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Legge Regionale 11 dicembre 2017, n. 25

Modifiche alla legge regionale 4 febbraio 2015, n. 4 (Istituzione dell'Ente di governo dell'ambito della Sardegna e modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 19 del 2006) e alla legge regionale 25 luglio 2008, n. 10 (Riordino delle funzioni in materia di aree industriali).
LEGGE REGIONALE 11 dicembre 2017, n. 25

Modifiche alla legge regionale 4 febbraio 2015, n. 4 (Istituzione dell'Ente di governo dell'ambito della Sardegna e modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 19 del 2006) e alla legge regionale 25 luglio 2008, n. 10 (Riordino delle funzioni in materia di aree industriali).

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA n. 59 del 14 dicembre 2017.

Il Consiglio Regionale
ha approvato

Il Presidente della Regione
promulga

la seguente legge:

Capo I
Modifiche alla legge regionale 4 febbraio 2015, n. 4 (Istituzione dell'Ente di governo
dell'ambito della Sardegna e modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 19 del 2006) e successive modifiche ed integrazioni


Art. 1
Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 4 del 2015
(Attribuzione delle funzioni in materia di servizio idrico integrato)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale n. 4 del 2015 è aggiunto il seguente:
"3 bis. In considerazione del permanere del principio di affidamento della gestione del servizio idrico a società interamente pubbliche si assicura che l'acqua resti un servizio pubblico locale di interesse economico generale, in grado di garantire ai nuclei familiari morosi in condizioni di disagio economico, il diritto inalienabile ad un quantitativo minimo vitale pro-capite.".

Art. 2
Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 4 del 2015
(Organi dell'Ente di governo dell'ambito della Sardegna)

1. L'articolo 6 della legge regionale n. 4 del 2015 è modificato come segue:
a) la lettera a) del comma 4 è sostituita dalla seguente:
"a) da un fondo di dotazione per il suo funzionamento costituito:
1) dai trasferimenti a carico dei comuni ricadenti nell'ambito, sino al 100 per cento dell'importo del fondo;
2) da eventuali trasferimenti deliberati dalla Regione, sino ad un massimo pari al 20 per cento dell'importo dello stesso fondo e, in ogni caso, nei limiti delle risorse annualmente stanziate con legge di bilancio per tali finalità;
3) da una eventuale ulteriore quota di detto fondo a valere sulle tariffe ai sensi dell'articolo 154, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006.";
b) al comma 6 le parole "Il rapporto di lavoro del direttore è disciplinato con contratto di diritto privato della durata di cinque anni, rinnovabile per una sola volta, ed ha il carattere dell'esclusività" sono sostituite dalle seguenti: "Il rapporto di lavoro si configura come rapporto di lavoro autonomo al quale si applicano le disposizioni del titolo terzo del libro quinto del Codice civile ed è disciplinato con contratto di diritto privato della durata massima di tre anni e comunque non superiore alla durata in carica del Comitato istituzionale d'ambito che lo ha nominato.";
c) dopo il comma 6 bis è aggiunto il seguente:
"6 ter. Fatto salvo quanto previsto dalla presente legge all'Ente di governo dell'ambito della Sardegna si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), titolo IV della parte I e quelle di cui ai titoli I, II, III, IV, V e VI della parte II.".

Art. 3
Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 4 del 2015
(Comitato istituzionale d'ambito)

1. L'articolo 7 della legge regionale n. 4 del 2015 è modificato come segue:
a) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
"b) due componenti scelti tra i sindaci dei comuni capoluogo di provincia e della città metropolitana";
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. I sindaci componenti del Comitato istituzionale d'ambito (CIA) sono eletti con metodo proporzionale e scrutinio di lista, secondo le modalità stabilite nello statuto, dalle conferenze territoriali di cui all'articolo 8 in seduta congiunta con voto proporzionale alle quote assegnate. Ciascun sindaco componente del CIA può delegare un assessore o un consigliere del medesimo comune di cui è espressione.";
c) al comma 5 le parole "il Consiglio delle autonomie locali provvede" sono sostituite dalle parole "le conferenze territoriali, in seduta congiunta provvedono";
d) il comma 6 è sostituito dal seguente:
"6. Decorsi trenta giorni dalla scadenza del mandato o dalla decadenza senza che le conferenze territoriali, in seduta congiunta, abbiano provveduto all'elezione dei rappresentanti dei comuni nel comitato, il Presidente della Regione, sentite le conferenze territoriali, assegna alle stesse un termine di tempo di quindici giorni per provvedere. Decorso inutilmente tale termine il Presidente della Regione provvede direttamente alla nomina dei rappresentanti scelti tra i componenti delle conferenze territoriali. Il Presidente della Regione provvede inoltre a convocare le conferenze territoriali, in seduta congiunta, per gli adempimenti di cui all'articolo 7, comma 2.".

