’articolo 5 della legge regionale 20 maggio 1960, n. 9, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima.

Art.26
Per l’inquadramento del personale dello Stato, degli enti locali e degli enti pubblici, che abbia chiesto ed ottenuto il passaggio alle dipendenze della Regione, si applicano le norme della legge regionale 30 novembre 1961, n. 16.
L’inquadramento di cui al comma precedente ha effetto dalla data sotto la quale è stato disposto il passaggio del predetto personale alle dipendenze della Regione.
Per il personale direttivo amministrativo di cui ai commi precedenti non provvisto di laurea sono istituiti i ruoli ad esaurimento di cui alla tabella allegata alla presente legge.


Art.27
Il personale dello Stato, che alla data del 31 ottobre 1963 si trovi in servizio presso la Amministrazione regionale in qualità di comandato ai sensi della legge regionale 11 luglio 1962, n. 7, e della legge regionale 13 luglio 1962, n. 8, può chiedere, entro trenta giorni dal compimento del sesto mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il passaggio alle dipendenze della Regione con le modalità previste dalla legge regionale 30 novembre 1961, n. 16.
L’assunzione del personale predetto nei ruoli regionali può essere disposta, entro i limiti della carriera corrispondente, con due qualifiche superiori a quella da ciascuno rivestita nell’Amministrazione di provenienza alla data di entrata in vigore della legge regionale 30 novembre 1961, n. 16.


Art.28
Gli impiegati e salariati in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che al compimento del sessantacinquesimo anno di età abbiano prestato almeno dieci anni di servizio utili ai fini della pensione e non abbiano ancora maturato il diritto alla liquidazione della pensione, potranno essere trattenuti in servizio sino al conseguimento del diritto alla pensione medesima e comunque non oltre il settantesimo anno di età.
La Amministrazione regionale predispone il decreto di collocamento a riposo per compimento del limite di età del dipendente personale almeno tre mesi prima del raggiungimento del limite suddetto e provvede a trasmettere all’organo competente, entro lo stesso termine, gli atti relativi alla liquidazione del trattamento di quiescenza.


Art.29
Gli impiegati assunti nei ruoli allegati alla presente legge ai sensi delle presenti norme transitorie e della legge regionale 30 novembre 1961, n. 16, possono essere ammessi agli scrutini ovvero agli esami per l’attribuzione delle qualifiche superiori a quella di inquadramento soltanto se, ferma restando la condizione della permanenza nella qualifica inferiore per il periodo minimo prescritto, abbiano compiuto gli anni di servizio complessivamente richiesti ai dipendenti civili dello Stato per la promovibilità alle qualifiche delle diverse carriere. Il computo degli anni complessivi di servizio si effettua sommando i periodi minimi di permanenza nelle singole qualifiche inferiori, previsti per la promovibilità del personale civile dello Stato alle qualifiche superiori di ciascuna carriera.
Il periodo complessivo di servizio richiesto dal comma precedente è elevato di quattro anni per il personale direttivo e di concetto, passato nei corrispondenti ruoli regionali senza il prescritto titolo di studio.
Ferma restando la condizione di cui ai commi precedenti, l’eventuale anzianità residua di servizio regionale, rispettivamente accertata per il personale di cui agli articoli 23 e 24 in sede di applicazione della legge regionale 20 maggio 1960, n. 9, e per il personale di cui agli articoli 26 e 27 in sede di prima applicazione della presente legge, è valida agli effetti del computo dei minimi periodi di permanenza nelle qualifiche inferiori.


Art.30
L’anzianità complessiva di servizio richiesta dal primo e secondo comma del precedente articolo 29, per la promovibilità degli impiegati alle qualifiche superiori delle diverse carriere, nonchè per la nomina a capo operaio dei salariati permanenti, viene ridotta di due anni sino al compimento del sesto anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
Il suddetto periodo di due anni viene cumulato alla eventuale anzianità residua di servizio regionale di cui al terzo comma del citato articolo 29, valida agli effetti del computo dei minimi periodi di permanenza nelle qualifiche inferiori.
Gli esami di idoneità per le promozioni alle qualifiche di direttore di sezione e di primo segretario, od equiparato, sono sospesi per la durata di anni uno decorrente dal giorno di entrata in vigore della presente legge. Le promozioni alle anzidette qualifiche vengono conferite, nell’ambito delle rispettive carriere, mediante scrutinio per merito comparativo.


