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Legge Regionale 5 dicembre 2017, n. 24

Risarcimento dei danni causati da mammiferi protetti (delfini). Destinazione delle risorse finanziarie di cui al comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 9 marzo 2015, n. 5 (legge finanziaria 2015).
LEGGE REGIONALE 5 dicembre 2017, n. 24
Risarcimento dei danni causati da mammiferi protetti (delfini). Destinazione delle risorse finanziarie di cui al comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 9 marzo 2015, n. 5 (legge finanziaria 2015).

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA n. 56 del 5 dicembre 2017.

Il Consiglio Regionale
ha approvato

Il Presidente della Regione
promulga

la seguente legge:

Art. 1
Risarcimento dei danni causati da mammiferi protetti (delfini)

1. Le risorse di cui all'articolo 11, comma 3, della legge regionale 9 marzo 2015, n. 5 (legge finanziaria 2015), e successive modifiche ed integrazioni, sono destinate al risarcimento dei danni alle catture degli operatori del settore ittico causati da mammiferi protetti (delfini), in conformità all'articolo 25 del regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (missione 16 - programma 02 - titolo 1).
2. L'aiuto di cui al comma 1 è attivato secondo le modalità previste per la misura 1.40 "Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi di compensazione nell'ambito di attività dì pesca sostenibili", articolo 40, par. 1, lettera h), del regolamento (UE) n. 508/2014, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Art. 2
Norma finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (Buras).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 5 dicembre 2017

Pigliaru