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Legge Regionale 13 marzo 2018, n. 8

Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
Legge Regionale 13 marzo 2018, n.8
Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA n. 14 del 15 marzo 2018

Il Consiglio Regionale
ha approvato

Il Presidente della Regione
promulga

la seguente legge:

Titolo I
Finalità e ambito di applicazione
Capo I
Finalità e ambito di applicazione
Art. 1
Oggetto

1. Nel rispetto della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, e per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), e successive modifiche ed integrazioni, e delle direttive 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17, la presente legge disciplina i contratti pubblici aventi ad oggetto i lavori, le forniture e i servizi, affidati dalle stazioni appaltanti di cui all'articolo 3 ed eseguiti sul territorio regionale con riferimento alle materie della programmazione, progettazione, sostenibilità ambientale e sociale, centralizzazione della committenza regionale e organizzazione amministrativa
2. Sono esclusi dall'applicazione della presente legge i contratti pubblici di lavori, forniture e servizi concernenti materie riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, comma 2, della Costituzione.
3. Restano ferme le disposizioni in materia di contratti pubblici contenute in leggi regionali disciplinanti specifici settori.



Art. 2
Finalità

1.Le disposizioni della presente legge perseguono gli obiettivi di efficienza, efficacia, semplificazione, trasparenza e qualità del ciclo del contratto pubblico e sono finalizzate:
a)all'introduzione di misure di semplificazione e di efficaci e trasparenti regole in materia di programmazione dei lavori pubblici;
b) al potenziamento e all'adeguamento infrastrutturale della Regione per uno sviluppo economico e sociale equilibrato del territorio;
c) al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e di trasparenza, regolarità ed economicità nella gestione dei contratti pubblici, attraverso la promozione e lo sviluppo dell'aggregazione della domanda e della centralizzazione nelle acquisizioni di lavori, beni e servizi delle stazioni appaltanti aventi sede nel territorio regionale;
d) alla qualificazione e razionalizzazione della committenza pubblica e alla promozione dell'esercizio associato delle funzioni;
e) alla qualificazione e professionalizzazione del responsabile unico del procedimento, in qualità di responsabile di progetto;
f) alla promozione e alla tutela della qualità dell'ideazione e della realizzazione architettonica, intesa come esito di un coerente sviluppo progettuale che recepisce le esigenze di carattere funzionale ed estetico, poste a base della progettazione e della realizzazione dell'opera pubblica e che ne garantisce l'armonico inserimento nel paesaggio e nell'ambiente circostante;
g) alla salvaguardia, alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente naturale, alla sostenibilità ambientale e all'uso oculato delle risorse naturali;
h) alla incentivazione all'uso di materiali locali la cui produzione, estrazione o trasporto determini un minor impatto ambientale, e al riutilizzo dei materiali di risulta provenienti da attività estrattive;
i) alla tutela delle esigenze ambientali, sociali ed occupazionali;
j) alla promozione e incentivazione dell'accesso dei giovani professionisti e delle micro e piccole medie imprese ai contratti pubblici.
2. Per le finalità di cui al comma 1, lettere g) e h), la Regione promuove l'integrazione degli appalti e concessioni con la dimensione ambientale, in conformità alla normativa europea e a quella statale di recepimento. In particolare, nelle procedure di appalto e concessione:
a) è privilegiata l'acquisizione di lavori, forniture e servizi a ridotto impatto ambientale, di seguito denominati "acquisti verdi", conformi a specifici obiettivi strategici ambientali, per quanto attiene a modelli di produzione e di consumo, e che comportano un vantaggio economico per l'ente in relazione ai costi sostenuti lungo l'intero ciclo di vita del prodotto, del servizio o del lavoro;
b) è incentivato l'acquisto di beni e materiali riciclati nel rispetto degli obblighi vigenti in materia.

