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Legge Regionale 21 febbraio 2018, n. 5

Disposizioni urgenti in materia di elezione dei presidenti delle province e dei consigli provinciali. Modifiche alla legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna).
LEGGE REGIONALE 21 febbraio 2018, n. 5

Disposizioni urgenti in materia di elezione dei presidenti delle province e dei consigli provinciali. Modifiche alla legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna).

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA n. 11 del 1 marzo 2018

Il Consiglio Regionale
ha approvato

Il Presidente della Regione
promulga

la seguente legge:

Art. 1
Modifiche all'articolo 26 della legge regionale n. 2 del 2016 (Presidente della provincia)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 26 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna), sono aggiunti i seguenti: "3 bis. Il presidente della provincia dura in carica quattro anni.
3 ter. Il presidente della provincia decade dalla carica in caso di cessazione dalla carica di sindaco.
3 quater. Nella prima elezione dei presidenti delle province non si applica la disposizione di cui all'articolo 1, comma 60, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), e successive modifiche ed integrazioni.".

Art. 2
Modifiche all'articolo 27 della legge regionale n. 2 del 2016 (Consiglio provinciale)

1. Nell'articolo 27 della legge regionale n. 2 del 2016 sono apportate le seguenti modifiche:
a) nel comma 4, dopo le parole: "sul voto ponderato di cui all'articolo 28." sono aggiunte le seguenti: "I sindaci e i consiglieri comunali delle zone omogenee esprimono il voto per il presidente nel relativo seggio.";
b) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti: "6 bis. Le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali sono indette dal Presidente della Regione e si svolgono in una data compresa tra il quarantacinquesimo giorno successivo alla data del primo turno delle consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali e non oltre il 15 ottobre 2018. 6 ter. Gli amministratori straordinari di cui all'articolo 24, comma 7, rimangono in carica fino all'insediamento dei nuovi organi.".

Art. 3
Norma finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Art. 4
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 21 febbraio 2018

Pigliaru