Art.31
Ai fini del computo dell’anzianità del servizio regionale, il servizio civile lodevolmente prestato alle dipendenze della Amministrazione dello Stato o di altro ente pubblico dal personale avventizio di cui alle tabelle organiche allegate alla legge regionale 20 maggio 1960, n. 9, viene riconosciuto limitatamente alla metà e per un periodo comunque non superiore ad anni cinque.
I servizi valutabili ai sensi del comma precedente debbono risultare prestati in carriera corrispondente a quella di appartenenza nella Amministrazione regionale.


Art.32
Al personale, che ai sensi della legge regionale 30 novembre 1961, n. 16, è passato alle dipendenze della Amministrazione regionale proveniente da enti pubblici diversi dallo Stato e dagli enti locali, compete un trattamento complessivo di pensione in misura corrispondente a quello che liquida la Cassa di previdenza per i dipendenti degli enti locali a parità di anni di servizio.
A tal fine, la Amministrazione regionale è autorizzata a costituire il necessario fondo per l’eventuale integrazione della pensione al personale predetto.
Le norme per l’amministrazione del fondo e per la disciplina delle integrazioni saranno emanate con un regolamento di esecuzione.


Art.33
Il personale compreso nell’organico dei cassieri delle tabelle allegate alla legge regionale 20 maggio 1960, n. 9, viene inquadrato nella carriera dei ragionieri, di cui al ruolo amministrativo allegato alla presente legge, con la qualifica corrispondente a quella del posto ricoperto nelle tabelle medesime.

Art.34
Il servizio militare prestato in reparti combattenti, anteriormente all’assunzione nei ruoli regionali, dagli impiegati assunti nei ruoli stessi ai sensi dell’articolo 23 della presente legge, è valutato per intero come servizio regionale ai fini del computo degli anni complessivi di servizio di cui al primo comma dell’articolo 29 della presente legge.
Il servizio valutato ai sensi del precedente comma è reso cumulativo con l’eventuale anzianità residua di servizio regionale di cui al terzo comma del predetto articolo 29.
Agli ex combattenti, ai mutilati ed invalidi di guerra, si applicano, agli effetti della progressione in carriera, le disposizioni di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 44 del R.D. 30 settembre 1922, n. 1290, e successive integrazioni e modificazioni.
I benefici di cui ai commi precedenti hanno efficacia dalla data della entrata in vigore della legge regionale 20 maggio 1960, n. 9, e non sono cumulabili fra loro.
I benefici combattentistici di natura economica competono anche al personale salariato permanente.
Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nei confronti del personale di cui alla legge regionale 30 novembre 1961, n. 16, con decorrenza dalla data di inquadramento nei ruoli regionali.


Art.35
Per esigenze d’inquadramento in sede di passaggio nei ruoli di cui alle tabelle allegate del personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, il numero dei posti di qualifica superiore, che non può essere utilizzato, viene temporaneamente portato in aumento a quello di qualifica inferiore.

Art.36
I posti delle allegate tabelle prima e seconda, eccedenti il numero del personale in servizio, non potranno essere messi a concorso prima della data di entrata in vigore della legge di cui al terzo comma del precedente articolo 1.
Sino a tale data, rimangono in vigore le attuali disposizioni legislative regionali in materia di trattamento economico.


Art.37
Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno 1963 sono istituiti i seguenti nuovi capitoli:
Capitolo 6 bis - Fondo destinato all’integrazione del trattamento di quiescenza del personale già dipendente da enti pubblici diversi dallo Stato e dagli enti locali, passato alle dipendenze della Regione ai sensi della legge regionale 30 novembre 1961, n. 16.
Capitolo 12 bis - Spese per la istituzione ed il finanziamento dei corsi di aggiornamento e di perfezionamento del personale dipendente dall’Amministrazione regionale.
Capitolo 101 bis - Contributo straordinario per la costituzione del fondo iniziale della Cassa mutua fra il personale dipendente dall’Amministrazione regionale.


Art.38
Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno 1963 sono introdotte le seguenti variazioni:

IN DIMINUZIONE:
Capitolo 39 - Rimborsi per indebito e per inesigibilità afferenti alla quota di nove decimi dell’imposta erariale di ricchezza mobile (art. 33, D.P.R. 19 maggio 1949, n. 250)
L. 10.000.000

Capitolo 40 - Rimborso di tributi indebitamente percetti e non dovuti (art. 35, D.P.R. 19 maggio 1949, n. 250)
L. 10.000.000

Capitolo 45 - Fondo speciale per fronteggiare oneri dipendenti da nuove disposizioni legislative.
L. 60.000.000