Art. 3
Ambito soggettivo di applicazione

1. Le disposizioni della presente legge si applicano:
a) all'Amministrazione regionale, al Corpo forestale e di vigilanza ambientale, agli enti, alle agenzie, alle aziende e agli istituti regionali, costituenti il sistema Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 2 bis della legge regionale 13 dicembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), introdotto dalla legge regionale 25 novembre 2014, n. 24 (Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della Regione);
b) agli enti locali, alle loro associazioni e unioni, comunque denominati di cui alla legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna);
c) alle aziende sanitarie della Sardegna di cui all'articolo 1, comma 5 della legge regionale 27 luglio 2016, n. 17 (Istituzione dell'Azienda per la tutela della salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5) e alla legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale));
d) agli organismi di diritto pubblico la cui attività è finanziata o sottoposta al controllo dei soggetti di cui alle lettere a) e b);
e) agli enti aggiudicatori come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 50 del 2016, ad esclusione degli enti aggiudicatori dello Stato e degli enti pubblici statali;
f) alle società con capitale pubblico partecipate delle amministrazioni di cui alle lettere a) e b), in misura anche non prevalente, che hanno ad oggetto della propria attività la produzione di beni o servizi non destinati a essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza;
g) ai concessionari di lavori e servizi pubblici delle amministrazioni di cui alle lettere a), b), c) e d);
h) ai soggetti privati sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50 per cento dalle amministrazioni di cui alle lettere a), b), c) e d), relativamente ai lavori o servizi di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo n. 50 del 2016 e nella misura in esso stabilita.
2. Ai sensi della presente legge si intendono:
a) per "Amministrazione regionale" ai sensi del comma 1, lettera a), gli Assessorati regionali, la Presidenza e il Corpo forestale e di vigilanza ambientale;
b) per "sistema Regione" l'Amministrazione regionale, il Corpo forestale e di vigilanza ambientale, gli enti, le agenzie, le aziende e gli istituti regionali di cui al comma 1, lettera a), unitariamente considerati;
c) per "amministrazioni aggiudicatrici" i soggetti di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d);
d) per "enti aggiudicatori" i soggetti di cui al comma 1, lettera e);
e) per "società partecipate" i soggetti di cui alla lettera f);
f) per "concessionari" i soggetti di cui alla lettera g);
g) per "soggetti privati sovvenzionati" i soggetti di cui alla lettera h);
h) per "stazioni appaltanti" i soggetti di cui al comma 1, unitariamente considerati.

Titolo II
Programmazione dei contratti pubblici di lavori
Capo I
Programmazione regionale delle opere pubbliche
Art. 4
Programma pluriennale di finanziamento
dei lavori di competenza regionale

1. Sono di competenza della Regione le opere pubbliche così classificate dalla legge regionale o statale e per le quali la Regione provvede direttamente o attraverso gli enti regionali o altri soggetti attuatori, alla realizzazione e manutenzione.
2. Rientrano tra le opere pubbliche di competenza della Regione:
a) le opere idriche multisettoriali;
b) le opere idrauliche di seconda categoria;
c) le opere portuali di interesse economico regionale e interregionale;
d) le opere di viabilità che non siano di competenza dello Stato o degli enti locali;

e) le opere concernenti il demanio e il patrimonio della Regione.
3. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla approvazione del bilancio della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavori pubblici, e sentita la competente Commissione consiliare approva il programma pluriennale di spesa per il finanziamento delle opere pubbliche di competenza regionale, articolato per settori di intervento, redatto sulla base degli elaborati di cui all'articolo 6, ed aggiorna i programmi pluriennali di spesa approvati precedentemente.
4. Al fine di garantire il controllo sull'efficacia della spesa e la massima redditività degli investimenti nell'attuazione dei programmi pluriennali di spesa, una quota non superiore all'1,5 per cento delle risorse finanziarie del quadro economico degli interventi può essere destinata alle spese necessarie per il monitoraggio e l'assistenza tecnica e per l'acquisizione dei beni strumentali ritenuti necessari.

Art. 5
Denominazione delle opere pubbliche

1. Le grandi opere pubbliche di competenza regionale sono intitolate alla memoria di personaggi illustri della storia e della cultura della Sardegna.
2. La Regione avvia, in coerenza con le finalità di cui al comma 1, le necessarie intese con i competenti organi statali per la denominazione delle opere e infrastrutture pubbliche di competenza statale e la ridenominazione delle principali opere e infrastrutture pubbliche statali già realizzate nel territorio regionale.
3. Fatte salve le intese previste dal comma 2, la Giunta regionale sottopone a consultazione pubblica le proposte di intitolazione o di nuova intitolazione.

Art. 6
Attuazione dei lavori di competenza regionale
con delegazione amministrativa

