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Legge Regionale 13 aprile 2017, n. 5

Legge di stabilità 2017.
LEGGE REGIONALE 13 aprile 2017, n. 5

Legge di stabilità 2017.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA n. 18 del 14 aprile 2017.

Il Consiglio Regionale
ha approvato

Il Presidente della Regione
promulga

la seguente legge:

Art. 1
Disposizioni in materia finanziaria e contabile

1. Al fine del recepimento dei programmi finanziati con il concorso dell'Unione europea, sono stanziate in conto della missione 01 - programma 12, le somme da ripartire, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, tra le linee di intervento di cui alla programmazione comunitaria 2014/2020 secondo il cronoprogramma della spesa valutata dalla Regione.
2. Le risorse trasferite alla Regione a seguito del conferimento delle funzioni di cui all'articolo 1 della legge regionale 29 novembre 2002, n. 22 (Disposizioni in materia di agevolazioni alle imprese), sono acquisite al bilancio regionale quali rimborsi delle somme stanziate dalla Regione per il finanziamento delle medesime funzioni conferite. L'articolo 2 della legge regionale n. 22 del 2002 è abrogato.
3. Le autorizzazioni legislative di spesa per le quali si dispone un rifinanziamento, una riduzione o una rimodulazione ai sensi delle lettere b), c) e d) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)), sono determinate, per gli anni 2017-2019, nella misura indicata nelle allegate e corrispondenti tabelle A, B e C.
4. Ogni richiamo alla legge finanziaria per le finalità di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23), e successive modifiche ed integrazioni, contenuto in leggi regionali vigenti, deve intendersi riferito, ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche ed integrazioni, alla legge di bilancio.
5. Le autorizzazioni di spesa per le quali le disposizioni vigenti rimandano alla legge di bilancio la loro valutazione sono determinate, per gli anni 2017-2019, nella misura indicata nel documento tecnico di accompagnamento e nel bilancio finanziario gestionale approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 39, comma 10, del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche ed integrazioni.
6. Il comma 9 dell'articolo 27 della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4 (Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo), è sostituito dal seguente:
"9. L'Amministrazione regionale, al fine di ottimizzare l'azione amministrativa e di accelerare la riscossione dei crediti da essa vantati, promuove le transazioni volte a porre fine a liti pendenti o prevenire l'insorgere di nuove liti, anche rinunciando a parte del capitale e agli interessi di mora dovuti a fronte del versamento, anche in forma rateizzata, del capitale residuo scaduto e applicando gli interessi legali vigenti alla data della transazione, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato. La Giunta regionale, tenuto conto della convenienza economica e, nei casi previsti, acquisito il parere dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, approva con propria deliberazione la proposta di transazione presentata dall'Assessorato competente per materia. L'accordo transattivo può essere eseguito anche in più rate mensili, secondo condizioni, termini e modalità fissati dalla Giunta regionale.".
7. Per far fronte alle spese derivanti dalla cessazione della gestione liquidatoria dell'Ente sardo acquedotti e fognature (ESAF) è autorizzato lo stanziamento di euro 50.000 per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 (missione 01 - programma 11 - titolo 1).
8. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 54 della legge regionale n. 11 del 2006, dopo le parole "salvo il rimborso spese" sono aggiunte le parole "ed il compenso forfettario per i servizi complementari".

Art. 2
Disposizioni in materia di enti locali, urbanistica e opere pubbliche

1. L'articolo 9 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007), è così sostituito:
"Art. 9 (Razionalizzazione degli acquisti per beni e servizi e contenimento della spesa)
1. La Regione promuove e sviluppa la razionalizzazione degli acquisti per beni e servizi delle amministrazioni e degli enti aventi sede nel territorio regionale, basata sull'utilizzo di strumenti telematici, attraverso la propria Centrale regionale di committenza, costituita ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).
2. Le attività della centrale sono svolte a favore dei seguenti soggetti:
a) Regione, enti e agenzie regionali e aziende del servizio sanitario regionale;
b) enti locali, in forma singola o associata, e istituti di istruzione scolastica e universitaria presenti ed operanti nel territorio regionale.
3. La Centrale regionale di committenza stipula convenzioni-quadro per l'approvvigionamento di beni e servizi ad elevata standardizzabilità, con le quali l'operatore economico prescelto si impegna ad eseguire, ai prezzi e alle condizioni previste nelle convenzioni stesse, contratti attuativi conclusi a seguito della ricezione di ordinativi di fornitura emessi dalle singole amministrazioni o enti di cui al comma 2.
4. Nella convenzione-quadro sono determinati:
a) il limite massimo della durata contrattuale;
b) la quantità massima, ovvero l'importo massimo, di beni o servizi oggetto della stessa.
5. I soggetti di cui al comma 2, lettera a), aderiscono alle convenzioni-quadro di cui al comma 3 e utilizzano la piattaforma telematica Sardegna CAT per l'acquisizione di beni e servizi, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura.
6. Gli enti locali, in forma singola o associata, possono utilizzare la piattaforma telematica Sardegna CAT per l'acquisizione di lavori, beni e servizi, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura.
7. I soggetti di cui al comma 2, lettera b), possono aderire alle convenzioni-quadro di cui al comma 3 e utilizzare la piattaforma telematica Sardegna CAT per l'acquisizione di lavori, beni e servizi, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura. In ogni caso gli enti locali, singoli e associati, sono tenuti ad utilizzarne i parametri di prezzo come limite massimo per acquisti in autonomia.".
2. Le risorse di cui al fondo previsto dall'articolo 9, comma 9, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con legge 23 giugno 2014, n. 89 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria), possono essere utilizzate quale forma di incentivazione a favore del personale operante presso la Centrale regionale di committenza. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti criteri e modalità di utilizzo di tale fondo.
3. Per i titolari delle cariche elettive dei comuni, lo svolgimento in connessione con il mandato di qualsiasi incarico conferito dagli enti locali e dal sistema Regione, così come definito ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), e successive modifiche ed integrazioni, inclusa la partecipazione a organi collegiali, può dare luogo esclusivamente al rimborso delle spese e al riconoscimento di un gettone di presenza non superiore a trenta euro per l'effettiva partecipazione. Per i fini di cui al precedente periodo, per incarichi svolti in connessione con il mandato si intendono i soli incarichi per i quali l'ente locale o l'amministrazione del sistema Regione ha effettuato la designazione o l'elezione. Sono fatti salvi i casi previsti dalla legge di inconferibilità e incompatibilità.
4. I comuni che alla data di entrata in vigore della presente legge devono incamerare somme residue a valere sui contributi di cui all'articolo 19 della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37 (Norme concernenti interventi finalizzati all'occupazione e allo sviluppo del sistema produttivo regionale e di assestamento e rimodulazione del bilancio), per le annualità dal 2000 al 2006, possono presentare, entro il termine improrogabile del 31 luglio 2017, singole richieste di saldo a condizione che sia stata raggiunta, per ciascuna annualità, la percentuale di spesa del 70 per cento sulle somme assegnate. Qualora entro la data del 31 luglio 2017 non si raggiunga la percentuale del 70 per cento, si dispone il pagamento in base alla spesa sostenuta e la somma residua è definanziata. Nel caso in cui entro la stessa data non pervenga nessuna richiesta di pagamento, le relative quote sono definanziate.
5. Le economie sui progetti finalizzati con risorse del POR FESR 2000-2006, la cui esecuzione è stata delegata agli enti locali, sussistenti nei loro bilanci, permangono agli enti medesimi per essere utilizzate per le finalità della programmazione unitaria.
6. Il fondo di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2007, e successive modifiche ed integrazioni, è determinato per l'anno 2017 in euro 552.971.000 di cui: euro 484.705.120 a favore dei comuni, euro 65.565.880 a favore degli enti individuati dall'articolo 16 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna), euro 600.000 a favore dell'Amministrazione provinciale di Nuoro per il funzionamento del museo MAN, euro 600.000 per gli studi di compatibilità idraulica, geologica e geotecnica di cui alla legge regionale 15 dicembre 2014, n. 33 (Norma di semplificazione amministrativa in materia di difesa del suolo), ed euro 1.500.000 a favore della Città metropolitana di Cagliari per le finalità di cui all'articolo 1, comma 23, della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 32 (Variazioni del bilancio per l'esercizio finanziario 2016 e del bilancio pluriennale 2016-2018 ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche ed integrazioni, e disposizioni varie), (missione 18 - programma 01 - capitolo SC01.1059; missione 09 - programma 01 - capitolo SC01.1092). Una quota pari a euro 400.000 delle risorse del fondo di cui al periodo precedente destinate ai comuni, è attribuita per gli anni 2017, 2018 e 2019 a favore delle unioni dei comuni capofila dei progetti di programmazione territoriale rientranti nella strategia 5.8 del Programma regionale di sviluppo (PRS) 2014/2020, attuati in associazione di più unioni di comuni, al fine di sostenere i costi inerenti al coordinamento e all'attuazione generale del progetto, e quelli relativi ai costi del personale della Centrale unica di committenza (missione 18 - programma 01 - titolo 1 - capitolo SC01.1059).
7. Al fine di assicurare la salvaguardia degli equilibri di bilancio della Provincia di Nuoro, è autorizzata, per l'anno 2017, la spesa di euro 1.000.000 (missione 18 - programma 01 - titolo 1 - capitolo SC01.1059).
8. È autorizzato lo stanziamento di euro 100.000 per l'annualità 2017 e di euro 200.000 per l'annualità 2019 per sostenere e realizzare azioni di semplificazione in favore di comuni ed imprese conseguenti all'approvazione della legge regionale 20 ottobre 2016, n. 24 (Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi), (missione 01 - programma 11 - titolo 1 - capitolo SC08.6882).
9. Per le finalità di cui all'autorizzazione di spesa contenuta nell'articolo 30, comma 13, lettera d), della legge regionale 9 marzo 2015, n. 5 (legge finanziaria 2015), relative al finanziamento delle politiche delle aree urbane, di cui al "Bando 2015. Finanziamento di programmi integrati e piani di riqualificazione urbana", gli stanziamenti nel bilancio pluriennale 2017-2019 sono riprogrammati in euro 3.000.000 per l'anno 2017, in euro 5.000.000 per l'anno 2018 e in euro 12.000.000 per l'anno 2019. Per l'anno 2019 una quota di euro 780.000 è destinata allo scorrimento della graduatoria del bando 2015 relativo al finanziamento dei piani di riqualificazione urbana (missione 08 - programma 01 - titolo 2 - capitolo SC04.2614).
10. In deroga all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 5, comma 17, della legge regionale 23 maggio 2013, n. 12 (legge finanziaria 2013), all'articolo 3, comma 2, della legge regionale 8 febbraio 2013, n. 3 (Soppressione dell'Autorità d'ambito territoriale ottimale della Sardegna - Norma transitoria, disposizioni urgenti in materia di enti locali, di ammortizzatori sociali, di politica del lavoro e modifiche della legge regionale n. 1 del 2013), così come modificato dall'articolo 1, comma 34, della legge regionale 21 gennaio 2014, n. 7 (legge finanziaria 2014), le risorse trasferite ai comuni per interventi di recupero primario ai sensi della legge regionale 13 ottobre 1998, n. 29 (Tutela e valorizzazione dei centri storici della Sardegna), possono, su richiesta degli enti beneficiari, essere destinate alle finalità di recupero e valorizzazione dei centri storici, garantendo il recupero primario degli edifici e/o il completamento delle opere pubbliche inserite nei programmi integrati o nei piani di riqualificazione urbana già oggetto di finanziamento.
11. Al fine prioritario di assicurare la soluzione delle problematiche di cui all'articolo 22, comma 2, della legge regionale n. 2 del 2016, è autorizzata, per l'anno 2017, la spesa di euro 200.000 quale contributo a favore dei comuni interessati per la regolarizzazione ipocatastale degli immobili oggetto dei rapporti patrimoniali ancora da definire e per il conseguimento delle finalità strettamente funzionali allo stesso obiettivo. Il 40 per cento del contributo è destinato al Comune di Cagliari e il restante 60 per cento è ripartito in parti uguali tra i Comuni di Quartucciu, Elmas e Monserrato (missione 18 - programma 01 - titolo 1).
12. Negli enti locali della Sardegna, anche in seguito all'entrata in vigore della legge regionale n. 2 del 2016 e della legge regionale 20 aprile 2016, n. 7 (Modifiche alla legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna)), per la disciplina dei permessi si applica l'articolo 2, comma 1, della legge regionale 22 febbraio 2012, n. 4 (Norme in materia di enti locali e sulla dispersione ed affidamento delle ceneri funerarie), ed è di conseguenza consentito ai componenti degli organi elettivi di usufruire del permesso retribuito per l'intera giornata in cui sono convocati i rispettivi organi; ai relativi oneri si fa fronte con le risorse trasferite agli enti locali ai sensi del fondo previsto dall'articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2007.
13. Alla legge regionale n. 2 del 2016 sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 5 dell'articolo 20 è aggiunto il seguente:
"5 bis. I consiglieri metropolitani delegati dal sindaco metropolitano hanno diritto di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 24 ore lavorative al mese e hanno diritto ad ulteriori permessi non retribuiti, sino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili, qualora risultino necessari per l'espletamento del mandato.";
b) all'articolo 24:
1) il comma 7 è sostituito dal seguente:
"7. Gli amministratori straordinari restano in carica fino 31 dicembre 2017. I presidenti sono eletti mediante le elezioni di secondo grado ai sensi della presente legge. Agli amministratori straordinari sono attribuiti i poteri previsti dall'ordinamento in capo al presidente della provincia, alla giunta e al consiglio provinciale. Laddove nelle province siano previste zone omogenee, su proposta dell'amministratore straordinario a supporto della sua attività, sono nominati i sub-commissari con decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica. Il numero dei sub-commissari non è superiore al numero di zone omogenee presenti nella provincia. Agli amministratori straordinari è corrisposta un'indennità equivalente alla retribuzione lorda complessiva spettante al dirigente di vertice dell'ente, diminuita dell'indennità di risultato.";
2) il comma 9 è abrogato;
c) dopo il comma 1 dell'articolo 26 è aggiunto il seguente:
"1 bis. I consiglieri provinciali delegati dal presidente della provincia hanno diritto di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 24 ore lavorative al mese e hanno diritto ad ulteriori permessi non retribuiti, sino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili, qualora risultino necessari per l'espletamento del mandato.";
d) il comma 7 dell'articolo 27, come modificato dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 11 novembre 2016, n. 29 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna)), è abrogato.
14. Alla legge regionale 5 dicembre 1995, n. 35 (Alienazione dei beni patrimoniali), sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 10 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:
"10. Una quota non superiore al 10 per cento dei proventi derivanti dalla vendita del patrimonio immobiliare regionale, regolarmente accertati, è destinata all'acquisto di beni immobili di interesse regionale di comprovato valore ambientale, paesaggistico e culturale sulla base di un piano annuale di acquisizione approvato annualmente con deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore competente in materia.";
b) il comma 2 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:
"2. Nello spirito di sussidiarietà e decentramento ai comuni nella gestione e valorizzazione del patrimonio pubblico, la Regione con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di demanio e patrimonio, è autorizzata, in deroga all'articolo 3, comma 1, ad individuare l'elenco dei beni immobili regionali da destinare agli enti locali territoriali interessati al prezzo simbolico di un euro. L'ente locale che aliena il bene immobile assegnato è obbligato a destinare le risorse nette derivanti dal prezzo di vendita per la valorizzazione di beni di proprietà della Regione, insistenti nel proprio territorio, per i quali è avviata, da parte dell'ente locale, la richiesta di concessione o utilizzo.".
15. È autorizzata, per l'anno 2017, la spesa di euro 1.000.000 per gli interventi urgenti di manutenzione del palazzo del Consiglio regionale (missione 01 - programma 05 - titolo 2).
16. È autorizzata, per l'anno 2017, la spesa di euro 900.000 a favore degli enti locali per far fronte agli interventi di emergenza sui siti archeologici (missione 05 - programma 01 - titolo 2 - capitolo SC03.5034).
17. È autorizzata, per l'anno 2017, la spesa di euro 200.000 a favore del Comune di Oschiri per gli interventi di adeguamento strutturale e messa in sicurezza del Teatro civico (missione 05 - programma 02 - titolo 2).
18. È autorizzata, per l'anno 2017, la spesa di euro 1.000.000 a favore dei comuni, per il restauro e il consolidamento di edifici di culto e di chiese di particolare interesse storico e artistico. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di lavori pubblici, è approvato il relativo programma di interventi (missione 05 - programma 01 - titolo 2 - capitolo SC03.0059).
19. È autorizzata, per l'anno 2017, la spesa di euro 50.000 a favore del Comune di Sassari quale contributo per la gestione della Pinacoteca del Carmelo per l'esposizione permanente "Biasi" (missione 05 - programma 02 - titolo 1).
20. Al fine di contribuire alla manutenzione del cimitero di guerra della Brigata Sassari nell'Altopiano di Asiago, donato ai comuni della Sardegna dal Comune di Asiago, è autorizzata per l'anno 2017, in favore del Comune di Armungia, la spesa di euro 100.000 (missione 05 - programma 01 - titolo 1).
21. È autorizzato, per l'anno 2017, un contributo straordinario di euro 30.000 a favore del Comune di Milis per la realizzazione di un sistema di sorveglianza ed antintrusione presso il Palazzo Boyl al fine di mettere in sicurezza le opere di altissimo valore provenienti da una collezione privata in esso contenute e destinarlo a museo (missione 05 - programma 02 - titolo 2).
22. La Regione, nell'affidamento di appalti a ditte esterne per servizi connessi con le attività dell'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), e dell'articolo 17 della legge regionale 7 agosto 2007, n. 5 (Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto), inserisce nel capitolato d'appalto apposite clausole finalizzate a tutelare la continuità lavorativa e il livello retributivo del personale impegnato.

