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Legge regionale 23 dicembre 2005, n. 24

Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’anno 2006 e conservazione a residui.
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N. 39 del 29 dicembre 2005

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2005, n. 24

Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’anno 2006 e conservazione a residui.


Il Consiglio Regionale
ha approvato
Il Presidente della Regione
promulga
la seguente legge

Art. 1
Esercizio provvisorio

1. Ai sensi dell’articolo 35 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, e successive modifiche e integrazioni, e in deroga al comma 2 del medesimo articolo, la Giunta regionale è autorizzata a esercitare provvisoriamente e fino a quando è approvato con legge, e comunque non oltre il 28 febbraio 2006, il bilancio della Regione per l’anno 2006, secondo gli stati di previsione dell’entrata e della spesa, le eventuali note di variazione con le disposizioni e le modalità previste nella legge regionale 21 aprile 2005, n. 8, ad esclusione delle autorizzazioni di spesa una tantum o incrementative di stanziamenti determinati da apposite disposizioni normative.
2. Negli impegni di spesa la Giunta regionale non può superare il limite di due dodicesimi degli stanziamenti previsti per ciascuna unità previsionale di base degli stati di previsione della spesa.
3. Nei pagamenti di spesa la Giunta regionale è autorizzata al pagamento dell’intero ammontare dei residui nonché degli impegni di spesa assunti in conto competenza a’ termini del comma 2.
4. Il limite di cui al comma 2 non si applica ove si tratti di spese obbligatorie e tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi; tale deroga è da intendersi riferita a tutti i casi in cui le norme vigenti dispongono in ordine all’entità e alla scadenza delle erogazioni.
5. Il limite di cui al comma 2 non si applica ai fondi per la riassegnazione dei residui perenti di cui all’articolo 31 della legge regionale n. 11 del 1983, nonché agli altri fondi di riserva di cui all’articolo 29 della stessa legge regionale.

Art. 2
Conservazione di somme

1. Le somme stanziate in conto competenza e sussistenti in conto residui nel fondo destinato agli interventi di programmazione (UPB S03.008) permangono iscritte nel bilancio regionale sino ad esaurimento delle stesse; le somme destinate a interventi di programmazione integrata e negoziata e sussistenti in conto competenza e residui dei vari capitoli di spesa, qualora non impegnati entro il 31 dicembre 2005, permangono nel conto dei residui per essere utilizzate nell’esercizio successivo.
2. Le somme stanziate in conto competenza e sussistenti in conto residui non impegnate alla data del 31 dicembre 2005 in conto dei capitoli 03024 e 03025 (UPB S03.005), 10074-01 e 10074-02 (UPB S10.024) e 12110 e 12111 (UPB S12.030) sono conservate nel conto residui per essere utilizzate, per le finalità ivi previste, nell’esercizio successivo.

Art. 3
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Roma, addì 23 dicembre 2005

Soru