Regione Autonoma della Sardegna [SITO ARCHIVIO]
Vai alla nuova versione
Vai al contenuto della pagina

Logo Regione Sardegna


Legge regionale 17 novembre 1954, n. 23

Autorizzazione ad effettuare storni sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Bilancio 1954.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Articolo unico

Sono autorizzati i seguenti storni, sui capitoli appresso indicati, dello stato di previsione della spesa del corrente esercizio approvato con la legge regionale 24 marzo 1954, n. 2.
A) - In diminuzione:

OMISSIS

Il secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 17 luglio 1952, n. 20, è modificato come segue: << Le predette annualità saranno inscritte nei bilanci della Regione per l' esercizio 1952 e per gli esercizi dal 1955 sino al 1968 >>. Sono autorizzati i seguenti storni, sui capitoli appresso indicati, dello stato di previsione della spesa del corrente esercizio approvato con la legge regionale 24 marzo 1954, n. 2.
A) - In diminuzione:
Cap. 9 - Personale: premio giornaliero di presenza (DLP 27 giugno 1946, n. 19, art. 8) spese obbligatorie L. 2.000.000

OMISSIS

Il secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 17 luglio 1952, n. 20, è modificato come segue: << Le predette annualità saranno inscritte nei bilanci della Regione per l' esercizio 1952 e per gli esercizi dal 1955 sino al 1968 >>. Sono autorizzati i seguenti storni, sui capitoli appresso indicati, dello stato di previsione della spesa del corrente esercizio approvato con la legge regionale 24 marzo 1954, n. 2.
A) - In diminuzione:

OMISSIS

Cap. 10 - Personale: compensi per lavoro straordinario( DLP 27 giugno 1946, n. 19, art. 2) L. 3.000.000

OMISSIS

Il secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 17 luglio 1952, n. 20, è modificato come segue: << Le predette annualità saranno inscritte nei bilanci della Regione per l' esercizio 1952 e per gli esercizi dal 1955 sino al 1968 >>. Sono autorizzati i seguenti storni, sui capitoli appresso indicati, dello stato di previsione della spesa del corrente esercizio approvato con la legge regionale 24 marzo 1954, n. 2.
A) - In diminuzione:

OMISSIS

Cap. 45 - Spese, contributi e premi per la prevenzione e la repressione dell'abigeato, per i servizi di polizia locale ed urbana e per i servizi di polizia locale e rurale L. 4.000.000

OMISSIS

Il secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 17 luglio 1952, n. 20, è modificato come segue: << Le predette annualità saranno inscritte nei bilanci della Regione per l' esercizio 1952 e per gli esercizi dal 1955 sino al 1968 >>. Sono autorizzati i seguenti storni, sui capitoli appresso indicati, dello stato di previsione della spesa del corrente esercizio approvato con la legge regionale 24 marzo 1954, n. 2.
A) - In diminuzione:

OMISSIS

Cap. 91 - Spese relative alla consultazione diretta per la ricostituzione o istituzione di nuovi Comuni, e per le modifiche di circoscrizione e di denominazione(LC 26 febbraio 1948, n. 3, e LR 27 marzo 1953, n. 5) L. 5.000.000

OMISSIS

Il secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 17 luglio 1952, n. 20, è modificato come segue: << Le predette annualità saranno inscritte nei bilanci della Regione per l' esercizio 1952 e per gli esercizi dal 1955 sino al 1968 >>. Sono autorizzati i seguenti storni, sui capitoli appresso indicati, dello stato di previsione della spesa del corrente esercizio approvato con la legge regionale 24 marzo 1954, n. 2.
A) - In diminuzione:

OMISSIS

Cap. 153 - Annualità per le spese a pagamento differito dipendenti dall'esecuzione dei lavori di costruzione dei porti di IV classe( LR 1 febbraio 1952, n. 8, e LR 17 luglio 1952, n. 20) L. 220.000.000

OMISSIS

Il secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 17 luglio 1952, n. 20, è modificato come segue: << Le predette annualità saranno inscritte nei bilanci della Regione per l' esercizio 1952 e per gli esercizi dal 1955 sino al 1968 >>. Sono autorizzati i seguenti storni, sui capitoli appresso indicati, dello stato di previsione della spesa del corrente esercizio approvato con la legge regionale 24 marzo 1954, n. 2.
A) - In diminuzione:

OMISSIS

Cap. 154 - Spese per progettazione e varie relative alla costruzione di porti di IV classe da pagare in unica soluzione( LR 17 luglio 1952, n. 20, e 1 febbraio 1952, n. 8) L. 15.000.000

OMISSIS

Il secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 17 luglio 1952, n. 20, è modificato come segue: << Le predette annualità saranno inscritte nei bilanci della Regione per l' esercizio 1952 e per gli esercizi dal 1955 sino al 1968 >>. Sono autorizzati i seguenti storni, sui capitoli appresso indicati, dello stato di previsione della spesa del corrente esercizio approvato con la legge regionale 24 marzo 1954, n. 2.
A) - In diminuzione:

OMISSIS

Cap. 168 - Quota di ammortamento delle operazioni di tesoreria( LR 24 marzo 1952, n. 7 e LR 30 dicembre 1952, n. 33) L. 165.000.000