Art. 3
Disposizioni in materia di ambiente e territorio

1. L'autorizzazione di spesa per gli anni 2017-2019 relativa agli interventi di cui alla legge regionale 14 maggio 2009, n. 1 (legge finanziaria 2009) e alla legge regionale 15 marzo 2012, n. 6 (legge finanziaria 2012), è determinata in euro 7.860.000 (missione 09 - programma 05 - titolo 1 - capitolo SC02.0890), così ripartiti:
a) una quota pari a euro 3.054.000 per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), punto 2), della legge regionale n. 1 del 2009, relativi all'incremento del patrimonio boschivo;
b) la restante somma di euro 4.806.000 a favore dei comuni che hanno subito una rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestazione.
2. Sono recepite le disposizioni contenute nell'articolo 3, commi dal 24 al 41, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), così come modificati dagli articoli 32, 34 e 35 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali), istitutiva del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti; il tributo è dovuto nella misura minima definita dall'articolo 3, comma 38, della predetta legge ed è versato entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono effettuate operazioni di deposito. Il gettito, comprensivo degli interessi, derivante dall'applicazione del tributo istituito dall'articolo 3, comma 24, della legge n. 549 del 1995, è destinato all'esecuzione di interventi di tipo ambientale, specificatamente richiamati nell'articolo 3, comma 27; il relativo programma d'intervento è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della difesa dell'ambiente.
3. Sono recepite le disposizioni contenute nell'articolo 205, commi dal 3 al 3-octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), così come modificati dall'articolo 32 della legge n. 221 del 2015, istitutiva dell'addizionale al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti; l'addizionale al tributo è dovuta nella misura definita dall'articolo 205, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, ed è versata entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono effettuate le operazioni di deposito. Il gettito, comprensivo degli interessi, derivante dall'applicazione dell'addizionale al tributo è destinato all'esecuzione degli interventi specificatamente richiamati nel comma 3-octies del citato articolo 205; il relativo programma d'intervento è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della difesa dell'ambiente.
4. Sono abrogati i commi 3 e 4 dell'articolo 37 della legge regionale n. 37 del 1998.
5. Per gli anni 2017, 2018 e 2019 il contributo annuo alle province di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 1° giugno 1999, n. 21 (Trasferimento alle Province delle funzioni in materia di controllo e lotta contro gli insetti nocivi ed i parassiti dell'uomo, degli animali e delle piante e soppressione di ruoli speciali ad esaurimento), è determinato in misura non inferiore a euro 6.618.000 (missione 13 - programma 07 - titolo 1 - capitolo SC05.0229).
6. Al fine di garantire la gestione da parte dell'Assessorato della difesa dell'ambiente delle attività di prevenzione fitosanitaria e di lotta contro gli insetti nocivi volte alla tutela, salvaguardia e salute delle piante forestali, è autorizzata una spesa valutata in euro 800.000 nell'anno 2017, in euro 1.400.000 per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e in euro 800.000 per gli anni successivi (missione 13 - programma 02 - titolo 1 - capitolo SC05.0077).
7. È autorizzata, per l'anno 2017, la spesa di euro 600.000 per l'attività di prevenzione sanitaria e di lotta alla Lymantria dispar (missione 13 - programma 07 - titolo 1).
8. Al fine di garantire la prosecuzione delle attività inerenti al servizio di assistenza sanitaria, gestione, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio ambientale e faunistico dei cavallini della Giara, è autorizzato lo stanziamento, in favore dell'Agenzia regionale per la ricerca in agricoltura (AGRIS), per l'anno 2017, di euro 100.000 (missione 09 - programma 05 - titolo 1).
9. È autorizzata, per l'anno 2017, la spesa di euro 500.000 a favore della Fondazione Cammino minerario di Santa Barbara di Iglesias per il completamento degli interventi di riqualificazione e valorizzazione dell'itinerario "Cammino minerario di Santa Barbara" (missione 09 - programma 02 - titolo 2).
10. Dopo il comma 4 dell'articolo 26 della legge regionale 24 ottobre 2014, n. 21 (Istituzione del Parco naturale regionale di Tepilora), è aggiunto il seguente:
"4 bis. A decorrere dall'anno 2017, il contributo regionale di cui all'articolo 20, comma 2, è determinato in euro 300.000 annui. Al relativo onere si fa fronte per gli anni 2017, 2018 e 2019 con le risorse stanziate alla missione 09 - programma 05 - titolo 1 del bilancio di previsione 2017-2019 e, per gli anni successivi, con legge di bilancio dei singoli esercizi finanziari.".
11. In attuazione degli articoli 49 e 54 del Codice della navigazione, al fine di rimuovere le gabbie galleggianti in stato di abbandono in località Porto Managu, nel mare territoriale di Bosa, e di mettere in sicurezza l'area, è autorizzata la spesa di euro 250.000 per l'anno 2017 (missione 16 - programma 02 - titolo 2 - capitolo SC06.1365).
12. È autorizzata, per l'anno 2017, la spesa di euro 50.000 a favore dell'Agenzia FoReSTAS quale contributo straordinario a sostegno del progetto di gestione e valorizzazione della Trota macrostigma sarda (missione 16 - programma 02 - titolo 1).
13. È autorizzata, per l'anno 2017, la spesa di euro 450.000 per la concessione di un contributo straordinario a favore del Consorzio di bonifica del nord Sardegna (missione 16 - programma 01 - titolo 1).
14. La Regione è autorizzata a concedere al Consorzio di bonifica dell'oristanese, con le modalità previste dalla legge regionale 23 maggio 2008, n. 6 (Legge-quadro in materia di consorzi di bonifica), un contributo straordinario pari a euro 2.000 000 per l'anno 2017, per i costi diretti e indiretti sostenuti, anche pregressi a decorrere dall'anno 2004, attinenti all'attività istituzionale dell'ente. Qualora i costi sostenuti siano già stati oggetto di contribuzione, il contributo da concedere è pari alla differenza tra quello previsto dalla legge regionale n. 6 del 2008 e quello già concesso. Per le medesime finalità è inoltre autorizzata la spesa di euro 3.500.000 per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a valere sulle risorse iscritte in conto della missione 16 - programma 01 - titolo 1 - capitolo SC04.0193.
15. Le disposizioni previste dall'articolo 9 della legge regionale n. 5 del 2015 si applicano alle misure a favore dei gruppi di sviluppo locale previsti dal Programma di sviluppo rurale (PSR) 2014-2020. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma sono valutati, per l'anno 2017, in euro 40.000 (missione 16 - programma 01 - titolo 2 - capitolo SC06.0909).
16. Ai fini dell'ampliamento e della costruzione di cimiteri di cui all'articolo 34 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 (legge finanziaria 1999), è autorizzata la spesa di euro 400.000 nell'anno 2017 ed euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2018 e 2019 (missione 08 - programma 01 - titolo 2 - capitolo SC08.6870).
17. La revoca del finanziamento degli interventi inseriti nel piano di realizzazione delle opere e infrastrutture di cui all'articolo 4 della legge regionale n. 5 del 2015, e successivi aggiornamenti, a causa del mancato rispetto del cronoprogramma di spesa, comporta la restituzione delle risorse erogate, che sono iscritte in bilancio con vincolo di destinazione per le finalità di cui al medesimo articolo 4 della legge regionale n. 5 del 2015, per la realizzazione di nuovi interventi e con l'eventuale individuazione di nuovi beneficiari. La rimodulazione è disposta con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio di concerto con gli Assessorati competenti per materia.
18. Una quota non superiore all'1,5 per cento delle risorse finanziarie regionali assegnate per la realizzazione degli interventi da attuare nel territorio regionale di competenza del commissario straordinario per accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione oggetto di procedura di infrazione o di provvedimento di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea in ordine all'applicazione della direttiva n. 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, ai sensi dell'articolo 7, comma 7, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), può essere impiegata per l'acquisizione di risorse umane dalle amministrazioni pubbliche, dagli enti e da società pubbliche dei quali lo stesso commissario può avvalersi al fine di far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione dei diversi istituti contrattuali, nonché per l'acquisizione di beni strumentali e per missioni. La quota di cui al presente comma grava sui quadri economici dei singoli interventi.
19. Nel quadro delle attività previste nel Programma regionale triennale per l'internazionalizzazione è autorizzato, per le annualità 2017 e 2019, lo stanziamento di euro 800.000 per la realizzazione di iniziative istituzionali all'estero volte a supportare i processi di internazionalizzazione delle imprese regionali e le attività di promozione del fondo di capitale di rischio per investimenti in equity nel capitale di imprese innovative regionali. Possono essere inoltre supportate iniziative istituzionali che favoriscano l'incontro tra imprese regionali e buyers e investitori esteri (missione 14 - programma 01 - titolo 2 - capitolo SC08.6701).

