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Legge Regionale 10 agosto 1951, n. 12

Norme per le elezioni del Consiglio Regionale
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art. 1
Fino a quando non sarà diversamente disposto con successiva legge regionale, le elezioni del Consiglio Regionale si svolgono secondo le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1948, numero 1462, con le modifiche di cui alla presente legge. L' Art. 4, primo e secondo comma, e gli articoli 17 e 19 del decreto Presidenziale citato sono esclusi dal rinvio di cui al precedente comma.

Art. 2
Il numero dei Consiglieri regionali spettante a ciascun collegio è stabilito in ragione di uno per ogni ventimila abitanti o frazione superiore a diecimila, calcolati in base agli ultimi dati ufficiali dell' Istituto centrale di statistica. In relazione a tali dati, prima della convocazione dei comizi elettorali, la tabella prevista dall' art. 2 del DPR 12 dicembre 1948, n. 1462, sarà formata con deliberazione della Giunta Regionale ed emanata con decreto del suo Presidente.

Art. 3
Salvi i casi previsti dall' art. 50 dello Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, le elezioni sono indette con decreto del Presidente della Giunta Regionale entro quindici giorni dalla fine del precedente Consiglio ed hanno luogo non oltre il sessantesimo giorno dalla data medesima. Lo stesso decreto determina la data della prima riunione del Consiglio Regionale da tenersi entro venti giorni dalla data fissata per le elezioni.

Art. 4
In relazione al disposto dell' art. 19 dello Statuto speciale per la Sardegna, la costituzione dell' ufficio provvisorio e l' elezione dell' ufficio di presidenza del Consiglio Regionale hanno luogo in conformità delle norme del regolamento interno del Consiglio medesimo.

Art. 5
Le spese relative alla esecuzione della presente legge sono a carico della Regione.

Art. 6
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e nelle forme di cui all'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari il 20 agosto 1951