Regione Autonoma della Sardegna [SITO ARCHIVIO]
Vai alla nuova versione
Vai al contenuto della pagina

Logo Regione Sardegna


Legge Regionale 27 aprile 2017, n. 7

Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2016 (Unioni di comuni) e alla legge regionale n. 4 del 2012 (Criteri di calcolo dei consiglieri comunali).
LEGGE REGIONALE 27 aprile 2017, n. 7

Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2016 (Unioni di comuni) e alla legge regionale n. 4 del 2012 (Criteri di calcolo dei consiglieri comunali).

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA n. 20 del 27 aprile 2017.

Il Consiglio Regionale
ha approvato

Il Presidente della Regione
promulga

la seguente legge:

Art. 1
Integrazioni all'articolo 7 della legge regionale n. 2 del 2016 (Unione di comuni)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna), è aggiunto il seguente:
"3 bis. In sede di prima applicazione i limiti di numero, di popolazione e di continuità territoriale di cui al comma 3, lettera a), non si applicano alle unioni di comuni già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge dalle quali si distaccano uno o più comuni ad esse appartenenti per aderire a unioni di comuni limitrofe già esistenti o per costituire nuove unioni tra comuni contermini i cui consigli comunali hanno deliberato la volontà di costituirsi in unione entro il 10 novembre 2016. Il criterio di cui al periodo precedente si applica anche per la costituzione dei Gruppi di azione locale (GAL).".

Art. 2
Modifiche alla legge regionale n. 4 del 2012 (Criteri di calcolo dei consiglieri comunali)

1. Nell'articolo 1 della legge regionale 22 febbraio 2012, n. 4 (Norme in materia di enti locali e sulla dispersione ed affidamento delle ceneri funerarie), sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1 bis. Per il calcolo dei consiglieri di cui al comma 1 il numero degli abitanti è quello risultante dai dati Istat relativi alla popolazione residente calcolata al 31 dicembre del penultimo anno precedente la data di convocazione dei comizi elettorali.";
b) in luogo del comma 5, già abrogato dall'articolo 72, comma 1, lettera s), della legge regionale n. 2 del 2016, è inserito il seguente:
"5. Il riferimento al numero degli abitanti contenuto nelle disposizioni di leggi regionali in materia di elezioni degli enti locali va interpretato, se non diversamente disciplinato, come numero degli abitanti risultante dai dati dell'Istat relativi alla popolazione residente calcolata al 31 dicembre del penultimo anno precedente la data di convocazione dei comizi elettorali.".

Art. 3
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (Buras).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 27 aprile 2017

Paci