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Legge Regionale 22 novembre 2013, n.32

Contributi consiliari finalizzati a fronteggiare gli eventi alluvionali del novembre 2013.
LEGGE REGIONALE n.32 del 22 novembre 2013

Contributi consiliari finalizzati a fronteggiare gli eventi alluvionali del novembre 2013.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N.53 del 28 novembre 2013.

Il Consiglio Regionale
ha approvato

Il Presidente della Regione
promulga

la seguente legge:

Art. 1
Destinazione del contributo dei gruppi consiliari

1. L'ammontare del contributo destinato ai gruppi consiliari ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge regionale 13 giugno 2012, n. 12 (Disposizioni urgenti e integrazioni alla legge regionale 4 agosto 2011, n. 16 - Norme in materia di organizzazione e personale - relativa ai contratti di collaborazioni coordinate e continuative e ulteriori misure di contenimento della spesa pubblica), al netto degli oneri per il personale comandato ai sensi della legge regionale 18 dicembre 1995, n. 37 (Norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari), fino all'avvio della XV legislatura è destinato agli interventi, da definirsi con apposita legge regionale, finalizzati a fronteggiare i danni causati dalle avversità atmosferiche verificatesi nel novembre del 2013.

Art. 2
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 22 novembre 2013

Cappellacci