1. La Regione provvede alla progettazione, approvazione e realizzazione di opere e lavori pubblici di propria competenza, inseriti nel programma pluriennale di spesa di cui all'articolo 4, in esecuzione diretta o mediante delegazione amministrativa ai soggetti attuatori, individuati in sede di programmazione regionale, che provvedono all'espletamento delle predette attività. L'inserimento nel programma pluriennale di spesa di cui all'articolo 4 è subordinato:
a) per gli interventi di importo inferiore a euro 5.000.000 alla redazione dello studio che individua il quadro dei bisogni e le esigenze da soddisfare e indica le funzioni dell'intervento, la sua descrizione e la stima preliminare dei costi;
b) per gli interventi di importo compresi tra euro 5.000.000 ed euro 20.000.000, alla redazione dello studio che individua il quadro dei bisogni e le esigenze da soddisfare, e indica le funzioni dell'intervento, la sua descrizione e la stima preliminare dei costi, l'analisi della compatibilità dell'opera con il quadro normativo in materia ambientale e della conformità rispetto agli strumenti di pianificazione di settore, la descrizione degli impatti dovuti alla realizzazione dell'intervento e delle misure compensative da prevedersi, l'analisi della compatibilità paesaggistica, i costi di manutenzione, il cronoprogramma che indichi i tempi per la realizzazione dell'intervento, le fonti di finanziamento dell' intervento;
c) per gli interventi di importo pari o superiore a euro 20.000.000, alla redazione di uno studio di prefattibilità contenente, oltre quanto indicato per lo studio di cui alla lettera b), l'analisi della domanda e dell'offerta, una analisi delle possibili soluzioni progettuali, compresa la non realizzazione dell'intervento, detta "opzione zero", e di quelle prescelte, l'analisi della compatibilità dell'opera con il quadro normativo in materia ambientale e della conformità rispetto agli strumenti di pianificazione di settore, la descrizione degli impatti dovuti alla realizzazione dell'intervento e delle misure compensative da prevedersi, l'analisi della compatibilità paesaggistica e della fattibilità economica e finanziaria, la stima dei costi di manutenzione, modelli di gestione dell'opera, il cronoprogramma che indichi i tempi per la realizzazione dell'intervento, le fonti di finanziamento;
d) per gli interventi di manutenzione, alla redazione di una relazione con la descrizione dell'intervento, dei costi e delle finalità perseguite.
La proposta di programma pluriennale di spesa elaborata dalla Giunta regionale e i documenti tecnici redatti per ciascun intervento come individuati nelle lettere b) e c) dell'elenco precedente, sono resi pubblici con modalità che garantiscano trasparenza e ampia diffusione delle informazioni ivi contenute. L'espletamento delle procedure di dibattito pubblico con le comunità dei territori interessati alla realizzazione delle opere e dei lavori di cui al presente articolo e l'acquisizione del parere dell'ANCI Sardegna sulla proposta di programma pluriennale di spesa sono condizioni necessarie per l'inserimento degli interventi di cui al presente comma nel programma pluriennale di spesa di cui all'articolo 4.
2. Nel bilancio regionale è istituito, con legge di stabilità, un apposito capitolo di spesa recante uno stanziamento non superiore all'1 per cento del valore degli interventi inseriti nel programma pluriennale di spesa di cui all'articolo 4 nell'esercizio precedente, per la predisposizione di studi, indagini e ogni attività di ricerca propedeutica e strettamente necessaria per una corretta ed efficace attività di programmazione.

Art. 7
Costituzione di una società per la realizzazione
di opere pubbliche sul territorio della Sardegna

1. La Regione, al fine di accelerare la realizzazione di opere pubbliche di rilevanza strategica, è autorizzata a costituire una società di capitali avente ad oggetto lo studio, la progettazione, la realizzazione e la gestione di opere pubbliche di competenza e/o di interesse regionale, individuate con deliberazione della Giunta regionale.
2. La società, il cui capitale sociale è interamente detenuto dalla Regione, opera esclusivamente a favore del socio unico, che esercita il controllo analogo previsto per le società in house, assumendo quali ricavi, a valere sugli stanziamenti per la realizzazione delle opere, quota parte degli accantonamenti per le somme a disposizione dell'amministrazione ricomprese nei quadri economici dei singoli interventi. L'organico della società può essere costituito, in fase iniziale, anche da personale del sistema Regione e degli enti locali in possesso delle qualifiche professionali richieste.
3. La Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavori pubblici, approva, con apposita deliberazione della Giunta regionale, lo statuto, nomina l'amministratore unico, approva il piano industriale della società basato sul programma triennale degli interventi e approva il bilancio annuale, verificando le compatibilità economiche sulla base dei costi e dei ricavi esposti, oltre che l'eventuale aggiornamento del piano industriale. Al termine del primo triennio, il prosieguo dell'operatività della società è subordinato all'approvazione dei risultati di gestione e dal raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla Giunta regionale con l'approvazione del piano industriale. Nel caso di mancata approvazione dei risultati di gestione e di mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, la società è posta in liquidazione e le obbligazioni e le attività sono assunte dall'Assessorato competente in materia di lavori pubblici. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica).

4. Alla copertura della spesa relativa al 1° triennio di attività, si provvede, mediante apposito stanziamento, con successiva specifica misura di legge ovvero in sede di legge di stabilità della Regione.