Art. 4
Intesa con lo Stato e rapporti con l'Unione europea

1. La Regione promuove una nuova intesa con lo Stato finalizzata alla piena attuazione dell'articolo 14 dello Statuto per la realizzazione di una progressiva riconversione del patrimonio immobiliare dismesso dalle originarie attività nel comparto della difesa militare.
2. Nell'ambito di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale procede di norma attraverso progetti di valorizzazione e riutilizzo di tale patrimonio tramite gli enti locali e in co-finanziamento con altri soggetti pubblici e privati, anche con le modalità del project financing.
3. Nel quadro dell'intesa di cui al comma 1, finalizzata anche alla riduzione progressiva delle servitù militari nel territorio sardo, sono realizzate applicazioni innovative ed ecosostenibili, di interesse regionale, nazionale ed internazionale, da impiegarsi in ambito nazionale ed europeo, anche in programmi e missioni di pace e cooperazione internazionale.
4. Ai costi derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede successivamente alla loro quantificazione al netto delle assegnazioni statali derivanti dalla stipula dell'intesa con lo Stato e tramite specifica norma di legge, nel rispetto delle vigenti normative in materia di contabilità pubblica.
5. La Giunta regionale, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, predispone il necessario documento esplicativo per la definizione, nel rispetto delle vigenti procedure, delle necessarie modifiche ed integrazioni al trattato di adesione dell'Italia all'Unione europea, da proporre allo Stato, previa approvazione del Consiglio regionale, perché alla Sardegna sia riconosciuto in ambito europeo lo status di regione insulare ed i connessi regimi derogati di aiuto previsti per le regioni ultra periferiche, finalizzati anche alla realizzazione di un sistema effettivo di continuità territoriale per l'integrazione con le reti nazionali ed europee dell'energia, delle telecomunicazioni e dei trasporti.