Capitolo 231 - Rata di ammortamento delle operazioni di tesoreria (art. 6, L.R. 21 dicembre 1955, n. 21; art. 11, L.R. 23 dicembre 1956, n. 34, ed art. 14, L.R. 23 dicembre 1960, n. 16)
L. 110.000.000

IN AUMENTO:
Capitolo 6 - Stipendi, salari, indennità, assegni, compensi e trattamento di quiescenza e di licenziamento al personale di pubbliche amministrazioni comandato presso la Amministrazione regionale ed a quello assunto dalla medesima (LL.RR 7 dicembre 1949, n. 6; 12 dicembre 1949, n. 8; 27 luglio 1950, n. 38; 27 luglio 1950, n. 39; 9 febbraio 1951, n. 2; 18 maggio 1951, n. 9; 18 maggio 1951, n. 10; 24 giugno 1952, n. 9; 7 maggio 1953, n. 15; 4 maggio 1953, n. 16; 5 maggio 1953, n. 19; 8 febbraio 1955, n. 2; 17 gennaio 1956, n. 1; artt. 5, 7 ed 8, L.R. 28 novembre 1957, n. 25; L.R. 3 dicembre 1958, n. 20; artt. 2 e 3, L.R. 21 marzo 1959, n. 7; LL.RR 23 marzo 1960, n. 6; 20 maggio 1960, n. 9; 23 marzo 1961, n. 7; 30 novembre 1961, n. 16; art. 18, L.R. 11 luglio 1962, n. 7, e L.R. 13 luglio 1962, n. 8)
L. 68.500.000

Capitolo 6 bis - Fondo destinato all’integrazione del trattamento di quiescenza del personale già dipendente da enti pubblici diversi dallo Stato e dagli enti locali, passato alle dipendenze della Regione ai sensi della legge regionale 30 novembre 1961, n. 16
L. 2.500.000

Capitolo 8 - Compensi per lavoro straordinario al personale (art. 2, D.L.P. 27 giugno 1946, n. 19)
L. 8.200.000

Capitolo 9 - Indennità di gabinetto al personale del Gabinetto del Presidente della Giunta regionale e delle Segreterie particolari del Presidente e degli Assessori (art. 2, D.L.C.P.S. 16 novembre 1947, n. 1282)
L. 2.000.000

Capitolo 10 - Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per lavoro straordinario in relazione a particolari esigenze del servizio (art. 6, D.L.P. 27 giugno 1946, n. 19)
L. 1.750.000

Capitolo 11 - Indennità di missione e rimborso di spese viaggio e trasferimento (L.R. 4 maggio 1956, n. 16; legge 15 aprile 1961, n. 291, e L.R. 18 maggio 1962, n. 5)
L. 5.000.000

Capitolo 12 - Spese per l’estensione al personale dipendente dalla Amministrazione regionale delle concessioni tariffarie speciali in materia di trasporti godute dagli impiegati dello Stato (L.R. 7 ottobre 1955, n. 19)
L. 550.000

Capitolo 12 bis - Spese per l’istituzione ed il finanziamento dei corsi di aggiornamento e di perfezionamento del personale dipendente dalla Amministrazione regionale
L. 1.500.000

Capitolo 101 bis - Contributo straordinario per la costituzione del fondo iniziale della Cassa mutua fra il personale dipendente dalla Amministrazione regionale
L. 100.000.000


Art.39
Le spese per le retribuzioni fisse e per il trattamento di quiescenza e di licenziamento, i compensi per lavoro straordinario, le indennità di gabinetto, i compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per lavoro straordinario, le indennità di missione e il rimborso delle spese di viaggio e di trasferimento e le spese per le concessioni tariffarie speciali in materia di trasporti, derivanti dall’attuazione della presente legge fanno carico rispettivamente ai capitoli 6, 8, 9, 10, 11 e 12 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno 1963 ed a quelli ad essi corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

Art.40
Le spese relative all’istituzione ed al finanziamento dei corsi di cui all’articolo 17 e quelle conseguenti alla costituzione del fondo di cui all’articolo 32 della presente legge fanno carico rispettivamente ai capitoli 12 bis e 6 bis dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno 1963 ed a quelli ad essi corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.
Il contributo straordinario per la costituzione del fondo iniziale della Cassa mutua di cui al primo comma dell’articolo 18 della presente legge fa carico al capitolo 101 bis dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno 1963.
Il contributo ordinario di cui al secondo comma dello stesso articolo 18 fa carico ad un apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno 1964 ed a quello ad esso corrispondente nei bilanci per gli anni successivi.


Art.41
La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.




Data a Cagliari, li 12 agosto 1963.

Serra