Art. 4
Integrazioni alla legge regionale n. 4 del 2015
(Esercizio del controllo analogo)

1. Dopo l'articolo 7 della legge regionale n. 4 del 2015 è aggiunto il seguente:
"Art. 7 bis (Esercizio del controllo analogo. Commissione per il controllo analogo)
1. Qualora ne sussistano le condizioni di legge, l'esercizio del controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, ai sensi della normativa dell'Unione europea e statale per le società a totale capitale pubblico soggette al controllo analogo secondo il modello delle società "in house", è svolto dai soggetti partecipanti all'Ente di governo dell'ambito della Sardegna, purché soci del gestore unico del servizio idrico integrato e dalla Regione, nei confronti del gestore unico del servizio idrico integrato tramite la Commissione per il controllo analogo, secondo le modalità previste dal presente articolo.
2. Ai fini di cui al comma 1, i comuni partecipanti all'Ente di governo dell'ambito e facenti parte, inoltre, dell'assemblea dei soci del gestore unico eleggono, con quote di rappresentanza paritarie, quattro componenti della commissione per il controllo analogo e la Regione nomina il quinto componente. Per assicurare uniformità di rappresentanza i singoli componenti la commissione sono eletti, distintamente, dai sindaci appartenenti alle seguenti categorie:
a) un componente eletto tra i sindaci dei comuni capoluogo di provincia e della città metropolitana;
b) un componente eletto tra i sindaci dei comuni con popolazione uguale o superiore a 10.000 abitanti;
c) un componente eletto tra i sindaci dei comuni con popolazione uguale o superiore a 3.000 abitanti e inferiore a 10.000 abitanti;
d) un componente eletto tra i sindaci dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti.
3. L'assemblea dei comuni è convocata per l'elezione dei componenti della Commissione per il controllo analogo dal presidente del CIA entro venti giorni dal suo insediamento. In caso di mancata convocazione il Presidente della Regione, sentito il presidente del CIA, assegna allo stesso un termine di tempo di quindici giorni per provvedere. Decorso inutilmente tale termine o nel caso del mancato raggiungimento del numero legale per l'elezione, stabilito nella metà degli aventi diritto più uno, il Presidente della Regione provvede direttamente alla nomina. La Commissione opera con quote di rappresentanza paritarie e può avvalersi della struttura tecnica dell'Ente di governo dell'ambito della Sardegna e di esperti o società esterne.
Ciascun sindaco componente della commissione può delegare un assessore o un consigliere del medesimo comune di cui è espressione. Tutti gli oneri inerenti al funzionamento della commissione sono a carico del bilancio dell'Ente di governo dell'ambito della Sardegna; ai componenti della commissione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 3.
4. I sindaci componenti della commissione restano in carica per tutta la durata del CIA e comunque fino alla nomina dei successori. Essi, tuttavia, decadono anticipatamente di diritto allorché cessino, per qualsiasi causa, dalla carica in relazione alla quale sono stati nominati. In caso di decadenza del componente del CIA l'assemblea dei comuni, ai sensi del comma 3, provvede alla nomina del sostituto, nella categoria o nella fascia di appartenenza, che dura in carica fino al completamento del mandato originario.
5. L'amministratore unico o il consiglio di amministrazione del gestore unico del servizio idrico integrato, è nominato dall'assemblea dei soci sulla base di terne di nominativi indicati dalla Commissione per il controllo analogo tra soggetti in possesso dei requisiti previsti per legge per tali cariche. Analogamente si procede per la nomina del collegio dei sindaci e per i revisori contabili. Il potere di rappresentanza della Regione per le predette nomine è pari al valore del limite massimo indicato all'articolo 15 ed è conseguentemente rideterminato il potere di rappresentanza dei restanti soci in proporzione al valore azionario posseduto.".

Art. 5
Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 4 del 2015
(Personale dell'Ente di governo dell'ambito della Sardegna)

1. Al comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale n. 4 del 2015 le parole "ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, in base alle quote di partecipazione di ciascuno di essi all'Ente di governo dell'ambito" sono sostituite dalle seguenti: "ed alla Regione secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 4".