Art. 5
Disposizioni in materia di sanità e politiche sociali

1. È autorizzata la spesa di euro 200.000 per l'anno 2017 e di euro 300.000 per l'anno 2018 per il finanziamento all'Azienda ospedaliero-universitaria di Sassari per la realizzazione della piattaforma oncologica (missione 13 - programma 05 - titolo 2 - capitolo SC05.0053).
2. È autorizzata la spesa di euro 5.167.000 per l'anno 2017 e di euro 15.501.000 per ciascuno degli anni 2018 e 2019, per la ricostituzione delle risorse anticipate dalla ASL n. 8 di Cagliari per gli investimenti realizzati sui presidi ospedalieri "Businco" e "Antonio Cao" (missione 13 - programma 05 - titolo 2 - capitolo SC05.0053).
3. È autorizzata la spesa di euro 21.676.000 per l'anno 2017, euro 7.281.000 per l'anno 2018 ed euro 7.415.000 per l'anno 2019, per far fronte agli investimenti, a carico dell'Azienda ospedaliera "G. Brotzu", realizzati e da realizzare sui presidi ospedalieri "Businco" e "Antonio Cao" (missione 13 - programma 05 - titolo 2 - capitolo SC05.0053).
4. Per far fronte al pagamento delle rate di mutuo bancario a carico dell'Azienda ospedaliera "G. Brotzu", originariamente contratto dalla ASL n. 8 di Cagliari per il finanziamento degli investimenti sui presidi ospedalieri "Businco" e "Antonio Cao", è autorizzata la spesa, per le sole quote capitale, di euro 3.455.260,85 per l'anno 2017, di cui euro 1.697.719,67 destinati al rimborso delle somme anticipate dalla ASL n. 8 di Cagliari, euro 1.450.518,47 per l'anno 2018, euro 1.491.265,22 per l'anno 2019, euro 1.533.156,59 per l'anno 2020 ed euro 1.178.065,10 per l'anno 2021 (missione 13 - programma 05 - titolo 2 - capitolo SC05.0053).
5. È autorizzata la spesa destinata all'Azienda ospedaliera "G. Brotzu" quale cofinanziamento per la realizzazione della piastra tecnologica dell'Azienda ospedaliera Brotzu di euro 1.500.000 per l'anno 2019, euro 19.500.000 nell'anno 2020, euro 13.000.000 nell'anno 2021 ed euro 6.000.000 nell'anno 2023 (missione 13 - programma 05 - titolo 2 - capitolo SC05.0053).
6. È autorizzata la spesa di euro 11.094.000 per l'anno 2017 ed euro 17.036.000 per l'anno 2018, destinata al finanziamento delle opere già realizzate nell'ambito della concessione di costruzione e gestione, mediante project financing, dei presidi ospedalieri e distrettuali facenti capo all'ASL n. 3 di Nuoro (missione 13 - programma 05 - titolo 2 - capitolo SC05.0053).
7. Una quota pari a euro 1.000.000 delle somme rivenienti dalla gestione liquidatoria della partecipata "Fase 1" è destinata all'Azienda ospedaliera "G. Brotzu" per sostenere nel biennio 2017-2018 l'avvio di una Unità operativa per la ricerca clinica (missione 13 - programma 07 - titolo 1 - capitolo SC08.6872).
8. Per il finanziamento della Scuola di chirurgia robotica dell'Azienda ospedaliera G. Brotzu è autorizzata, per l'anno 2017, la spesa di euro 150.000 (missione 13 - programma 07 - titolo 1).
9. Le giacenze di cassa delle gestioni liquidatorie delle disciolte unità sanitarie locali confluiscono in un unico conto corrente presso una gestione separata in capo al direttore generale dell'Azienda della tutela della salute (ATS) che provvede alla ricognizione straordinaria dello stato di debito e di credito e procede, ove occorra, al pagamento dei debiti facenti capo alle gestioni pregresse delle ex unità sanitarie locali. Al maturare di crediti, vantati nei confronti delle gestioni liquidatorie delle ex unità sanitarie locali, il direttore generale dell'ATS procede al pagamento delle somme dovute in ordine cronologico. In caso di incapienza dei fondi sussistenti, il direttore generale dell'ATS informa il Presidente della Regione che pone in essere tempestivamente gli atti necessari al reintegro delle somme, previo prelevamento dal fondo di cui all'articolo 48 del decreto legislativo n. 118 del 2011.
10. Al fine di potenziare la rete pubblica della riabilitazione, assicurare il bisogno di salute, l'equità nell'accesso all'assistenza, la qualità delle cure e la loro appropriatezza, nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica, l'ATS in attuazione dell'articolo 3, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 2015, n. 32 (Disposizioni in materia di sanità pubblica. Prime misure per la copertura delle perdite pregresse), e nel rispetto dei principi della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione), è autorizzata a contrarre un mutuo o ad accedere ad altre forme di credito, finalizzate all'acquisizione e al completamento del Centro di riabilitazione "Santa Maria Assunta" di Guspini.
11. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 22 dicembre 2014, n. 34 (Disposizioni urgenti per l'eradicazione della peste suina africana), è aggiunto il seguente:
"3 bis. In deroga a quanto disposto dall'articolo 16, comma 17, della legge regionale 27 luglio 2016, n. 17 (Istituzione dell'Azienda per la tutela della salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5)) e alla legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale), l'ATS ai fini delle assunzioni a tempo determinato, in ciascuna area socio-sanitaria locale, per l'espletamento delle attività strettamente correlate all'eradicazione della peste suina africana di cui alla presente legge, può utilizzare le apposite graduatorie ancora in corso di validità dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna, formate per l'individuazione di personale altamente specializzato. Gli oneri relativi a tali assunzioni sono a carico dell'ATS che utilizza le risorse finanziarie già trasferitele per tali finalità dall'Amministrazione regionale.
12. Al comma 17 dell'articolo 16 della legge regionale 27 luglio 2016, n. 17 (Istituzione dell'Azienda per la tutela della salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5) e alla legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale)), sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole "prioritariamente nelle aree contigue, quindi nelle altre aree, secondo l'ordine di approvazione" sono sostituite dalle seguenti: "nelle altre aree socio-sanitarie locali secondo l'ordine cronologico di approvazione o le graduatorie vigenti nelle altre aziende sanitarie della Sardegna di cui all'articolo 1, comma 5, della presente legge che abbiano stipulato con l'ATS che procede all'assunzione o con l'incorporata azienda sanitaria locale una convenzione per il riconoscimento della facoltà di utilizzo delle rispettive graduatorie concorsuali";
b) le parole "sino al 30 giugno 2017" sono soppresse.
13. Gli enti locali di cui alla legge regionale n. 2 del 2016 e le aziende sanitarie di cui all'articolo 1, comma 5, della legge regionale n. 17 del 2016, possono predisporre e attuare i progetti di cui all'articolo 29, comma 36, della legge regionale n. 5 del 2015, assumendo la titolarità del progetto e dei rapporti di lavoro previo accordo con i comuni di residenza dei lavoratori già attuatori dei progetti alla data del 31 dicembre 2016.
14. È autorizzata, per l'anno 2017, l'ulteriore spesa di euro 700.000 a favore dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna (missione 13 - programma 02 - titolo 1 - capitolo SC05.0350).
15. Il contributo concesso a favore del Soccorso alpino e speleologico della Sardegna, servizio regionale del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico ai sensi dell'articolo 15, comma 11, della legge regionale n. 2 del 2007, è determinato, per l'anno 2017, in misura non inferiore a euro 500.000 (missione 13 - programma 02 - titolo 1 - capitolo SC04.0417).
16. Nel comma 19 dell'articolo 6 della legge regionale 11 aprile 2016, n. 5 (legge di stabilità 2016), le parole: "alla ASL n. 1 di Sassari" sono sostituite dalle parole: "all'Azienda per la tutela della salute (ATS)" e le parole "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle parole: "30 giugno 2018".
17. Una quota pari a euro 1.150.000 delle risorse iscritte, per l'anno 2017, nella missione 12 - programma 02 - titolo 1 - capitolo SC05.0666, è destinata, in aggiunta alle risorse spettanti per l'anno in corso, ai Comuni di Alà dei Sardi, Chiaramonti, Collinas, Lula, San Basilio, Santa Maria Coghinas, Sassari, Selargius, Siliqua, Sindia, Sorso, Uras, Usellus e Ussaramanna, che nell'anno 2015 hanno ricevuto, per gli interventi rivolti a persone affette da particolari patologie, assegnazioni inferiori rispetto a quelle dovute a causa dell'errata modalità di definizione dell'impegno pluriennale assunto nel 2014.
18. A decorrere dall'anno 2017, nei limiti delle disponibilità iscritte annualmente in conto alla missione 12 - programma 02 - titolo 1 - capitolo SC05.0666, il rimborso previsto dall'articolo 18, comma 3, della legge regionale 30 giugno 2011, n. 12 (Disposizioni nei vari settori di intervento), è esteso ai trapiantati di polmone residenti in Sardegna.
19. Al fine del miglioramento dei processi di aggiornamento, partecipazione e rafforzamento delle competenze per la prevenzione della corruzione (Progetto Aretè) è autorizzata la spesa di euro 20.000 per l'anno 2017, di euro 280.000 per l'anno 2018 e di euro 560.000 per l'anno 2019 (missione 01 - programma 11- titolo 1).
20. Allo scopo di favorire la gestione associata dei servizi alla persona negli ambiti del Piano locale unitario dei servizi alla persona (PLUS) e realizzare appieno lo spirito della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 (Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 (Riordino delle funzioni socio-assistenziali)), in una logica di programmazione triennale dei servizi e degli interventi, è autorizzata la spesa complessiva di euro 60.000.000 a valere sul Fondo regionale per il sistema integrato dei servizi alla persona, istituito dall'articolo 26 della legge regionale n. 23 del 2005, in ragione di euro 20.000.000 per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019. Il maggiore stanziamento è destinato a soddisfare il fabbisogno manifestato dagli ambiti PLUS per la gestione associata dei servizi e il funzionamento degli Uffici di piano, oltre che per il finanziamento di azioni innovative-sperimentali e di progetti di interesse regionale definiti con deliberazione della Giunta regionale (missione 12 - programma 07 - titolo 1 - capitolo SC05.0668).
21. Per l'implementazione dei servizi del PLUS e il funzionamento dell'Ufficio di piano è autorizzata la spesa di euro 1.030.887,38 a favore del Comune di Mogoro, ente gestore dell'ambito PLUS Ales-Terralba e dell'Unione dei comuni del terralbese, soggetto attuatore del sub ambito del terralbese del PLUS Ales-Terralba, secondo la seguente ripartizione temporale:
a) annualità 2017: euro 336.273,10 per la gestione associata dei servizi, euro 40.000 per il funzionamento dell'Ufficio di piano a favore dell'Unione dei comuni del terralbese; euro 79.000 per il funzionamento dell'Ufficio di piano a favore del Comune di Mogoro;
b) annualità 2018: euro 336.000 per la gestione associata dei servizi, euro 39.614,28 per il funzionamento dell'Ufficio di piano a favore dell'Unione dei comuni del terralbese;
c) annualità 2019: euro 200.000 per la gestione associata dei servizi a favore dell'Unione dei comuni del terralbese.
Il Comune di Ales, precedente ente gestore del PLUS del distretto socio-sanitario di Ales-Terralba, opera il rimborso a favore della Regione dei trasferimenti incamerati a tale titolo e confluiti nell'avanzo di amministrazione perché non impegnati, compatibilmente con le disposizioni legislative in materia di pareggio di bilancio degli enti locali di cui all'articolo 1, comma 710 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), (missione 12 - programma 07 - titolo 1 - capitolo SC05.0668).
