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Legge regionale 21 luglio 1954, n. 20

Partecipazione della Regione ai fondi di dotazione e speciale, prestazione di garanzie per emissioni di obbligazioni del CIS (Credito Industriale Sardo).
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art. 1
La Regione - fermi i diritti e le competenze derivantile dallo Statuto speciale per la Sardegna approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 - partecipa al fondo di dotazione del CIS (Credito Industriale Sardo), istituito con legge 11 aprile 1953, n. 298, nella misura del 40 per cento sino ad un massimo di L. 400 milioni.

Art. 2
E' autorizzato il concorso della Regione al fondo speciale, costituito presso il CIS (Credito Industriale Sardo) a norma dell'art. 12 della citata legge 11 aprile 1953, n. 298 nella misura che sarà determinata dagli stanziamenti nel bilancio della Regione.

Art. 3
Con decreto del Presidente della Giunta Regionale, da registrarsi alla Corte dei Conti, previa conforme deliberazione della Giunta medesima e sentito il Comitato Tecnico Regionale per la finanza, il credito ed il risparmio, istituito con legge regionale 27 giugno 1950, n. 32, può essere accordata, entro il limite massimo di L. 3 miliardi, la garanzia della Regione a speciale serie di obbligazioni emesse dal CIS (Credito Industriale Sardo), quando la Giunta Regionale riconosca che le corrispondenti operazioni hanno carattere di eccezionale pubblico interesse ai fini dello sviluppo industriale della Sardegna. Le obbligazioni emesse dal CIS (Credito Industriale Sardo) con la garanzia di cui al comma precedente, sono assimilate, per ogni effetto, alle cartelle fondiarie, a norma della citata legge 11 aprile 1953, n. 298.

Art. 4
Le spese relative alle disposizioni di cui agli artt. 1 e 2 della presente legge faranno carico al cap. 154 del bilancio 1953 ed al cap. 171 del bilancio 1954.

Art. 5
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, lì 16 novembre 1954