Art. 6
Sostituzione dell'articolo 12 della legge regionale n. 4 del 2015
(Funzioni regionali)

1. L'articolo 12 della legge regionale n. 4 del 2015 è sostituito dal seguente:
"Art. 12 (Funzioni regionali)
1. La Giunta regionale, in attuazione dei propri atti generali di pianificazione e di programmazione del territorio e di utilizzo delle risorse idriche, approva le linee guida di programmazione, pianificazione e indirizzo del servizio idrico integrato; la deliberazione è adottata previo parere della competente Commissione consiliare, che si esprime entro il termine di quindici giorni, decorso il quale se ne prescinde.
2. Le linee guida sono adottate entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge e aggiornate, anche parzialmente, almeno ogni tre anni secondo la procedura di cui al comma 1.
3. La Giunta regionale esercita le funzioni di controllo aventi riguardo alla verifica:
a) della compatibilità dei programmi di intervento predisposti dall'Ente d'ambito con le predette linee guida;
b) dello stato di attuazione dei piani, dei programmi e dei livelli quantitativi e qualitativi dei servizi assicurati agli utenti;
c) del regolare funzionamento dell'ente e del corretto impiego delle fonti di finanziamento pubbliche.
4. Tali funzioni sono esercitate sulla base di apposita relazione, riguardante i punti di cui al comma 3, predisposta dal direttore generale dell'Ente di governo dell'ambito della Sardegna e approvata dal CIA, da presentarsi entro il 30 giugno di ogni anno alla Giunta regionale. L'Ente di governo dell'ambito mette inoltre a disposizione delle competenti strutture regionali ogni altro atto e documento richiesto per l'esame ed approvazione della relazione da parte della Regione.
5. Nei casi di ritardo o di omissione da parte dell'Ente di governo dell'ambito della Sardegna il Presidente della Regione, assegna allo stesso un termine di tempo di quindici giorni, per provvedere. Decorso inutilmente tale termine il Presidente della Regione provvede in via sostitutiva, anche attraverso la nomina di un commissario ad acta.
6. Il Comitato istituzionale d'ambito è sciolto con decreto del Presidente della Regione adottato previa deliberazione della Giunta regionale e comunicato al Consiglio regionale:
a) per gravi o persistenti violazioni di legge o di regolamento;
b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento dell'Ente;
c) per manifesta inosservanza delle direttive degli organi regionali.
7. Con il medesimo decreto di cui al comma 6 è nominato il commissario che svolge le funzioni del comitato fino alla sua ricostituzione e sono indette, per una data non successiva ai tre mesi dallo scioglimento, le procedure per la ricostituzione del medesimo comitato.".

Art. 7
Modifiche all'articolo 13 della legge regionale n. 4 del 2015
(Gestione delle acque meteoriche)

1. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 13 della legge regionale n. 4 del 2015, sono aggiunti i seguenti:
"2 ter. La Regione, a completamento della procedura transattiva di cui al comma 2 bis, determina i corrispettivi, IVA compresa, dovuti dai comuni, non ricompresi nella precedente procedura transattiva e sulla base della metodologia in essa adottata, al gestore del Servizio idrico integrato ed ai consorzi industriali provinciali della Sardegna di cui alla legge regionale n. 10 del 2008, istituiti ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 267 del 2000, tenendo conto delle somme già eventualmente pagate dal gestore del Servizio idrico integrato ai consorzi che in tale ipotesi competono al citato gestore del Servizio idrico integrato, per gli oneri di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche per il periodo 2005- 2011.
2 quater. La Regione, al fine di dare attuazione al comma 2 ter, è autorizzata a trasferire, previo parere dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 23, della legge regionale 9 marzo 2015, n. 5 (legge finanziaria 2015), la somma come determinata dal comma 2 ter a favore dell'Ente di governo dell'ambito della Sardegna per il successivo pagamento al gestore del Servizio idrico integrato ed ai consorzi industriali provinciali della Sardegna, per le quote di propria competenza e previa dichiarazione dei gestori di accettazione e di rinuncia nei confronti dei comuni di qualsiasi altra pretesa, comunque connessa, rispetto al suddetto finanziamento regionale.".

