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Legge Regionale 04/12/2014, n. 25

Mantenimento dei livelli essenziali di servizio pubblico di trasporto marittimo con le isole minori. Modifiche all'articolo 5, comma 32, della legge regionale n. 7 del 2014.
LEGGE REGIONALE 04 dicembre 2014, n. 25

Mantenimento dei livelli essenziali di servizio pubblico di trasporto marittimo con le isole minori. Modifiche all'articolo 5, comma 32, della legge regionale n. 7 del 2014.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA n. 58 del 11 dicembre 2014.

Il Consiglio regionale
ha approvato

Il Presidente della Regione
promulga

la seguente legge:

Art. 1
Modifiche all'articolo 5, comma 32, della legge regionale n. 7 del 2014 (Proroga di termini)

1. Al comma 32 dell'articolo 5 della legge regionale 21 gennaio 2014, n. 7 (legge finanziaria 2014) e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole "al 31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2015";
b) le parole "nell'anno 2014" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2014 e 2015".

Art. 2
Copertura finanziaria

1. Ai maggiori oneri derivanti dalla presente legge, quantificati in euro 16.000.000 per l'anno 2015, si fa fronte mediante utilizzo di quota parte delle risorse iscritte per l'anno 2015 in conto dell'UPB S07.06.001 (cap. SC07.0611) del bilancio della Regione per gli anni 2014-2016.

Art. 3
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (Buras).
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 4 dicembre 2014

Pigliaru