22. Nelle more della definizione dei nuovi distretti sanitari ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge regionale n. 2 del 2016, i distretti socio-sanitari previsti dalla legge regionale 26 gennaio 2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5), nell'articolazione esistente alla data di entrata in vigore della presente legge, costituiscono l'ambito territoriale ottimale per l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei compiti di programmazione, realizzazione e valutazione del sistema integrato dei servizi alla persona. All'interno di tali distretti socio-sanitari i comuni esercitano le funzioni e i compiti di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, della legge regionale n. 23 del 2005, in forma associata, utilizzando le forme di cui al titolo II, capo V, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), e successive modifiche, ed in particolare, qualora ricorrano le condizioni dell'articolo 1, comma 456, della legge 11 dicembre 2006, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), quella consortile. Qualora, nell'ambito territoriale del distretto socio-sanitario individuato ai sensi del presente comma siano presenti una o più unioni di comuni il cui ambito territoriale sia di dimensione inferiore a quello distrettuale, la gestione associata delle funzioni è esercitata necessariamente in forma unitaria da un unico soggetto rappresentativo di tutti gli enti presenti nel distretto. La scelta della forma associativa è demandata alla volontà degli enti locali titolari della funzione sociale.
23. Il Fondo regionale per la non autosufficienza di cui all'articolo 34 della legge regionale n. 2 del 2007, alla cui dotazione finanziaria concorrono le risorse europee, statali e regionali iscritte in conto della missione 12 - programmi 02, 04 e 07, e per l'accesso ai benefici del quale si fa in ogni caso riferimento all'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), è destinato all'attuazione dei seguenti interventi, nei limiti delle risorse stanziate:
a) programmi personalizzati a favore di persone con grave disabilità;
b) interventi di potenziamento dell'assistenza domiciliare a favore di persone in condizione di non autosufficienza, fatta eccezione per quelli già finanziati attraverso il fondo unico di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2007;
c) programma "Ritornare a casa";
d) azioni di integrazione socio-sanitaria;
e) interventi rivolti a persone affette da particolari patologie previsti dalla legge regionale 26 febbraio 1999, n. 8 (Disposizioni in materia di programmazione e finanziamenti per i servizi socio-assistenziali. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4 "Riordino delle funzioni socio-assistenziali"), dalla legge regionale 3 dicembre 2004, n. 9 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 maggio 2004, n. 6 (legge finanziaria 2004), alla legge regionale 9 giugno 1999, n. 24 (Istituzione dell'Ente foreste della Sardegna, soppressione dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione sarda e norme sulla programmazione degli interventi regionali in materia di forestazione), variazioni di bilancio e disposizioni varie), e dall'articolo 18, comma 3, della legge regionale n. 12 del 2011, fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 13, della legge regionale n. 5 del 2016.
Il Fondo regionale per la non autosufficienza è assegnato e trasferito annualmente agli enti locali per la gestione dei suddetti interventi, secondo criteri definiti dalla Giunta regionale che garantiscano l'appropriatezza e la celerità della spesa. L'attuazione degli interventi è in capo agli enti locali che gestiscono direttamente le procedure operative ed erogano i relativi finanziamenti nei limiti delle risorse assegnate. Gli enti locali assicurano la restituzione dei dati riferiti all'implementazione degli interventi attraverso i sistemi di monitoraggio attivati dall'Amministrazione regionale. Nelle more dell'adozione della deliberazione suddetta, l'erogazione delle risorse del Fondo regionale per la non autosufficienza segue le linee guida vigenti per i singoli interventi.
24. È autorizzata, per l'anno 2017, la spesa di euro 2.000.000 per il potenziamento dei Punti unici di accesso e delle Unità di valutazione territoriale ai fini della valutazione multidimensionale dei bisogni e della gestione degli interventi per la non autosufficienza in ambito PLUS. Il finanziamento è assegnato per euro 1.000.000 all'ATS, in favore delle otto aree socio-sanitarie, e per euro 1.000.000 agli enti gestori degli ambiti PLUS. La ripartizione avviene in ragione della popolazione residente. L'intervento si intende a integrazione degli altri finanziamenti finalizzati al potenziamento dei Punti unici di accesso e delle Unità di valutazione territoriale (missione 12 - programma 02 - titolo 1 - capitolo SC08.6708).
25. È autorizzato, per l'anno 2017, lo stanziamento di euro 200.000 a favore delle associazioni che operano per contrastare il fenomeno del randagismo, quale contributo per l'attuazione di un piano straordinario di sterilizzazioni dei cani di proprietà. Le modalità e i criteri di erogazione del contributo sono approvati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale (missione 13 - programma 02 - titolo 1 - capitolo SC05.0440).
26. Al fine di consentire la realizzazione di attività straordinarie e di emergenza in attuazione del piano 2017 per l'accoglienza dei flussi migratori non programmati, con particolare riferimento alle attività di accoglienza in porto, alla protezione dei minori stranieri non accompagnati ed alle attività urgenti di primo rifugio ed integrazione, è autorizzato nell'anno 2017 lo stanziamento di euro 320.000. Il piano è approvato dalla Giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge (missione 11 - programma 01 - titolo 1 - capitoli SC08.6881 e SC08.6880).
27. È autorizzata, per l'anno 2017, la spesa di euro 200.000 per il potenziamento del sistema della governance regionale sul tema dell'accoglienza dei migranti attraverso la realizzazione di progetti rivolti alla formazione degli operatori del settore dell'accoglienza ai richiedenti asilo (missione 12 - programma 04 - titolo 1).
28. È autorizzata, per l'anno 2017, la spesa di euro 1.000.000 a favore della Caritas Sardegna per essere ripartita nella misura di euro 100.000 a favore di ciascuna Caritas diocesana per l'espletamento delle attività di assistenza e di sostegno alle persone povere e disagiate. Il contributo di cui al periodo precedente può essere utilizzato anche per l'acquisto di beni mobili e per gli interventi di manutenzione su beni immobili strumentali alle finalità di cui al presente comma (missione 12 - programma 04 - titolo 1).
29. Il comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale 7 agosto 2007, n. 8 (Norme per l'istituzione dei centri antiviolenza e case di accoglienza per le donne vittime di violenza), è sostituito dal seguente:
"5. I centri antiviolenza sono dislocati in ambito provinciale o sub provinciale e sono costituiti in numero massimo stabilito con deliberazione della Giunta regionale, acquisito il parere della Commissione consiliare competente.".
30. Ai fini dell'erogazione di servizi sanitari e socio-sanitari a cittadini comunitari non residenti in stato di indigenza è autorizzata la spesa annua di euro 200.000 (missione 13 - programma 07 - titolo 1).
31. È autorizzata, per l'anno 2017, la spesa di euro 14.000.000 per il finanziamento di un programma di distribuzione gratuita di formaggi ovini DOP prodotti in Sardegna a favore di soggetti a rischio povertà ed esclusione sociale presenti nel territorio regionale. Il programma degli interventi e le relative modalità attuative, sentite le organizzazioni interprofessionali riconosciute, sono approvati con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta degli Assessori competenti in materia di politiche sociali e di agricoltura, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Le organizzazioni interprofessionali riconosciute concorrono al coordinamento e monitoraggio del rispetto dei termini e delle condizioni di attuazione del programma. L'attuazione del programma o di parti di esso può essere affidata, con stipula di apposita convenzione, ad AGEA (missione 12 - programma 04 - titolo 1).
32. Qualsiasi intervento della Regione, anche a carattere sociale, che abbia riflessi sul settore lattiero-caseario, è subordinato, ai sensi delle misure previste nel cosiddetto "Pacchetto latte" (regolamento CE n. 261/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 per quanto riguarda i rapporti contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e regolamento CE n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio), alla proporzionale ricaduta sull'intera filiera, con accordo collettivo tra produttori e trasformatori, con ricadute nella stagione di conferimento in cui si attua, salvaguardando i pastori produttori primari.
33. È autorizzata, per l'anno 2017, la spesa di euro 100.000 per la costituzione del Fondo regionale per le vittime e gli orfani per crimini domestici. La Giunta regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere della Commissione consiliare competente, stabilisce i criteri e le modalità di accesso e utilizzazione delle risorse e gli interventi finanziabili (missione 12 - programma 05 - titolo 1).
34. Al fine di dare continuità all'attività e nelle more dell'adozione delle procedure di cui all'articolo 7, commi 4 e 5, della legge regionale n. 5 del 2016, le strutture ammesse a finanziamento nel 2016, a seguito di avviso pubblico, sono da intendersi provvisoriamente accreditate fino all'attuazione del sistema di accreditamento dei servizi e delle strutture sociali. Gli enti che gestiscono le strutture di cui al periodo precedente beneficiano nel 2017 di un contributo, sulla base di un programma annuale di intervento assistenziale, per un importo massimo di euro 200.000 per comunità, nei limiti delle spese sostenute e rendicontate nel corrente anno, a valere sulle risorse del Fondo per le comunità per l'accoglienza di giovani adulti e adulti sottoposti a misure restrittive della libertà personale (missione 12 - programma 04 - titolo 1).
35. Nelle more dell'adozione delle procedure di cui all'articolo 7, commi 4 e 5, della legge regionale n. 5 del 2016, la Regione individua, mediante avviso pubblico, ulteriori strutture in possesso dei requisiti di cui al comma 3 del medesimo articolo 7 alle quali destinare le risorse residue del Fondo del corrente anno.
36. Le risorse residue di cui al comma 35 sono ripartite, nel 2017, tra i nuovi soggetti beneficiari per un importo massimo di euro 200.000 per comunità, secondo criteri definiti con deliberazione della Giunta regionale, nei limiti dello stanziamento di bilancio e delle spese sostenute e rendicontate nel corrente anno, per l'attuazione di specifici programmi annuali di intervento assistenziale.
37. Nel comma 5 dell'articolo 7 della legge regionale n. 5 del 2016 le parole "entro il 31 dicembre 2016" sono sostituite dalle parole "entro il 30 settembre 2017".
38. Per l'anno 2017 una quota pari ad euro 400.000 del Fondo regionale per il sistema integrato dei servizi alla persona è destinata alla realizzazione di un programma di sport terapia per persone con disabilità, da sviluppare in collaborazione con i PLUS e con le associazioni iscritte all'albo regionale delle società sportive che operano esclusivamente nel campo delle disabilità (missione 12 - programma 07 - titolo 1 - capitolo SC05.0668).
39. I finanziamenti regionali a favore dei servizi educativi per la prima infanzia sono erogati a condizione che siano stati assolti gli obblighi vaccinali prescritti dalla normativa vigente per ciascun minore ammesso alla frequenza di tali servizi, al fine di preservare lo stato di salute sia dei singoli minori, sia della collettività con cui i medesimi vengono a contatto. Ai fini della concessione dei finanziamenti, la vaccinazione è omessa o differita solo in caso di accertati pericoli concreti per la salute del minore in relazione a specifiche condizioni cliniche. La Giunta regionale disciplina le modalità di attuazione del presente comma con apposita deliberazione.
40. Al fine di recuperare quanto prima i livelli di copertura vaccinale minimi previsti dagli strumenti sanitari regionali e nazionali, è autorizzata per l'anno 2017 la spesa di euro 50.000 per realizzare campagne straordinarie di comunicazione finalizzate a sensibilizzare, informare ed educare le comunità sull'importanza delle vaccinazioni. Gli interventi previsti nel presente comma sono rivolti prioritariamente ai giovani, agli studenti di ogni ordine e grado, ai giovani nuclei familiari, alle fasce più deboli e maggiormente vulnerabili della popolazione, e sono realizzati anche attraverso la collaborazione degli ordini professionali e di altri soggetti istituzionali coinvolti in materia di sanità, politiche sociali, educazione e istruzione. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma (missione 13 - programma 02 - titolo 1).