Art. 8
Modifiche all'articolo 15 della legge regionale n. 4 del 2015
(Principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza)

1. Al comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale n. 4 del 2015 le parole "nel limite massimo del 49 per cento del capitale sociale" sono sostituite dalle parole "nella misura del 20 per cento del capitale sociale".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 15 sono aggiunti i seguenti:
"1 bis. Nell'Ambito territoriale ottimale di cui al comma 1 rimangono in ogni caso ferme, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 147, comma 2 bis, lettere a) e b) del decreto legislativo n. 152 del 2006, le gestioni esistenti svolte in forma autonoma tramite affidamento o in via diretta o attraverso convenzioni stipulate dai comuni con altri enti locali o gestori.
1 ter. Ai fini dell'articolo 147, comma 2 bis, lettera a) del decreto legislativo n. 152 del 2006, si considerano positivamente verificati e assentiti, nel periodo della sua vigenza, i requisiti di cui all'articolo 148, comma 5 del medesimo decreto, quando la gestione sia iniziata prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 152 del 2006 e sia in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge.
1 quater. Il requisito di cui all'articolo 147, comma 2 bis, lettera b) punto secondo del decreto legislativo n. 152 del 2006, si intende soddisfatto anche per le sorgenti ricadenti in siti individuati in zona urbanistica H di salvaguardia ai sensi del decreto dell'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica 20 dicembre 1983, n. 2266/U. ".

Capo II
Modifiche alla legge regionale 25 luglio 2008, n. 10
(Riordino delle funzioni in materia di aree industriali)


Art. 9
Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 10 del 2008
(Funzioni dei consorzi industriali provinciali)

1. Dopo il comma 7 dell'articolo 3 della legge regionale n. 10 del 2008, e successive modifiche ed integrazioni, sono aggiunti i seguenti:
"7 bis. Il piano dei trasferimenti di cui al comma 7 è successivo al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 172, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006.
7 ter. I consorzi industriali provinciali possono attuare al loro interno la riorganizzazione del personale dei consorzi e delle loro società partecipate, già assunto a tempo indeterminato alla data del dicembre 2015, anche attraverso procedure di trasferimento o mobilità del personale dalle società ai consorzi.".

Art. 10
Abrogazioni

1. L'articolo 5 della legge regionale n. 4 del 2015 è abrogato.

Art. 11
Norma finanziaria

1. L'Amministrazione regionale attua la presente legge senza far derivare ulteriori nuovi oneri a carico del bilancio regionale vigente.

Art. 12
Norme transitorie

1. In sede di prima applicazione, nel caso dell'interruzione dell'attività di direttore generale in conseguenza del rinnovo del Comitato istituzionale d'ambito, al direttore generale è assicurato comunque il trattamento economico nei ruoli dirigenziali dell'ente sino alla conclusione del periodo contrattuale.
2. In attesa della modifica dello statuto e fino all'elezione del nuovo comitato d'ambito, il comitato stesso è composto da cinque membri:
a) il Presidente della Regione o un suo delegato;
b) un componente scelto tra i sindaci dei comuni capoluogo di provincia e della città metropolitana;
c) un componente scelto tra i sindaci dei comuni con popolazione uguale o superiore a 10.000 abitanti;
d) un componente scelto tra i sindaci dei comuni con popolazione uguale o superiore a 3.000 abitanti e inferiore a 10.000 abitanti;
e) un componente scelto tra i sindaci dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti.
3. I sindaci componenti del CIA, di cui al comma 2, sono scelti dal Consiglio delle autonomie locali, in ciascuna categoria e fascia di appartenenza e nel rispetto dei criteri dallo stesso individuati, entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge. In caso di mancata designazione, il Presidente della Regione, sentito il Consiglio delle autonomie locali, assegna allo stesso un termine di tempo di quindici giorni per provvedere. Decorso inutilmente tale termine il Presidente della Regione provvede direttamente. In attesa della nomina del CIA, il Comitato preesistente è prorogato per un termine di quarantacinque giorni e può adottare solo gli atti di ordinaria amministrazione, e gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.".
4. Decorsi trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, senza che le conferenze territoriali, in seduta congiunta, abbiano provveduto alla elezione dei rappresentanti dei comuni nel comitato, il Presidente della Regione, sentite le conferenze territoriali, assegna alle stesse un termine di tempo di quindici giorni per provvedere. Decorso inutilmente tale termine il Presidente della Regione provvede direttamente alla nomina dei rappresentanti scelti tra i componenti delle conferenze territoriali. Il Presidente della Regione provvede inoltre alla proposta delle modifiche statutarie, a termini dell'articolo 6, comma 2, ed a convocare le conferenze territoriali, in seduta congiunta, per gli adempimenti di cui all'articolo 7, comma 2.
5. Nelle more dell'elezione della Commissione per il controllo analogo, la funzione del controllo analogo è svolta dal CIA.

Art. 13
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (Buras).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 11 dicembre 2017

Pigliaru