OMISSIS

Il secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 17 luglio 1952, n. 20, è modificato come segue: << Le predette annualità saranno inscritte nei bilanci della Regione per l' esercizio 1952 e per gli esercizi dal 1955 sino al 1968 >>. Sono autorizzati i seguenti storni, sui capitoli appresso indicati, dello stato di previsione della spesa del corrente esercizio approvato con la legge regionale 24 marzo 1954, n. 2.
A) - In diminuzione:

OMISSIS

L. 414.000.000

OMISSIS

Il secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 17 luglio 1952, n. 20, è modificato come segue: << Le predette annualità saranno inscritte nei bilanci della Regione per l' esercizio 1952 e per gli esercizi dal 1955 sino al 1968 >>. Sono autorizzati i seguenti storni, sui capitoli appresso indicati, dello stato di previsione della spesa del corrente esercizio approvato con la legge regionale 24
marzo 1954, n. 2.

OMISSIS

B - In aumento:

OMISSIS

Il secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 17 luglio 1952, n. 20, è modificato come segue: << Le predette annualità saranno inscritte nei bilanci della Regione per l' esercizio 1952 e per gli esercizi dal 1955 sino al 1968 >>. Sono autorizzati i seguenti storni, sui capitoli appresso indicati, dello stato di previsione della spesa del corrente esercizio approvato con la legge regionale 24 marzo 1954, n. 2.

OMISSIS

B - In aumento:
Cap. 16 - Compensi ad estranei all'Amministrazione per incarichi e studi nell'interesse dell'Amministrazione stessa L. 5.000.000

OMISSIS

Il secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 17 luglio 1952, n. 20, è modificato come segue: << Le predette annualità saranno inscritte nei bilanci della Regione per l' esercizio 1952 e per gli esercizi dal 1955 sino al 1968 >>. Sono autorizzati i seguenti storni, sui capitoli appresso indicati, dello stato di previsione della spesa del corrente esercizio approvato con la legge regionale 24 marzo 1954, n. 2.

OMISSIS

B - In aumento:

OMISSIS

Cap. 30 - Rimborsi per aggi ai distributori primari e secondari dei valori bollati (spese d' ordine) L. 15.000.000

OMISSIS

Il secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 17 luglio 1952, n. 20, è modificato come segue: << Le predette annualità saranno inscritte nei bilanci della Regione per l' esercizio 1952 e per gli esercizi dal 1955 sino al 1968 >>. Sono autorizzati i seguenti storni, sui capitoli appresso indicati, dello stato di previsione della spesa del corrente esercizio approvato con la legge regionale 24 marzo 1954, n. 2.

OMISSIS

B - In aumento:

OMISSIS

Cap. 89 - Contributi straordinari a favore di Comuni e Provincie per eventi non prevedibili(LR 2 ottobre 1952, n. 27) L. 24.000.000

OMISSIS

Il secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 17 luglio 1952, n. 20, è modificato come segue: << Le predette annualità saranno inscritte nei bilanci della Regione per l' esercizio 1952 e per gli esercizi dal 1955 sino al 1968 >>. Sono autorizzati i seguenti storni, sui capitoli appresso indicati, dello stato di previsione della spesa del corrente esercizio approvato con la legge regionale 24 marzo 1954, n. 2.

OMISSIS

B - In aumento:
OMISSIS

Cap. 169 - Acquisto di beni patrimoniali compresi i terreni per rimboschimento(LR 31 ottobre 1952, n. 34) ovvero per istituzione di fattorie scuola e di aziende pilota L. 300.000.000

OMISSIS

Il secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 17 luglio 1952, n. 20, è modificato come segue: << Le predette annualità saranno inscritte nei bilanci della Regione per l' esercizio 1952 e per gli esercizi dal 1955 sino al 1968 >>. Sono autorizzati i seguenti storni, sui capitoli appresso indicati, dello stato di previsione della spesa del corrente esercizio approvato con la legge regionale 24 marzo 1954, n. 2.

OMISSIS

B - In aumento:

OMISSIS

Cap. 172 - Anticipazioni per la ricostituzione delle scorte cerealicole presso i Monti Frumentari o analoghi istituti locali( LR 6 luglio 1952, n. 51) L. 70.000.000

OMISSIS

Il secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 17 luglio 1952, n. 20, è modificato come segue: << Le predette annualità saranno inscritte nei bilanci della Regione per l' esercizio 1952 e per gli esercizi dal 1955 sino al 1968 >>. Sono autorizzati i seguenti storni, sui capitoli appresso indicati, dello stato di previsione della spesa del corrente esercizio approvato con la legge regionale 24 marzo 1954, n. 2.

OMISSIS

B - In aumento:

OMISSIS

L. 414.000.000
Il secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 17 luglio 1952, n. 20, è modificato come segue: << Le predette annualità saranno inscritte nei bilanci della Regione per l'esercizio 1952 e per gli esercizi dal 1955 sino al 1968 >>. Il secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 17 luglio 1952, n. 20, è modificato come segue: << Le predette annualità saranno inscritte nei bilanci della Regione per l'esercizio 1952 e per gli esercizi dal 1955 sino al 1968 >>. La presente legge verrà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, lì 15 dicembre 1954