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Legge regionale 21 ottobre 1954, n. 22

Contributi per opere di trasformazione fondiaria finanziate dalla Cassa per il Mezzogiorno.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art. 1
L'Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere nella misura dell' 8 per cento nella spesa di costruzione o ripristino delle strade di trasformazione agraria che saranno eseguite nel territorio della Regione Sarda col contributo della Cassa per il Mezzogiorno. Sono escluse le strade da costruire o ripristinare nei comprensori dei consorzi di bonifica classificati ai sensi della legge 13 febbraio 1933, n. 215. E' altresì autorizzata a concorrere nella misura dell' 8 per cento nella spesa per le opere d'interesse generale che saranno eseguite col contributo della Cassa per il Mezzogiorno nei territori classificati comprensori di bonifica montana ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991 e nei distretti di trasformazione integrale.

Art. 2
L'Assessorato all'Agricoltura e Foreste, sentite le Amministrazioni comunali interessate, redige i piani annuali delle strade da costruire o ripristinare. I piani sono sottoposti all'esame del Comitato Tecnico Regionale dell'Agricoltura ed approvati dalla Giunta Regionale.

Art. 3
Le opere di cui all'art. 1 della presente legge sono considerate indifferibili ed urgenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 4
I lavori di costruzione o ripristino delle strade sono eseguiti a cura dei consorzi degli interessati. In una giurisdizione comunale possono costituirsi più consorzi. In difetto di iniziativa degli interessati i consorzi possono essere costituiti obbligatoriamente dall'Assessorato all'Agricoltura e Foreste che in tal caso ne prescrive lo statuto. I consorzi devono curare, oltre la costruzione o il ripristino delle strade, l'esecuzione di tutti i lavori necessari ad assicurarne la manutenzione sia ordinaria che straordinaria.

Art. 5
Lo statuto di ciascun consorzio prevede tra l' altro i criteri di ripartizione della spesa occorrente per la manutenzione delle strade. Il Comune interessato è tenuto a concorrervi in misura variabile, da un quinto fino alla metà, a seconda dell'importanza della strada. Il Comune è rappresentato nel consorzio con voto proporzionale alla misura del contributo.

Art. 6
Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le leggi dello Stato vigenti in materia.

Art. 7
Le spese di cui alla presente legge fanno carico ai capitoli 131 e 132 della spesa del bilancio regionale 1954 e a quelli corrispondenti degli esercizi successivi. La presente legge verrà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, lì 4 dicembre 1954