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Legge Regionale 09 ottobre 1959, n. 17

Obbligo, da parte degli appaltatori di opere pubbliche, dei beneficiari di contributi o mutui erogati dall' Amministrazione regionale, di applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria vigenti nella provincia.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art. 1

Nei capitolati d'appalto delle opere pubbliche e nei provvedimenti di concessione di contributi o di mutui da parte dell'Amministrazione regionale sarda ad enti pubblici economici o privati, deve essere inserita una clausola esplicita determinante l'obbligo, per l'appaltatore ed il beneficiario, di applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria vigenti nella provincia.
In assenza di contratti collettivi di lavoro stipulati in sede provinciale ed in caso di loro intervenuta scadenza, si applicano i contratti collettivi nazionali della categoria.
Le clausole di cui al presente articolo devono essere inserite anche negli atti di concessioni per ricerche e coltivazioni di minerali, nelle autorizzazioni alla gestione di autoservizi e nelle autorizzazioni allo sfruttamento di acque pubbliche.

Art. 2

Gli appaltatori ed i beneficiari del contributo o del mutuo nonché i concessionari sono responsabili dell'osservanza delle norme di cui all' articolo 1, da parte dei loro eventuali subappaltatori e subconcessionari, nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nel caso che il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto o della subconcessione.

Art. 3

Le infrazioni all'obbligo di cui agli articoli precedenti ed alle leggi sul lavoro, accertate dall'Ispettorato del lavoro ai sensi del DPR 19 marzo 1955, n. 520, sono comunicate all'Amministrazione regionale che adotterà, a norma dell'apposito regolamento, misure opportune sino alla revoca del beneficio stesso.
Degli avvenuti appalti e dei provvedimenti di concessione di cui all' articolo 1, è data comunicazione all'Ispettorato del lavoro competente per territorio.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari li 25 novembre 1959.