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Legge Regionale 03 dicembre 1958, n.20

Istituzione di un nuovo Assessorato regionale.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art. 1
La Giunta regionale è composta del Presidente e di nove Assessori.

Art. 2
Al nuovo Assessorato sono attribuite le competenze previste dalla legge regionale 31 gennaio 1956, n. 36, e quelle altre che possono essergli eventualmente demandate nei limiti delle competenze riconosciute alla Regione dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3.

Art. 3
Il ruolo organico provvisorio del nuovo Assessorato è stabilito dalla tabella allegata alla presente legge, di cui fa parte integrante. I posti della carriera direttiva di detto organico sono ricoperti sia con personale comandato da altre Amministrazioni pubbliche, sia con personale già in servizio presso l'Amministrazione regionale. I posti della carriera di concetto, di quella esecutiva e del personale ausiliario dell'organico stesso, devono essere coperti con personale comunque in servizio presso la Regione alla data del 31 dicembre 1957. Al personale compete il trattamento economico previsto dalle leggi attualmente vigenti in materia.

Art. 4
Le spese per il personale adibito al servizio di controllo degli atti degli Enti locali fanno carico ai capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio 1958 e dai capitoli corrispondenti dei bilanci successivi, concernenti le spese per il personale degli uffici centrali. A favore del capitolo 6 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1958: << Stipendi, salari, indennità , assegni,compensi e trattamento di quiescenza o di licenziamento al personale di pubbliche Amministrazioni comandato presso l' Amministrazione regionale ed a quello assunto dalla medesima (leggi regionali: 7 dicembre 1949,n. 6; 12 dicembre 1949, n. 8; 27 luglio 1950, n. 38; 27luglio 1950, n. 39; 9 febbraio 1951, n. 2; 18 maggio 1951,n. 9; 18 maggio 1951, n. 10; 24 giugno 1952, n. 9; 7 maggio1953, n. 15; 4 maggio 1953, n. 16; 5 maggio 1953, n.19; 8 febbraio 1955, n. 2 e 17 gennaio 1956, n. 1) (spesa fissa ed obbligatoria) >> è stornata la somma di lire 5 milioni dal capitolo 27 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1958; a favore del capitolo 10 dello stesso stato di previsione << indennità di missione e rimborso di spese di viaggio e trasferimento (legge regionale 4 maggio1956, n. 16 e DPR 11 luglio 1952, n. 767) >> è stornatala somma di lire 2 milioni dal capitolo 27 sopraccitato. Le altre spese derivanti dall'applicazione della legge regionale 31 gennaio 1956, n. 36, fanno carico al capitolo27 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1958 e dai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari il 16 dicembre 1958

Allegato 1
Tabella dell'organico provvisorio del nono Assessorato regionale. (Tabella Ristrutturata)
Segreteria particolare. 1 posto di segretario particolare di qualifica non superiore a direttore di sezione o segretario principale. 1 posto di addetto di segreteria di qualifica non superiore a consigliere di seconda classe o segretario. 1 posto di applicato di qualifica non superiore a applicato. Carriera direttiva. 1 posto di ispettore generale (direttore dei servizi). 4 posti di direttore di divisione. 10 posti di direttore di sezione. 10 posti di consigliere di seconda classe.
Carriera di concetto. 1 posto di ragioniere capo. 1 posto di ragioniere principale. 2 posti di ragioniere. 2 posti di ragioniere aggiunto. 1 posto di segretario principale. 1 posto di segretario. 2 posti di segretario aggiunto.
Carriera esecutiva. 3 posti di archivista capo. 5 posti di primo archivista. 8 posti di applicato.
Personale ausiliario. 2 posti di usciere capo. 6 posti di usciere.
Totale dei posti dell'organico provvisorio del nono Assessorato regionale, n. 62.