Art. 6
Interventi rivolti agli autori di violenza di genere e nell'ambito delle relazioni affettive

1. La Regione promuove e sostiene sul territorio regionale, comprese le carceri, la realizzazione di specifici interventi di recupero e accompagnamento rivolti agli autori di violenza di genere e nell'ambito delle relazioni affettive, riconosce l'importanza dell'attività svolta dai centri per la presa in carico degli autori di tali atti che per statuto risultino essere rivolti in modo specifico alla riabilitazione degli autori di violenza di genere e incoraggia la creazione di nuovi centri specialistici dedicati alla presa in carico degli autori di violenza di genere promossi localmente da enti, associazioni di volontariato e organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus) che dimostrino di avvalersi di personale qualificato e che possano dimostrare un'esperienza nel lavoro con gli autori di violenza. I centri antiviolenza possono avviare dei progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero degli autori di atti di violenza di genere nel rispetto dei requisiti previsti dal presente articolo e a condizione che siano prioritariamente garantiti la sicurezza, il supporto e i diritti delle vittime al fine di assicurare la inderogabile separatezza dei due percorsi ed escludendo l'applicazione di qualsiasi tecnica di mediazione tra l'autore e la vittima.
2. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere a carattere psicologico, socio-educativo, relazionale, culturale, psicoterapeutico e psichiatrico e sono attuati da equipe multidisciplinari composte da psicologi, counselor, psicoterapeuti, psichiatri, educatori, criminologi, sociologi, assistenti sociali che garantiscano la presenza di operatori di entrambi i sessi, secondo il protocollo di lavoro adottato da ogni centro per la presa in carico degli autori di violenza di genere e nell'ambito delle relazioni affettive. Gli operatori dei programmi, pur accogliendo il disagio dell'uomo, evitano di scusare, giustificare, minimizzare o colludere con questi comportamenti e rifiutano ogni forma di colpevolizzazione delle donne. Gli operatori, in aggiunta alla formazione nell'area delle relazioni di aiuto e alla relativa esperienza lavorativa devono aver svolto una formazione specifica sulla violenza di genere, sui significati attribuiti ai concetti di identità, ruolo e dinamiche di potere, stereotipi e pregiudizi accettati nelle relazioni tra i generi e sul trattamento degli autori di violenza. I servizi resi dai centri per la presa in carico degli autori di violenza sono gratuiti.
3. I centri di cui al comma l garantiscono standards di qualità ed operano secondo linee guida nazionali ed europee, utilizzano una metodologia idonea a garantire prioritariamente la sicurezza di donne e minori e riservano uno spazio di ascolto dedicato all'autore di violenza che non sia utilizzato per altri scopi o utenza e, in particolare, che non sia fruibile dalle donne o dai bambini vittime di violenza, al fine di garantirne la sicurezza.
4. Gli enti locali assicurano la continuità degli interventi e garantiscono:
a) strutture adeguate in relazione alla popolazione e ai territorio, anche di concerto o in associazione con altri soggetti pubblici o privati;
b) la copertura finanziaria per almeno il 25 per cento delle spese di gestione per la funzionalità operativa delle strutture;
c) adeguate e periodiche campagne informative in merito all'attività e ai servizi offerti dai centri per la presa in carico degli autori di violenza.
5. La Regione istituisce, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un osservatorio regionale sulla violenza e periodicamente organizza tavoli tecnici per garantire procedure integrate ed una rete sinergica, formata dagli operatori dei centri antiviolenza, operatori dei centri per autori di violenza di genere, servizi sociali, forze dell'ordine, sistema giudiziario e ogni altra realtà operante nel settore della violenza sulle donne.
6. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, sentita la Commissione consiliare competente, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri per la concessione di contributi diretti a finanziare le attività e le strutture di cui al comma 1, individua i criteri per stabilire la congrua proporzione tra il numero di soggetti ospitati e il numero del personale necessario per la esecuzione dei servizi forniti e definisce misure e idonei meccanismi di verifica della rendicontazione. In difetto della presentazione della rendicontazione, il beneficiario non è ammesso al finanziamento per gli anni successivi fino a regolare adempimento.
7. Ai nuovi oneri, quantificati in euro 100.000 per l'anno 2017, si fa fronte a valere sul Fondo nazionale per le politiche sociali (missione 12 - programma 07 - titolo 1 - capitolo SC05.0615).

Art. 7
Disposizioni in materia di personale

1. Fino alla sottoscrizione del contratto collettivo regionale di lavoro dell'area dirigenziale di cui all'articolo 58, comma 4, della legge regionale n. 31 del 1998, lo stanziamento iscritto in conto della missione 01 - programma 10 nel bilancio della Regione, e in quelle corrispondenti dei bilanci degli enti, delle agenzie, degli istituti e delle aziende del comparto di contrattazione regionale, è costituito in misura corrispondente alla retribuzione di risultato attribuita per l'anno 2015 a favore dei dirigenti dell'Amministrazione regionale, come ridotta per effetto dell'applicazione dell'articolo 1, comma 236, della legge n. 208 del 2015.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nei confronti dell'Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e l'ambiente della Sardegna (FoReSTAS) fino alla sottoscrizione del contratto integrativo regionale di lavoro di cui all'articolo 48, comma 4, della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8 (Legge forestale della Sardegna).
3. La relazione di cui all'articolo 19 della legge regionale n. 31 del 1998, è trasmessa al Consiglio regionale, a cura del competente Assessore, entro il 31 ottobre di ciascun anno.
4. Il fondo destinato alle spese per studi, ricerche e consulenze, iscritto in conto della missione 01 - programma 11 - titolo 1, è quantificato in euro 436.000 annui, nel rispetto dei limiti di spesa stabiliti dall'articolo 1, comma 5, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), e dall'articolo 14 del decreto legge n. 66 del 2014, convertito con legge n. 89 del 2014, e ripartito con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di personale d'intesa con l'Assessore regionale competente in materia di programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, tra i competenti centri di responsabilità, secondo criteri che tengano conto delle specifiche ed elevate professionalità necessarie per l'espletamento delle funzioni prioritarie individuate dalla medesima Giunta regionale, nonché della carenza o insufficienza delle stesse nell'organico del sistema Regione.
5. Al comma 24 dell'articolo 1 della legge regionale n. 32 del 2016 sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole "ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge n. 190 del 2014" sono soppresse;
b) la parola "2018" è sostituita da "2017";
c) dopo le parole "nelle pubbliche amministrazioni" sono aggiunte le seguenti: "e successive modifiche ed integrazioni";
d) le parole "e dall'articolo 1, comma 215, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016)" sono soppresse.
6. Nell'articolo 6 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 10 (Riordino delle funzioni in materia di aree industriali) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole "del 20 dicembre 2007" sono sostituite dalle parole "di entrata in vigore della presente legge";
b) alla lettera a) del comma 8 le parole "alle società in house degli enti locali di cui alla medesima legge regionale" sono soppresse;
c) dopo la lettera b) del comma 8 è aggiunta la seguente:
"b bis) in ulteriore subordine alle società in house degli enti locali di cui alla legge regionale n. 2 del 2016;";
d) al comma 12 le parole "in esubero" sono soppresse.
7. Nell'articolo 1, comma 45 della legge regionale n. 32 del 2016, dopo le parole "anche attraverso forme di comando" sono aggiunte le seguenti: "fino al trasferimento definitivo e comunque per un periodo non superiore a sei mesi".
8. La disposizione di cui all'articolo 4, comma 3, della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13 (Scioglimento degli organi degli enti locali e nomina dei commissari. Modifica alla legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunità montane), e successive modifiche ed integrazioni, si interpreta, a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge regionale, nel senso che la riduzione alla metà dell'indennità di carica per i dirigenti in servizio sostituisce le disposizioni introdotte dall'articolo 41, commi 2, 3 e 4, del Contratto collettivo regionale per il personale dirigente dell'amministrazione, enti, istituti, agenzie e aziende regionali stipulato il 19 marzo 2008, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 8
Disposizioni in tema di istruzione, formazione, cultura, spettacolo e sport

