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Legge Regionale 07 novembre 1959, n. 18

Contributi a favore dell’artigianato e modifiche alla legge regionale 15 dicembre 1950, n. 70.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art. 1

Per il migliore raggiungimento delle finalità di cui alla legge regionale 15 dicembre 1950, n. 70, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a favore di quelle attività artigiane che risultino meritevoli di considerazione, in relazione soprattutto al particolare interesse economico - sociale che presenta la iniziativa diretta a migliorare l’attrezzatura tecnica dell’azienda e ad ampliare o creare nuovi posti di lavoro.
La misura dei contributi di cui al presente articolo non può superare il 20 per cento della spesa preventivata ed ammessa al finanziamento, ai sensi della citata legge regionale, per:
- l'acquisto, il perfezionamento, il rinnovamento dei macchinari e delle attrezzature;
- l'acquisto, la costruzione, l’ampliamento degli stabili necessari all’azienda.
I contributi medesimi non sono cumulabili con analoghi contributi statali e regionali se non fino al raggiungimento del limite di cui al comma precedente.
L'Assessore regionale alla rinascita di anno in anno determinerà con suo decreto, sentito il parere del Comitato tecnico regionale dell’artigianato, i settori di attività ammessi a beneficiare del contributo.

Art. 2

I contributi di cui all’articolo precedente sono concessi su proposta dell’Assessore alla rinascita sentito il competente Comitato tecnico regionale, con decreto del presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima.
Non occorre il parere del Comitato tecnico quando il contributo non superi complessivamente la somma di lire 200.000.

Art. 3

L'articolo 2 della legge regionale 15 dicembre 1950, n. 70, è sostituito dal seguente: “Le anticipazioni di cui all’articolo precedente possono essere accordate agli artigiani singoli, a società o cooperative artigiane, ovvero a consorzi di imprese artigiane per:
- l’acquisto, il rinnovamento, il perfezionamento dei macchinari e delle attrezzature;
- l’acquisto, la costruzione, l’ampliamento degli stabili necessari alla azienda;
- il credito di esercizio”.

Art. 4

L'articolo 4 della legge regionale 15 dicembre 1950, n. 70, è sostituito dal seguente:
“Le anticipazioni saranno accordate sulla base dei progetti corredati dei preventivi di spesa e di sommarie relazioni illustrative.
Le anticipazioni non potranno eccedere per ciascuna impresa individuale la misura dell’80 per cento della spesa preventivata riconosciuta ammissibile, né l'importo:
- di lire 6.000.000 per l’acquisto, il rinnovamento ed il perfezionamento degli impianti e delle attrezzature, ivi compresi la costruzione, l’ampliamento e l’ammodernamento degli stabili necessari all’impresa;
- di lire 2.000.000 per il credito di esercizio.
Qualora si tratti di società o di cooperative, gli importi massimi sopra indicati potranno essere aumentati del 30 per cento per ogni artigiano socio oltre il primo, purché non si superi il triplo dei massimali.
Qualora si tratti di consorzi di imprese artigiane, sia individuali che sociali o cooperativistiche, l’Assessore avrà facoltà di derogare al vincolo dei massimali suddetti, su conforme parere del Comitato tecnico dell’artigianato”.

Art. 5

L'articolo 5 della legge regionale 15 dicembre 1950, n. 70, è modificato come segue:
“Per i prestiti di cui alla presente legge gli interessi, i diritti di commissione e le spese accessorie non potranno gravare complessivamente sul mutuatario in misura superiore al tre per cento in ragione d'anno”.

Art. 6

All’articolo 6 della legge regionale 15 dicembre 1950, n. 70, è aggiunto il seguente capoverso:
"Il parere del Comitato tecnico regionale dell’artigianato non è obbligatorio quando l’anticipazione non superi complessivamente la somma di lire 1.500.000".

Art. 7

All’articolo 7 della legge regionale 15 dicembre 1950, n. 70, è aggiunto il seguente capoverso:
"Detto parere non è richiesto quando l’anticipazione non superi complessivamente la somma di lire 1.500.000".

Art. 8

L'articolo 8 della legge regionale 15 dicembre 1950, n. 70, è sostituito dal seguente:
"La restituzione dei prestiti dovrà effettuarsi in dodici rate semestrali e dovrà avere inizio non prima che sia trascorso un anno dalla totale erogazione dell'anticipazione.
Il mutuatario potrà richiedere che il periodo di preammortamento sia portato a due anni quando si prevede che la produttività delle opere non raggiunga immediatamente la piena efficienza industriale o commerciale.
La restituzione dei prestiti per i crediti di esercizio dovrà avvenire in non più di otto rate trimestrali consecutive. Esse dovranno decorrere dopo che siano trascorsi sei mesi dalla totale erogazione dell’anticipazione.
Le modalità del rimborso saranno stabilite col decreto di concessione del mutuo di cui all’articolo 6 della presente legge.
E' in facoltà del mutuario rimborsare totalmente o parzialmente il mutuo prima della scadenza dei termini suindicati".

Art. 9

E' istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1959 il capitolo 194 bis – "Spese per la concessione di contributi alle imprese artigiane per l’acquisto, il rinnovamento ed il perfezionamento dei macchinari ed attrezzature e per l’acquisto, la costruzione e l’ampliamento degli stabili necessari alle aziende".
A favore di detto capitolo è stornata dal capitolo 217 del citato stato di previsione, la somma di lire 20.000.000.
Le spese derivanti dall’applicazione della presente legge fanno carico al capitolo 194 bis dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1959, ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E'fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, il 22 dicembre 1959.