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Legge Regionale 17 gennaio 2018, n. 3

Disposizioni urgenti in materia di enti locali. Modifiche alla legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna).
LEGGE REGIONALE 17 gennaio 2018, n. 3

Disposizioni urgenti in materia di enti locali. Modifiche alla legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna).

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA n. 5 del 25 gennaio 2018

Il Consiglio Regionale
ha approvato

Il Presidente della Regione
promulga

la seguente legge:

Art. 1
Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2016
(Procedura di approvazione del Piano di riordino territoriale)

1. La lettera h) del comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna), è sostituita dalla seguente:
"h) la Giunta regionale, entro il 30 giugno 2018, approva il piano di riordino.".

Art. 2
Modifiche all'articolo 36 della legge regionale n. 2 del 2016
(Organi di revisione legale dei conti)

1. Nel comma 2 dell'articolo 36 della legge regionale n. 2 del 2016 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", e gli iscritti, a livello regionale, all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di cui al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 (Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell'articolo 2 della L. 24 febbraio 2005, n. 34).".

Art. 3
Assunzioni di personale da parte delle province
e della città metropolitana di Cagliari

1. Fermi restando gli effetti derivanti dall'attuazione dell'articolo 70 della legge regionale n. 2 del 2016, nell'anno 2018 le Province di Sassari, Nuoro, Oristano e Sud Sardegna e la città metropolitana di Cagliari possono procedere, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, da destinarsi prioritariamente alle attività in materia di viabilità e di edilizia scolastica, solo se l'importo delle spese complessive di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non supera il 20 per cento delle entrate correnti relative ai titoli I, II e III. Se le spese del personale sono superiori al predetto limite, la percentuale assunzionale stabilita al primo periodo è fissata al 25 per cento. È consentito l'utilizzo dei resti delle quote percentuali assunzionali come definite dal presente comma riferite a cessazioni di personale intervenute nel triennio precedente non interessato dai processi di trasferimento di cui all'articolo 70, comma 1, della legge regionale n. 2 del 2016.

Art. 4
Norma finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Art. 5
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (Buras).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 17 gennaio 2018

Pigliaru