Regione Autonoma della Sardegna [SITO ARCHIVIO]
Vai alla nuova versione
Vai al contenuto della pagina

Logo Regione Sardegna


Legge Regionale 14 dicembre 1959, n. 19

Integrazioni della legge regionale 13 giugno 1958, n. 4, recante norme per l'esecuzione di opere pubbliche.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art. 1

L’elenco delle categorie di opere, che l’Assessorato regionale ai lavori pubblici è autorizzato ad eseguire a sensi dell’articolo 1, primo comma, della legge regionale 13 giugno 1958, n. 4, è integrato come segue: 9 - apertura, costruzione e sistemazione di piazze e strade negli abitati.

Art. 2

L’Assessore regionale ai lavori pubblici e l’Assessore regionale alla viabilità, secondo la rispettiva competenza, possono affidare la gestione dei lavori di cui alla legge regionale 13 giugno 1958, n. 4, il cui importo non superi lire 5.000.000 agli enti beneficiari che potranno essere autorizzati
alla esecuzione in amministrazione diretta, nei modi previsti dall’articolo 328 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, dal regolamento per la direzione e contabilità dei lavori dello Stato approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, e secondo le disposizioni della contabilità generale dello Stato di cui al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
In tal caso potranno essere anticipate agli enti in questione, all’atto dell’autorizzazione dei lavori, somme non superiori al 50 per cento dell’importo complessivo autorizzato.

Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, il 5 gennaio 1960.