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Legge Regionale 24 ottobre 1988, n. 34
Modifica alla legge regionale 14 settembre 1987, n. 37 - Norme per l’attuazione del diritto allo studio nelle Università della Sardegna
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
1. L’articolo 22 della legge regionale 14 settembre 1987, n. 37, è sostituito dal seguente:
"Assegno di studio
L’assegno di studio è attribuito per la frequenza di un solo corso di laurea, mediante l’espletamento di un pubblico concorso, le cui modalità di svolgimento sono stabilite dal consiglio di amministrazione dell’ente. Sono legittimati a partecipare al concorso coloro che:
a) appartengono a nuclei familiari aventi un reddito imponibile, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, non superiore a lire 18.000.000 decurtato dei trattamenti percepiti a titolo di indennità integrativa speciale o di contingenza per un cifra pari all’indennità integrativa speciale degli impiegati civili dello Stato;
abbiano superato il numero di esami stabilito per ogni facoltà dal consiglio di amministrazione di ciascun ERSU in applicazione degli articoli 3 e 4 della legge 14 febbraio 1963, n. 80, come modificati dall’articolo 3, commi terzo e quarto, della legge 21 aprile 1969, n. 162. Il reddito si intende comprensivo dei redditi di tutti i componenti del nucleo familiare, quale risulta dallo stato di famiglia, ed è elevabile di lire 1.000.000 per ciascun componente a carico. L’importo dell’assegno di studio è fissato in lire 500.000 per gli studenti che appartengono a famiglia residente nel Comune ove ha sede l’Università o in località di Comune dalla quale si possa raggiungere quotidianamente la sede medesima; in lire 1.500.000 per gli altri. Il consiglio di amministrazione identifica le località dalle quali si possa raggiungere quotidianamente la sede della Università, in rapporto alla distanza dal centro sede di Ateneo o ai collegamenti per il tramite dei mezzi pubblici di trasporto.
In costanza dei requisiti di cui al comma secondo l’assegno di studio è confermato sino all’ultimo anno di corso".


Art.2
1. L’articolo 23 della legge regionale 14 settembre 1987, n. 37, è sostituito dal seguente:
"Criteri per l’attribuzione dell’assegno di studio L’attribuzione dell’assegno è effettuata sulla base del seguente ordine di priorità:
a) agli studenti appartenenti a famiglie di più disagiate condizioni economiche, con particolare riferimento a quelle il cui reddito derivi da lavoro dipendente o da pensioni o da lavoro autonomo le cui condizioni economiche siano equiparabili;
b) a parità di reddito, agli studenti più meritevoli in base ai voti di profitto;
c) a parità di merito, agli studenti con famiglia propria e, infine, al più anziano d’età.
Le priorità indicate al comma precedente sono specificate nel piano annuale previsto dall’articolo 19 della presente legge, mediante l’indicazione di coefficienti di reddito e di merito.
Sulla base dei coefficienti così determinati il consiglio di amministrazione di ciascun ERSU provvede alla formulazione di una graduatoria tra gli aventi diritto".


Art.3
1. L’articolo 38 della legge regionale 14 settembre 1987, n. 37, è sostituito dal seguente:
"Norme per l’ammissione ai servizi abitativi
Alle strutture abitative si accede mediante un pubblico concorso, bandito annualmente dagli enti.
Possono partecipare al concorso per l’accesso alle strutture abitative gli studenti che risultino iscritti fino al secondo anno fuori corso e che abbiano i requisiti di reddito di cui al precedente articolo 22.
L’ammissione al concorso è subordinata alla presentazione delle autocertificazioni di cui al precedente articolo 35.
Per l’assegnazione degli alloggi il consiglio di amministrazione di ciascun ERSU procede alla formulazione di una graduatoria sulla base dei coefficienti di reddito e di merito di cui al precedente articolo 23.
Una quota degli alloggi disponibili non inferiore ad un quinto deve essere comunque riservata agli iscritti al primo anno di corso".


Art.4
1. Al comma secondo dell’articolo 39 della legge regionale 14 settembre 1987, n. 37, le parole "a non oltre il secondo anno fuori corso" sono sostituite dalle seguenti "a non oltre il quarto anno fuoricorso.".
2. Al medesimo comma, dopo le parole "al costo reale.", sono inserite le seguenti: "Per costo reale si intende il costo diretto riferito a ciascun pasto.".


Art.5
1. Dopo l’ultimo comma dell’art. 47 della legge regionale 14 settembre 1987, n. 37, è inserito il seguente:
"Per l’anno accademico 1988- 1989, in deroga a quanto stabilito dall’articolo 23 della presente legge, i coefficienti di reddito e di merito sono determinati con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.


Art.6
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.




Data a Cagliari, addì 24 ottobre 1988

Melis