Regione Autonoma della Sardegna [SITO ARCHIVIO]
Vai alla nuova versione
Vai al contenuto della pagina

Logo Regione Sardegna


Legge Regionale 2 dicembre 2011, n. 25

Norme per la copertura finanziaria della continuità territoriale aerea.
LEGGE REGIONALE 2 dicembre 2011, n. 25

Norme per la copertura finanziaria della continuità territoriale aerea.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N.36 del 9 dicembre 2011.

Il Consiglio Regionale
ha approvato

Il Presidente della Regione
promulga

la seguente legge:

Art. 1
Continuità territoriale da e per la Sardegna

1. In attuazione dell'articolo 1, commi 837 e 840, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), è autorizzata nell'anno 2012 e per ciascuno degli anni 2013 e 2014 la spesa di euro 57.500.000 (UPB S07.06.001) finalizzata alla adozione di idonei programmi e/o interventi per favorire la continuità territoriale da e per la Sardegna.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si fa fronte:
a) quanto ad euro 19.383.000 per l'anno 2012 ed euro 35.750.000 per l'anno 2013, con le disponibilità recate in conto dell'UPB S07.06.001;
b) quanto ad euro 38.117.000 per l'anno 2012 ed euro 21.750.000 per l'anno 2013, con le variazioni al bilancio di cui al comma 3.
3. Nel bilancio di previsione della Regione per gli anni 2011, 2012 e 2013 sono apportate le seguenti variazioni:
in diminuzione
UPB S08.01.002
Fondo nuovi oneri legislativi - parte corrente
2011 euro ---
2012 euro 38.117.000
2013 euro 21.750.000
mediante utilizzo della riserva di cui alla voce 1) della tabella A allegata alla legge regionale 19 gennaio 2011, n. 1 (legge finanziaria 2011); conseguentemente è ridotta di pari importo l'autorizzazione di spesa di cui al comma 3, articolo 6, della legge regionale n. 1 del 2011;
in aumento
UPB S07.06.001
Trasporto pubblico locale
2011 euro ---
2012 euro 38.117.000
2013 euro 21.750.000
4. Ai maggiori oneri per l'anno 2014 pari ad euro 35.750.000 si provvede con la legge di bilancio per lo stesso anno.
5. Gli oneri derivanti dall'attuazione fanno carico all'UPB S07.06.001 del bilancio della Regione per gli anni 2011-2013 e a quelle corrispondenti del bilancio per l'anno 2014.

Art. 2
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 2 dicembre 2011

Cappellacci