Legge Regionale Statutaria 9 dicembre 2013, n.2
Legge regionale statutaria 9 dicembre 2013, n. 2. Abrogazione del comma 3 dell'articolo 22 della legge statutaria elettorale approvata il 25 giugno 2013 (Legge statutaria elettorale ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna).
LEGGE Regionale Statutaria n.2 del 9 dicembre 2013
Legge regionale statutaria 9 dicembre 2013, n. 2. Abrogazione del comma 3 dell'articolo 22 della legge statutaria elettorale approvata il 25 giugno 2013 (Legge statutaria elettorale ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna).
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N.55 del 9 dicembre 2013.
Il Consiglio regionale, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, ha approvato;
nessuna richiesta di referendum è stata presentata;
il Presidente della Regione promulga la seguente legge regionale approvata ai sensi e con le modalità previste dall’articolo 15, secondo comma, dello Statuto speciale:
Art. 1
Abrogazione del comma 3 dell'articolo 22 della legge statutaria elettorale
approvata il 25 giugno 2013
1. Il comma 3 dell'articolo 22 della legge statutaria elettorale 25 giugno 2013 (Legge statutaria elettorale ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna), è abrogato.
Art. 2
Disposizioni di coordinamento
1. Conseguentemente alla disposizione di cui all'articolo 1, è abrogata la lettera e) dell'articolo 15 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Organizzazione amministrativa del procedimento e delle votazioni per l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale. Modifiche alla legge regionale 6 marzo 1979, n. 7 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale)).
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 9 dicembre 2013
Cappellacci
Legge regionale statutaria 9 dicembre 2013, n. 2. Abrogazione del comma 3 dell'articolo 22 della legge statutaria elettorale approvata il 25 giugno 2013 (Legge statutaria elettorale ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna).
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N.55 del 9 dicembre 2013.
Il Consiglio regionale, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, ha approvato;
nessuna richiesta di referendum è stata presentata;
il Presidente della Regione promulga la seguente legge regionale approvata ai sensi e con le modalità previste dall’articolo 15, secondo comma, dello Statuto speciale:
Art. 1
Abrogazione del comma 3 dell'articolo 22 della legge statutaria elettorale
approvata il 25 giugno 2013
1. Il comma 3 dell'articolo 22 della legge statutaria elettorale 25 giugno 2013 (Legge statutaria elettorale ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna), è abrogato.
Art. 2
Disposizioni di coordinamento
1. Conseguentemente alla disposizione di cui all'articolo 1, è abrogata la lettera e) dell'articolo 15 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Organizzazione amministrativa del procedimento e delle votazioni per l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale. Modifiche alla legge regionale 6 marzo 1979, n. 7 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale)).
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 9 dicembre 2013
Cappellacci