1. È autorizzata, per l'anno 2017, l'ulteriore spesa di euro 750.000 a favore dell'Ente regionale per il diritto allo studio universitario (ERSU) di Cagliari (missione 04 - programma 04 - titolo 1 - capitolo SC02.0321).
2. Una quota pari a euro 150.000 dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale 8 luglio 1996, n. 26 (Norme sui rapporti tra la Regione e le Università della Sardegna), è destinata rispettivamente:
a) quanto a euro 100.000, per l'anno 2017, a favore dell'Università degli studi di Sassari, Dipartimento di scienze umanistiche e sociali, corsi di laurea in servizio sociale, per lo sviluppo di un progetto volto a promuovere la qualità nell'ambito dei servizi alla persona e a migliorare il profilo professionale degli assistenti sociali, assicurandone la formazione teorico-pratica di base e continua (missione 04 - programma 04 - titolo 1 - capitolo SC02.0171);
b) quanto a euro 50.000, per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, a favore dell'Università degli studi di Cagliari per promuovere e favorire le espressioni dell'identità culturale del popolo sardo nel settore disciplinare dell'etnomusicologia, attraverso la promozione di iniziative volte a favorire la ricerca scientifica nell'ambito della musica di tradizione orale e della poesia improvvisata (missione 04 - programma 04 - titolo 1 - capitolo SC02.0171).
3. È autorizzata, per l'anno 2017, la spesa complessiva di euro 20.000 in ragione di euro 10.000 in favore dell'Accademia delle belle arti di Sassari e di euro 10.000 in favore dei Conservatori di musica di Cagliari e Sassari per il finanziamento di programmi di mobilità studentesca internazionale, attivati sulla base di programmi comunitari LLP/Erasmus e Leonardo o di accordi bilaterali per la mobilità degli studenti e per il miglioramento dei servizi agli studenti (missione 04 - programma 04 - titolo 1).
4. In coerenza con i nuovi principi di programmazione e di competenza finanziaria potenziata, i contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge regionale 25 giugno 1984, n. 31 (Nuove norme sul diritto allo studio e sull'esercizio delle competenze delegate), e successive modifiche ed integrazioni, e all'articolo 9, commi 8 e 9, della legge regionale n. 5 del 2016, rispettivamente riferiti all'anno scolastico e all'anno accademico, e i contributi di cui alla legge regionale 18 novembre 1986, n. 64 (Interventi regionali per lo sviluppo delle attività musicali popolari), alla legge regionale 15 ottobre 1997, n. 26 (Promozione e valorizzazione della cultura e della lingua della Sardegna), alla legge regionale 15 ottobre 1997, n. 28 (Interventi a favore della istituzione di scuole civiche di musica), alla legge regionale 20 settembre 2006, n. 15 (Norme per lo sviluppo del cinema in Sardegna) e alla legge regionale 17 maggio 1999, n. 17 (Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna), riferiti ad anno scolastico/anno accademico/campionati sportivi, sono da imputare alle annualità nelle quali sono svolte le attività e diviene esigibile l'obbligazione, stante la durata temporale delle attività oggetto dei contributi da svolgersi a cavallo di più esercizi finanziari. L'erogazione dei contributi destinati a enti e istituzioni pubbliche e private legati temporalmente ai calendari degli anni scolastici e/o accademici può essere anticipata fino all'80 per cento dello stanziamento per gli enti di diritto privato e fino al 100 per cento per gli enti pubblici e di diritto pubblico, fatto salvo l'obbligo di rendicontazione. Il saldo dell'importo dovuto avviene solo dopo la presentazione del rendiconto da parte del beneficiario.
5. È autorizzata, per l'anno 2017, la spesa di euro 120.000, in ragione di euro 100.000 a favore della Pontificia facoltà di teologia della Sardegna e di euro 20.000 a favore del Pontificio seminario regionale sardo, per le spese di funzionamento (missione 04 - programma 04 - titolo 1 - capitolo SC02.0166).
6. Al fine di garantire alle Università della terza età della Sardegna il proseguimento delle attività didattiche e culturali è autorizzata, per l'anno 2017, la spesa di euro 200.000 (missione 04 - programma 04 - titolo 1 - capitolo SC02.0341).
7. Per le finalità di cui all'articolo 13 della legge regionale 20 settembre 2006, n. 14 (Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura), concernenti l'organizzazione della rete museale dell'emigrazione sarda, è autorizzata, per l'anno 2017, la spesa di euro 25.000 (missione 05 - programma 02 - titolo 1).
8. È autorizzata, per l'anno 2017, la spesa di euro 30.000 a favore della Fondazione Segni per permettere la fruibilità dell'Archivio Antonio Segni, dichiarato di notevole interesse storico dalla Soprintendenza archivistica della Sardegna (missione 05 - programma 01 - titolo 1).
9. A decorrere dall'anno 2017, è concesso un contributo annuo di euro 800.000 in favore dell'Ente concerti "Marialisa De Carolis di Sassari", teatro di tradizione ai sensi dell'articolo 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800 (Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali), riconosciuto di interesse regionale dall'articolo 7, comma 1, lettera a), della legge regionale 6 dicembre 2006, n. 18 (Disciplina delle attività di spettacolo in Sardegna). Il contributo è finalizzato allo svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente, all'organizzazione delle stagioni liriche e concertistiche annuali, all'incremento del patrimonio artistico-strumentale, allo sviluppo della cultura musicale sul territorio e alla gestione di strutture teatrali. Il comma 11 dell'articolo 9 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale) è conseguentemente abrogato (missione 05 - programma 02 - titolo 1).
10. Al fine dello sviluppo e della promozione del territorio, e nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, è autorizzata per l'anno 2017 la spesa di euro 70.000 a favore di Unioncamere Sardegna per la realizzazione di un "Festival itinerante delle arti della tradizione propria della Sardegna", aperto anche a tradizioni analoghe presenti a livello nazionale e internazionale (missione 05 - programma 02 - titolo 1).
11. Ai fini della promozione delle espressioni artistiche della tradizione poetica e musicale propria della Sardegna è autorizzata, per l'anno 2017, la spesa complessiva di euro 130.000 così suddivisa:
a) euro 100.000 a favore delle iniziative delle proloco e delle associazioni riconosciute e radicate nel territorio regionale che svolgano nel settore attività qualificate e continuative; i criteri e le modalità attuative per l'assegnazione dei contributi sono stabiliti dalla Giunta regionale con propria deliberazione (missione 05 - programma 02 - titolo 1);
b) euro 30.000 in favore dell'Università degli studi di Cagliari per interventi finalizzati alla formazione degli studenti nel settore disciplinare dell'etno-musicologia relativa alla ricerca, archiviazione e patrimonializzazione mediante sistemi visuali, audiovisivi e multimediali (missione 05 - programma 02 - titolo 1).
12. A fini di promozione e tutela della lingua sarda è autorizzata, per l'anno 2017, la spesa complessiva di euro 180.000, secondo criteri e modalità attuativi stabiliti dalla Giunta regionale con propria deliberazione, di cui:
a) euro 100.000 per il doppiaggio in lingua sarda di cartoni animati già editi in favore delle case editrici operanti nel settore (missione 05 - programma 02 - titolo 1);
b) euro 80.000 per la tutela e la diffusione della lingua sarda a favore dei periodici regionali a frequenza non quotidiana e delle testate giornalistiche on line; le risorse sono destinate alla realizzazione di spazi informativi e di approfondimento esclusivamente in lingua sarda e sono ripartite nel seguente modo:
1) quanto a euro 40.000 a favore dei periodici regionali a frequenza non quotidiana (missione 05 - programma 02 - titolo 1);
2) quanto a euro 40.000 a favore delle testate giornalistiche on line (missione 05 - programma 02 - titolo 1 - capitolo SC03.0289).
13. Al comma 21 dell'articolo 9 della legge regionale n. 5 del 2016, dopo le parole "on line." sono aggiunte le seguenti: "I contributi di cui al presente comma sono concessi alle testate giornalistiche on line costituite entro l'anno precedente a quello in cui è richiesto il contributo e che abbiano regolarmente pubblicato dalla data di costituzione. Il sostegno finanziario non è cumulabile con altri contributi previsti da leggi regionali o nazionali.".
14. Una quota pari a euro 350.000 a valere sulle risorse iscritte, per l'anno 2017, in conto della missione 05 - programma 02 - titolo 1 - capitolo SC05.0910, è destinata alle spese per l'attività didattica 2016/2017, a completamento del programma 2016.
15. È autorizzata, per l'anno 2017, la spesa di euro 200.00 a favore dei Centri servizi culturali (CSC) della Sardegna per l'attivazione di luoghi artistici e culturali, aperti alla città, volti ad ospitare mostre, rassegne, eventi culturali, convention, casting per il cinema e la televisione, e per attività didattiche in ambito cinematografico (Cineporti), (missione 05 - programma 02 - titolo 1).
16. È autorizzata, per l'anno 2017, la spesa di euro 50.000 a favore dell'Archivio storico diocesano di Sassari per la concessione di un contributo finalizzato al miglioramento dell'accessibilità alla consultazione pubblica del proprio patrimonio archivistico e ad interventi urgenti di restauro, riordinamento ed inventariazione dei beni documentari ivi conservati (missione 05 - programma 01 - titolo 1).
17. È autorizzata, per l'anno 2017, la spesa di euro 100.000 a favore dell'Archivio storico diocesano di Cagliari per la concessione di un contributo finalizzato al riordinamento, l'inventariazione, il condizionamento e la digitalizzazione delle carte volgari del XII secolo e delle altre pergamene ivi conservate e al restauro degli annessi sigilli plumbei in conformità alle indicazioni fornite dall'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario (ICRCPAL) del Ministero dei beni e delle attività culturali (missione 05 - programma 01 - titolo 1).
18. I termini per la presentazione delle istanze per la concessione dei contributi per le attività di spettacolo dal vivo di cui all'articolo 56 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1 (legge finanziaria 1990), per il sostegno delle attività e del funzionamento degli enti e istituzioni culturali e scientifiche di cui all'articolo 20 della legge regionale n. 14 del 2006 e per la realizzazione degli interventi in materia di cinema di cui alla legge regionale n. 15 del 2006, sono stabiliti annualmente con decreto dell'Assessore regionale competente per materia.
19. Il dipendente assunto a tempo pieno ed indeterminato, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 3/18 del 22 gennaio 2013, dagli organismi beneficiari nell'anno 2015 di un contributo concesso ai sensi dell'articolo 56 della legge regionale n. 1 del 1990, deve aver svolto, ai fini del soddisfacimento del requisito di cui alla citata deliberazione, un minimo di 48 ore annue complessive.
20. L'agevolazione a favore del sistema delle imprese, prevista dall'articolo 25, comma 8, della legge regionale n. 2 del 2007, si estende anche agli enti no profit operanti nel settore culturale.
21. Il comma 18 dell'articolo 1 della legge regionale n. 32 del 2016, è sostituito dal seguente:
"18. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 14, della legge regionale n. 5 del 2016, è rideterminata in euro 1.800.000 per l'anno 2017 e in euro 1.600.000 per l'anno 2018. Lo stanziamento per l'anno 2017 è destinato fino ad euro 1.600.000 alla copertura delle spese relative all'anno scolastico 2016-2017 (missione 05 - programma 02 - titolo 1 - capitolo SC05.0904).
22. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 28, comma 1, lettera d), della legge regionale n. 2 del 2007, destinata alle emittenti radiofoniche locali per la trasmissione di notiziari in lingua sarda, è estesa anche alla realizzazione di programmi in lingua sarda (missione 05 - programma 02 - titolo 1).
23. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge regionale 9 giugno 1989, n. 35 (Partecipazione della Regione alla creazione della fondazione e al finanziamento del Premio letterario intitolato a Giuseppe Dessi), è autorizzata, per l'anno 2017, la spesa di euro 300.000 a favore della Fondazione Giuseppe Dessì di Villacidro quale contributo per l'acquisizione della "Casa e frantoio Pinna" (missione 05 - programma 02 - titolo 2).
24. È autorizzata, per l'anno 2017, la spesa di euro 60.000 in favore del Comune di Oristano quale contributo per l'esercizio del diritto di prelazione per l'acquisto dell'immobile di interesse storico noto come "Casa natale Giuseppe Pau" in Oristano (missione 05 - programma 02 - titolo 2).
25. Al fine di valorizzare la figura storica di Antonio Gramsci è autorizzata una spesa annua di euro 150.000 da ripartire rispettivamente come segue:
a) euro 70.000 in favore della Fondazione Casa museo Antonio Gramsci di Ghilarza onlus, subentrante nella gestione della Casa museo Antonio Gramsci all'Associazione Casa Museo di Antonio Gramsci onlus; per l'anno 2017, una quota pari a euro 20.000 del contributo di cui al periodo precedente è destinata dalla Fondazione Casa museo Antonio Gramsci di Ghilarza onlus all'adeguamento della Casa museo agli standard di funzionamento definiti dalla Regione;
b) euro 25.000 in favore dell'Associazione Casa natale Antonio Gramsci di Ales;
c) euro 25.000 in favore dell'Associazione Casa museo di Antonio Gramsci onlus;
d) euro 30.000 in favore dell'Istituto studi e ricerche Antonio Gramsci di Cagliari.
I contributi sono corrisposti nella misura dell'80 per cento a titolo di anticipazione; il saldo è erogato previa presentazione di autocertificazione del responsabile legale attestante l'utilizzo dei finanziamenti per le finalità assegnate. La lettera g) del comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale n. 4 del 2006, è abrogata (missione 05 - programma 02 - titolo 1 - capitolo SC03.0252).
26. Per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 16, della legge regionale n. 32 del 2016 è autorizzata, per l'anno 2017, la spesa di euro 16.300.000 da destinare alla copertura fino al 100 per cento del costo del lavoro. È conseguentemente abrogato il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale n. 5 del 2016 (missione 05 - programma 02 - titolo 1 - capitolo SC03.0015).
27. Per le finalità previste dall'articolo 21, comma 2, lettera g), della legge regionale n. 14 del 2006, relative al funzionamento dei centri e delle istituzioni bibliografiche private, è autorizzata, per l'anno 2017, la spesa di euro 75.000 (missione 05 - programma 02 - titolo 1).
28. Per l'organizzazione del raduno internazionale degli studenti di architettura, presso la città di La Maddalena, è autorizzata, per l'anno 2017, la spesa di euro 100.000, quale contributo straordinario a favore dell'associazione European architecture students assembly (EASA), (missione 05 - programma 02 - titolo 1).
29. È autorizzata, per l'anno 2017, la spesa di euro 70.000 a favore dell'Associazione nazionale degli ufficiali di stato civile e d'anagrafe quale contributo straordinario per l'organizzazione, presso la città di Cagliari, del 37° convegno nazionale (missione 15 - programma 02 - titolo 1).
30. È autorizzata, per l'anno 2017, la concessione di un contributo pari a euro 40.000 a sostegno dell'attività e del funzionamento della Fondazione Sardinia, con sede in Cagliari (missione 05 - programma 02 - titolo 1).
31. Al fine di consentire alla Fondazione Sardegna Film commission di perseguire pienamente le proprie finalità, anche mediante l'erogazione di benefici finanziari in attuazione dei compiti ad essa assegnati dall'articolo 2 della legge regionale n. 15 del 2006, e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per l'anno 2017, la spesa di euro 934.000, comprensiva della quota spettante ai sensi dell'articolo 26 della medesima legge regionale (missione 05 - programma 02 - titolo 1).
32. Ai fini della definizione coordinata degli interventi relativi al Fondo regionale per l'associazionismo di promozione sociale di cui all'articolo 12, comma 4, della legge regionale n. 23 del 2005, è autorizzato, per l'anno 2017, un incremento di spesa di euro 160.000 destinato ai livelli regionali delle associazioni di promozione sociale che siano iscritte al registro nazionale della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale), e che risultino anche iscritte alla sezione II del registro regionale di cui all'articolo 12, comma 4, della legge regionale n. 23 del 2005. La Giunta regionale, ai fini dell'attribuzione delle risorse, stabilisce criteri selettivi disponendo l'incompatibilità con altri fondi regionali destinati a particolari categorie di organizzazioni con specifiche finalità (missione 12 - programma 08 - titolo 1 - capitolo SC05.0551).
33. È autorizzata, per l'anno 2017, la spesa di euro 100.000 a favore del Comitato regionale emigrazione immigrazione dell'Associazione cristiana dei lavoratori italiani (CREI ACLI) per lo studio dei flussi migratori e l'elaborazione di politiche di intervento (missione 12 - programma 08 - titolo 1).
34. A seguito della stipula dell'accordo con il Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale, è disposta la riprogrammazione degli interventi di cui all'APQ Politiche giovanili del 2008, ed è autorizzata la rimodulazione delle relative risorse finanziarie.
35. È autorizzato, per l'anno 2017, un incremento di spesa di euro 100.000 quale contributo a favore degli istituti di patronato e di assistenza sociale di cui all'articolo 1 della legge regionale 14 novembre 1956, n. 29 (Contributi, concorsi e sussidi ai patronati per l'assistenza ai lavoratori). La Giunta regionale stabilisce i criteri di ripartizione finalizzando la maggiore attribuzione delle risorse di cui al presente comma esclusivamente alle attività assistenziali svolte in ciascuna provincia dagli enti beneficiari (missione 12 - programma 05 - titolo 1 - capitolo SC05.0585).
36. Una quota pari a euro 200.000 delle risorse iscritte per l'anno 2017 nella missione 06 - programma 01 è destinata all'integrazione degli interventi previsti dall'articolo 12 della legge regionale n. 17 del 1999 per l'annualità 2017, così come approvati nel programma annuale 2016 per lo sviluppo dello sport in Sardegna.
37. All'articolo 22 della legge regionale n. 17 del 1999 sono apportate le seguenti modifiche:
a) nel comma 1 le parole "può concedere" sono sostituite dalle seguenti: "concede, destinando almeno il 20 per cento dello stanziamento relativo alla missione 06 - programma 01";
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Dette società devono possedere i seguenti requisiti:
a) essere affiliate ininterrottamente ad almeno una federazione sportiva del CONI da almeno cinque anni;
b) avere svolto ininterrottamente negli ultimi cinque anni attività di carattere giovanile;
c) avere un numero di tesserati giovanili non inferiore a 50 unità o a 25 nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti o a 5 in comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti.".
38. I contributi concessi per l'organizzazione di manifestazioni sportive nazionali e internazionali ai sensi dell'articolo 26, comma 4, della legge regionale n. 17 del 1999 per l'annualità 2017 possono essere utilizzati anche a copertura delle attività relative all'annualità 2016 non assoggettate a contributo, purché i richiedenti siano in possesso dei requisiti di ammissibilità.
39. Una quota pari a euro 200.000 delle risorse iscritte per l'anno 2017 nella missione 06 - programma 01 è destinata all'integrazione, nell'anno 2017, degli interventi previsti dall'articolo 28 della legge regionale n. 17 del 1999, così come approvati nel programma annuale 2016 degli interventi per lo sviluppo dello sport in Sardegna.
40. I contributi concessi per la partecipazione a singole trasferte in territorio extraregionale dall'articolo 28 della legge regionale n. 17 del 1999, relativi all'annualità 2017, possono essere utilizzati anche a copertura delle attività relative agli anni 2014, 2015 e 2016 non assoggettate a contributo.
41. Una quota pari a euro 1.300.000 a valere sulle risorse iscritte, per l'anno 2017, in conto della missione 06 - programma 01 - titolo 1 - capitolo SC05.0851 è destinata ai campionati federali nazionali a squadra di cui all'articolo 31 della legge regionale n. 17 del 1999, a completamento del programma di spesa 2016.
42. In via straordinaria e per far fronte alle gravi difficoltà dello sport sardo, nell'anno 2017:
a) il programma annuale degli interventi di cui all'articolo 4 della legge regionale n. 17 del 1999 è approvato entro il 30 giugno;
b) i contributi concessi ai sensi della legge regionale n. 17 del 1999 sono erogati entro il 30 novembre; sui contributi di parte corrente sono concesse anticipazioni nella misura dell'80 per cento dell'importo spettante a ciascun beneficiario.
43. Nell'anno 2017 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concludere convenzioni con istituti di credito per la concessione di finanziamenti da erogare alle società sportive al fine di consentire la prosecuzione della loro attività nelle more della concessione dei contributi di parte corrente previsti dalla legge regionale n. 17 del 1999.
44. È autorizzata, nell'anno 2017, la spesa di euro 200.000 per la concessione di contributi a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche con sede nel territorio regionale e iscritte all'albo regionale delle società sportive di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 17 del 1999, per la formazione di personale in qualità di esecutore BLSD (Basic Life Support Defibrillation) secondo le modalità operative indicate dalla normativa statale e regionale in materia. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport di concerto con l'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, sono definiti i criteri e modalità di concessione dei contributi (missione 13 - programma 07 - titolo 1).
45. È autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2017 e di euro 200.000 per gli anni 2018 e 2019 per interventi a sostegno delle politiche giovanili, con la finalità di promuovere forme e luoghi di partecipazione positiva e sviluppare occasioni atte a valorizzare la creatività e i talenti dei giovani anche attraverso forme innovative di aggregazione e interlocuzione con il territorio. Per l'anno 2017, all'interno di tale stanziamento, è istituita una misura specifica pari a euro 200.000 a sostegno di interventi per politiche giovanili e progetti ricreativi a favore degli enti locali che hanno avuto nel corso degli ultimi tre piani di dimensionamento la chiusura dei punti di erogazione scolastica del primo ciclo (missione 06 - programma 02 - titolo 1).
46. Una quota pari a euro 45.000 delle risorse iscritte per l'anno 2017 nella missione 06 - programma 01 - titolo 1 è destinata alla concessione di un contributo straordinario a favore del Centro sportivo educativo nazionale (CSEN) per l'organizzazione nel territorio regionale di corsi di formazione per allenatori e arbitri di Football integrato, come definito dal Regolamento di gioco e dalla Carta dei valori del CSEN e di un campionato regionale della medesima disciplina sportiva.
47. Nella legge regionale 3 luglio 1998, n. 22 (Interventi della Regione a sostegno dell'editoria locale, dell'informazione e disciplina della pubblicità istituzionale e abrogazione della legge regionale n. 35 del 1952 e della legge regionale n. 11 del 1953), e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 22 dopo le parole "satellitari", sono inserite le seguenti: "comprese quelle a carattere comunitario come definite dall'articolo 2, comma l, lettera n) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici);";
b) all'articolo 23:
1) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1 bis. Per le emittenti televisive a carattere comunitario i requisiti di cui al presente articolo vanno intesi in quanto compatibili alla loro forma giuridica.";
2) al comma 2, dopo le parole "di cui alla lettera f)" sono aggiunte le seguenti: "e alle TV di carattere comunitario".
48. È autorizzata, per l'anno 2017, la spesa di euro 200.000 a favore dell'ordine degli architetti di Cagliari quale contributo per l'organizzazione dei corsi di formazione di riqualificazione urbana denominati "Il piano del colore" (missione 15 - programma 02 - titolo 1).

