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Registro generale del volontariato

Volontariato
In applicazione dei principi della legge regionale n. 39 del 13.9.1993, le organizzazioni di volontariato che intendono attivare rapporti con le istituzioni pubbliche devono iscriversi al Registro Generale del Volontariato.

Possono iscriversi al Registro le organizzazioni di volontariato in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 3 della legge 11 agosto 1991, n. 266, la cui attività sia finalizzata o alla cura di interessi individuali di cui siano titolari in misura prevalente soggetti terzi rispetto agli associati, o alla cura di interessi collettivi meritevoli di tutela.

Per ottenere l’iscrizione il rappresentante legale dell’organizzazione deve presentare una domanda al Servizio Terzo settore e supporti direzionali

Il Registro è soggetto a revisione annuale, finalizzata a verificare sia il permanere dei requisiti cui è subordinata l’iscrizione, sia l’effettivo svolgimento delle attività di volontariato.

La cancellazione dal Registro può essere disposta per la perdita di uno o più dei requisiti richiesti per l’iscrizione, per il mancato svolgimento delle attività di volontariato e per la grave e reiterata violazione degli obblighi derivanti dagli accordi di cui all’articolo 14 della sopraccitata legge. La cancellazione è comunicata all’organizzazione interessata tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La cancellazione dal Registro può essere disposta, inoltre, anche su domanda del rappresentante legale dell’organizzazione di volontariato.

Consulta le pagine:
- registro generale del volontariato - iscrizione
- registro generale del volontariato - revisione e cancellazione