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Legge Regionale 22 dicembre 2014, n. 36

Integrazione degli stanziamenti per l'assistenza tecnica in agricoltura per l'anno 2014.
LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2014, n. 36

Integrazione degli stanziamenti per l'assistenza tecnica in agricoltura per l'anno 2014.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA n. 60 del 27 dicembre 2014.

Il Consiglio regionale
ha approvato

Il Presidente della Regione
promulga

la seguente legge:

Art. 1
Stanziamento per l'assistenza tecnica in agricoltura
1. Per i maggiori oneri derivanti, per l'anno 2014, dalle attività di assistenza tecnica di cui all'articolo 16 della legge regionale 14 novembre 2000, n. 21 (Adeguamento delle provvidenze regionali a favore dell'agricoltura agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e interventi a favore delle infrastrutture rurali e della silvicoltura), e all'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 40 (Norme urgenti in materia di agricoltura, di previdenza integrativa del comparto regionale e disposizioni varie), svolte dall'Associazione regionale allevatori della Sardegna (ARAS), in attuazione del programma operativo di assistenza tecnica - annualità 2014, nonché dalle spese sostenute dall'ARAS per il coordinamento e il supporto delle attività di assistenza tecnica delle associazioni provinciali allevatori, è autorizzata la spesa complessiva di euro 2.600.000 a favore dell'Agenzia LAORE Sardegna, quale soggetto gestore dell'intervento (UPB S06.04.009).
Art. 2
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in euro 2.600.000 per l'anno 2014, si provvede con le seguenti variazioni nel bilancio della Regione per gli anni 2014-2016:
In diminuzione
UPB S06.05.003
cap. SC06.1411 - FEP 2007/2013
2014 euro 606.847,75
cap. SC06.1412 - FEP 2007/2013
2014 euro 757.809,75
UPB S06.04.013
cap SC06.1098 - POR 2000-2008 - conto residui
2014 euro 383.496,95
UPB S06.04.014
cap. SC06.1134 - Agricoltura e pesca - conto residui
2014 euro 851.845,55
in aumento
UPB S06.04.009
Incentivi per il potenziamento della produzione zootecnica - investimenti
2014 euro 2.600.000
Art. 3
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (Buras).
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 22 dicembre 2014
Pigliaru