Art. 9
Disposizioni in materia di agricoltura, artigianato, commercio e turismo

1. Ad integrazione di quanto già previsto dall'articolo 7, comma 15, della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008), la Giunta regionale definisce il regime di aiuti per l'avviamento a favore delle organizzazioni interprofessionali riconosciute ai sensi del regolamento (CE) n. 1308/2013 e dell'articolo 3 del decreto legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito con modificazioni dalla legge 2 luglio 2015, n. 91 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali). Il regime di aiuti è definito in conformità a quanto disposto dall'articolo 19 del regolamento (CE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.
2. È autorizzata, per l'anno 2017, la spesa di euro 800.000 per l'integrazione della dotazione finanziaria comunitaria (FEAGA) assegnata nel 2016 alla misura "Investimenti" del programma di sostegno nel settore del vino 2014-2018. Le risorse sono trasferite ad ARGEA Sardegna (missione 16 - programma 01 - titolo 2).
3. Al fine di favorire la diversificazione produttiva nel settore cerealicolo è autorizzata, per l'anno 2017, la spesa di euro 500.000 per la concessione di un premio agli imprenditori agricoli che aderiscano a un accordo di filiera finalizzato alla valorizzazione delle produzioni in Sardegna di cereali minori, grani antichi e leguminose da granella. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura, sono definite, nel rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, le modalità di erogazione del premio (missione 16 - programma 01 - titolo 1).
4. È autorizzata, per l'anno 2017, la spesa di euro 150.000 in favore dell'Agenzia Agris Sardegna quale contributo per l'attuazione degli interventi di cui al protocollo d'intesa sottoscritto tra la medesima agenzia e la Caritas diocesana recante "Valorizzazione del comparto agricolo per promuovere lo sviluppo economico dei territori, la crescita socio-culturale della comunità, la qualificazione tecnica degli operatori e l'inclusione socio-professionale di individui in condizioni di difficoltà, dei migranti e dei rifugiati", (missione 16 - programma 01 - titolo 1 - capitolo SC06.0807).
5. È autorizzata, per l'anno 2017, la spesa di euro 100.000 per la promozione e divulgazione del contrassegno regionale che attesta la vendita del pane fresco di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 21 marzo 2016, n. 4 (Disposizioni in materia di tutela della panificazione e delle tipologie da forno tipiche della Sardegna), (missione 14 - programma 02 - titolo 1).
6. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, la spesa fino a un massimo di euro 400.000 a favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per l'esercizio delle funzioni trasferite dalle commissioni provinciali per l'artigianato ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale n. 32 del 2016 (missione 14 - programma 01 - titolo 1).
7. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019, l'ulteriore spesa di euro 600.000 per lo sviluppo dell'artigianato artistico e tradizionale (missione 14 - programma 01 - titolo 1).
8. È autorizzata, per l'anno 2017, la spesa di euro 100.000 in favore dell'Istituto di studi politici, economici e sociali EURISPES, con vincolo di destinazione alla creazione di progetti e iniziative informative finalizzate a sostenere l'attività economica e sociale della Regione autonoma della Sardegna (missione 14 - programma 03 - titolo 1).
9. Una quota pari a euro 410.000 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 della legge regionale 21 aprile 1955, n. 7 (Provvedimenti per manifestazioni, propaganda e opere turistiche), e successive modifiche ed integrazioni, è destinata rispettivamente:
a) quanto a euro 20.000 per gli anni 2017 e 2019 per la concessione di un contributo a favore del Comune di Sanluri per la rievocazione biennale de "Sa Battalla de Seddori (La Battaglia di Sanluri)" del 1409 (missione 07 - programma 01 - titolo 1 - capitolo SC06.0177);
b) quanto a euro 390.000 per l'anno 2017 per la concessione di un contributo per la spesa sostenuta nell'anno 2016 da ripartire in ragione di euro 190.000 al Consorzio turistico della Marmilla "Sa Corona Arrubia", euro 120.000 al Consorzio di comuni "Due Giare", euro 80.000 al Consorzio turistico "Sa Perda 'e Iddocca" (missione 07 - programma 01 - titolo 1 - capitolo SC06.0177).
10. È autorizzata, per l'anno 2017, la spesa di euro 20.000 per la concessione di un contributo a favore della Parrocchia di San Antonio Abate di Posada (NU), per la celebrazione dei riti della Settimana Santa e de S'Iscravamentu nell'antico borgo medievale (missione 07 - programma 01 - titolo 1).
11. È autorizzata, per l'anno 2017, la spesa di euro 50.000 destinata alla concessione di un contributo al Comune di Iglesias per la rievocazione della Sartiglia di Iglesias (missione 07 - programma 01 - titolo 1 - capitolo SC08.0087).
12. Al fine di promuovere l'attività turistica incentivando la mobilità dei passeggeri non residenti nelle isole minori della Sardegna, è autorizzata, per l'anno 2017, la spesa di euro 330.000 in favore degli enti locali direttamente coinvolti per l'abbattimento dei costi di trasporto interno sostenuti dai passeggeri non residenti nella tratta marittima da e per le isole minori. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di trasporti, è approvato il relativo programma di interventi (missione 10 - programma 03 - titolo 1).
13. La Regione, al fine di favorire la mobilità sostenibile e incrementare l'utilizzo dei mezzi pubblici nelle giovani generazioni, promuove un programma di mobilità familiare che preveda la possibilità di viaggiare gratuitamente sui mezzi di trasporto pubblico regionale e locale per i minori di anni 14, quando accompagnati da un familiare in possesso di un biglietto o abbonamento valido. Le famiglie che acquistano più abbonamenti mensili o annuali per i propri figli minorenni hanno diritto ad uno sconto del 20 per cento per l'acquisto del secondo abbonamento e alla gratuità dal terzo abbonamento in poi. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di trasporti, sono definiti ulteriori criteri di agevolazione e le modalità di attuazione del programma. Per tali finalità è autorizzata in via sperimentale, per l'anno 2017, la spesa massima di euro 600.000. A decorrere dall'anno 2018 il programma è finanziato nei limiti del relativo stanziamento annualmente iscritto nella legge di bilancio in conto della missione 10 - programma 02 - titolo 1.
14. È autorizzata, per l'anno 2017, la spesa di euro 100.000 a favore dei comuni per favorire il gemellaggio con gli analoghi enti esteri e per coprire finanziariamente le spese conseguenti al gemellaggio, al fine di coinvolgere e mobilitare le risorse economiche, culturali, sociali e sportive della collettività locale e renderle pienamente protagoniste all'interno dell'Unione europea (missione 07 - programma 01 - titolo 1).
15. Al fine di promuovere un'immagine univoca, riconoscibile e credibile della Sardegna nel vasto mondo della rete internet, per promuoverne il proprio specifico patrimonio linguistico, culturale e ambientale e per dotare gli operatori economici di uno strumento utile all'immediata riconoscibilità geografica di beni e servizi offerti sul mercato internazionale, è autorizzata, per l'anno 2017, la spesa di euro 20.000 per l'attivazione delle procedure propedeutiche all'acquisizione della titolarità, da parte della Regione, del dominio di rete di primo livello generico da denominarsi ".srd". La Giunta regionale definisce con propria deliberazione le modalità attuative del presente comma, in particolare per quanto concerne lo studio tecnico-giuridico preliminare e le eventuali modalità di acquisizione e gestione del dominio da parte della Regione (missione 01 - programma 08 - titolo 1).

Art. 10
Vincoli di legge

1. Su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, previa richiesta degli assessori rispettivamente interessati, si autorizza l'iscrizione:
a) ai competenti capitoli di spesa, con pari iscrizione dei capitoli d'entrata EC324.003, EC324.004 (titolo 3, tipologia 03) ed EC362.097 (titolo 3, tipologia 05) degli importi corrispondenti, o delle minori somme effettivamente occorrenti, agli interessi attivi maturati sui conti correnti accesi ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1 (Norme per la semplificazione delle procedure amministrative e l'acceleramento della spesa), agli interessi attivi maturati sulle somme erogate agli enti locali con vincolo di destinazione specifica ed alle economie realizzate rispetto ai fondi messi a disposizione degli enti stessi, di cui all'articolo 9, comma 3, della medesima legge, al 31 dicembre 2014;
b) in conto del capitolo di entrata EC321.001 (titolo 3, tipologia 01) della quota parte annua della spesa complessiva dei lavori di manutenzione straordinaria degli immobili regionali affidati in concessione e anticipata dagli affidatari, da decurtarsi, pro rata, dal canone annuo dovuto fino alla compensazione della spesa complessiva dei lavori medesimi (missione 01 - programma 05 - capitolo SC01.0980);
c) in conto del capitolo di entrata EC362.083 (titolo 3, tipologia 01) e di spesa SC04.2492 (missione 08 - programma 01) delle somme derivanti dalla vendita delle riproduzioni della Carta tecnica regionale, per essere utilizzate ai fini dell'aggiornamento della carta medesima e della produzione di materiale cartografico;
d) in conto del capitolo di entrata EC362.082 (titolo 3, tipologia 05) e di spesa SC04.2446 e SC04.2447 (missione 08 - programma 01) delle somme relative ai rimborsi delle anticipazioni concesse a favore dei comuni per la redazione e l'attuazione dei piani di risanamento urbanistico, ai sensi dell'articolo 35, comma 3, della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, di risanamento urbanistico e di sanatoria di insediamenti ed opere abusive, di snellimento ed accelerazione delle procedure espropriative);
e) in conto del capitolo di spesa SC04.1134 (missione 09 - programma 03), ai fini dell'applicazione del decreto ministeriale 3 settembre 1998, n. 370 (Regolamento recante norme concernenti le modalità di prestazione della garanzia finanziaria per il trasporto transfrontaliero di rifiuti), delle somme relative alla riscossione delle spese amministrative per le procedure di notifica e di sorveglianza delle spedizioni transfrontaliere, con contestuale iscrizione in conto del capitolo di entrata EC349.004 (titolo 3, tipologia 01);
f) in conto del capitolo di entrata EC362.057 (titolo 3, tipologia 05) e di spesa SC04.1377 (missione 09 - programma 02) delle somme derivanti dai rimborsi dovuti in dipendenza di garanzie fideiussorie rilasciate da imprese di assicurazioni e aziende di credito a garanzia dell'esecuzione delle opere di ripristino ambientale ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 7 giugno 1989, n. 30 (Disciplina delle attività di cava), per essere destinate alla realizzazione dei medesimi interventi di recupero ambientale mediante affidamento in delega ai comuni territorialmente competenti;
g) in conto dei capitoli di spesa SC04.1370 (missione 09 - programma 02) e SC04.2445 (missione 08 - programma 01), in capo ai rispettivi centri di responsabilità, per le finalità previste dall'articolo 167, comma 6, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e successive modifiche ed integrazioni, delle somme provenienti dalle sanzioni erogate a termini dell'articolo 167, comma 5, del decreto legislativo n. 42 del 2004, con contestuale iscrizione in conto del capitolo d'entrata EC350.034 (titolo 3, tipologia 02);
h) in conto del capitolo di entrata EC362.031 (titolo 3, tipologia 05) e di spesa SC06.1145 (missione 16 - programma 01) delle ulteriori somme relative alla riscossione delle spese di partecipazione alle fiere agro-alimentari per essere utilizzate anche ai fini di eventuale restituzione di versamenti per la mancata partecipazione alle fiere medesime;
i) in conto del capitolo SC06.0203 (missione 07 - programma 01) e con contestuale iscrizione in conto del capitolo di entrata EC362.037 (titolo 3, tipologia 05), delle somme derivanti dalla riscossione delle spese di partecipazione alle fiere turistiche per essere utilizzate anche ai fini di eventuale restituzione di versamenti per la mancata partecipazione alle fiere medesime;
j) in conto del capitolo di spesa SC01.0237 (missione 01 - programma 10) e di entrata EC350.032 (titolo 3, tipologia 02) delle somme derivanti dalla riscossione delle sanzioni amministrative in materia di attività estrattiva per essere destinate alle spese di missione derivanti dall'esercizio delle funzioni di vigilanza, ispettive ed autorizzatorie nel settore estrattivo;
k) in conto del capitolo SC01.0628 (missione 14 - programma 01) dei rimborsi relativi ai progetti "over spending" inseriti nella programmazione comunitaria e nazionale riversati nelle casse regionali.
2. Su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, previa richiesta dell'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, si dispone il trasferimento delle somme iscritte in conto della missione 13 - programma 01 - capitolo SC05.0001, in corrispondenti capitoli istituiti o da istituire nella missione 13 del bilancio regionale e l'eventuale ripristino delle disponibilità occorrenti nel fondo da ripartire mediante riduzione degli stanziamenti dei vari capitoli di spesa alimentati dal fondo stesso.
3. Al fine dell'attuazione dell'articolo 31, comma 3, della legge regionale n. 31 del 1998, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, previa richiesta dell'Assessore regionale competente per materia, provvede con proprio provvedimento all'iscrizione delle somme derivanti dai compensi corrisposti da terzi ai dirigenti dell'Amministrazione regionale in conto della missione 01 - programma 10 - capitolo SC01.0133, con pari iscrizione in conto del capitolo d'entrata EC372.022 (titolo 3, tipologia 05).
4. Al fine dell'attuazione degli articoli 30 e 31 del contratto collettivo regionale di lavoro per gli anni 2006-2009, e dei corrispondenti contratti collettivi successivi, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, previa richiesta dell'Assessore regionale competente per materia, provvede alle variazioni contabili necessarie per l'attribuzione delle risorse ai vari fondi per la retribuzione di rendimento e di posizione di ciascuna direzione generale, sulla base dei provvedimenti di ripartizione dei fondi unici disposti con determinazione del direttore del servizio competente dell'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione.
5. La Giunta regionale, con le modalità di cui al comma 3, provvede a ripartire al fine dell'effettuazione delle nuove assunzioni o, nell'attesa dell'attuazione del piano triennale del fabbisogno, per l'avviamento di procedure di comando, lo stanziamento inserito in conto della missione 01 - programma 10 - capitolo SC01.0126 (Fondo per reclutamento del personale a tempo indeterminato dipendente e dirigente dell'Amministrazione regionale) fra i corrispondenti capitoli degli oneri retributivi, degli oneri riflessi e dell'IRAP.

Art. 11
Norma finanziaria

1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge trovano copertura nelle previsioni d'entrata del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2017, 2018 e 2019 e in quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

Art. 12
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (Buras) con effetti finanziari dal 1° gennaio 2017.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 13 aprile 2017

Pigliaru