Art. 8
Lavori di competenza delle altre stazioni appaltanti.
Convenzione di finanziamento

1. Le stazioni appaltanti di cui all'articolo 3 possono accedere ai finanziamenti regionali per le opere pubbliche classificate di loro competenza in seguito alla approvazione, da parte della Giunta regionale, di appositi programmi settoriali di spesa.
2. I finanziamenti regionali sono assegnati mediante apposita convenzione di finanziamento, sottoscritta dal dirigente regionale cui compete l'assunzione dell'impegno e l'erogazione della spesa.
3. Per la progettazione e la realizzazione, anche disgiuntamente, delle opere di prima priorità, di competenza degli enti locali e inserite nel programma triennale di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è istituito presso la Regione un fondo, la cui dotazione è stabilita con deliberazione della Giunta regionale entro sessanta giorni dall'approvazione della legge di stabilità regionale, sentite la competente Commissione consiliare e la conferenza permanente Regione-enti locali, a valere su quota parte delle risorse stanziate sul fondo di cui all'articolo 10 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione).
4. Con la medesima deliberazione di cui al comma 3, sono stabiliti i criteri da adottare per la ripartizione del fondo, le modalità del suo funzionamento, l'accesso ai finanziamenti e le modalità di erogazione e i tempi di rimborso delle spese di progettazione, senza applicazione di interessi a carico degli enti beneficiari.
5. Per gli interventi che accedono ai finanziamenti del fondo e per quelli inseriti nei programmi pluriennali di spesa di cui all'articolo 4 e nei programmi settoriali di spesa di cui al comma 1, gli enti attuatori documentano il fabbisogno di cassa mediante apposito cronoprogramma procedurale e finanziario, secondo modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale. Con la medesima deliberazione sono definite le modalità e le scadenze per le comunicazioni annuali da parte degli enti, anche secondo procedure informatizzate, delle spese sino al momento sostenute e della conferma o aggiornamento del cronoprogramma di spesa per gli anni successivi. All'erogazione dei finanziamenti si provvede nei limiti del fabbisogno di cassa annuale, documentato dal cronoprogramma finanziario di spesa di cui al presente comma.
6. Per i finanziamenti di importo pari o inferiore a euro 300.000 l'erogazione della spesa avviene per l'intero importo contestualmente all'emissione del provvedimento che autorizza l'erogazione percentuale del finanziamento.
7. Una quota parte del finanziamento regionale, da determinarsi con la deliberazione della Giunta regionale di approvazione del programma settoriale di spesa di cui al comma 1, è destinata alle spese necessarie per le azioni di monitoraggio, controllo ed assistenza tecnica.
8. Il programma triennale adottato dagli enti ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è acquisito tramite la piattaforma del Sistema informatico territoriale appalti della Regione Sardegna (SITARS), di cui al titolo V, capo I, da parte degli Assessorati regionali competenti a finanziare le opere inserite nei programmi settoriali di spesa di cui al comma 1.
9. Le opere pubbliche incompiute sono inserite nel programma triennale di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 50 del 2016, ai fini del loro completamento o per l'individuazione di soluzioni alternative ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, anche per la realizzazione di opere di pubblica utilità.

10. Al fine di garantire e potenziare i livelli di salute e sicurezza nel governo del territorio, le risorse necessarie alla realizzazione delle opere inserite nel programma triennale di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 50 del 2016, comprendono una quota non inferiore al 30 per cento dell'importo complessivo degli interventi, destinata ad opere di prevenzione per la riduzione del rischio idrogeologico, per il miglioramento della sicurezza degli edifici scolastici e, in generale, della sicurezza impiantistica degli edifici pubblici e di infrastrutture pubbliche, anche per le finalità di cui al titolo VIII, per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche, per la riduzione dei consumi energetici da fonti non rinnovabili.
Art. 9
Premialità nella concessione dei finanziamenti regionali

1. In sede di predisposizione dei programmi settoriali di spesa e di definizione dei criteri per l'utilizzo del fondo, ai sensi dell'articolo 8, sono riconosciute, con le modalità stabilite dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 3 del medesimo articolo 8, premialità nella concessione dei finanziamenti:
a) agli enti locali che hanno stipulato le convenzioni di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57) con gli imprenditori agricoli, per la realizzazione di opere pubbliche, nel rispetto degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato all'agricoltura, al fine di favorire lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico e alla promozione delle prestazioni a favore della tutela delle vocazioni produttive del territorio;
b) alle amministrazioni aggiudicatrici che hanno adottato il Piano triennale per la qualità architettonica delle opere pubbliche di cui all'articolo 11;
c) alle amministrazioni aggiudicatrici che adottano le linee guida e il codice regionale di buone pratiche di cui all'articolo 39;
d) alle amministrazioni aggiudicatrici che hanno fatto ricorso agli atti associativi di cui all'articolo 49;
e) agli enti locali con più basso indice di dotazione strutturale, quale risultante dall'anagrafe di cui all'articolo 21, comma 5, lettera f).

Art. 10
Infrastrutture strategiche di preminente
interesse regionale

1. La Giunta regionale individua, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavori pubblici, l'elenco delle infrastrutture strategiche di preminente interesse regionale anche quando ricorra la possibilità di finanziamento o cofinanziamento da parte di soggetti privati, prioritariamente destinate al potenziamento e all'adeguamento infrastrutturale della Regione e finalizzate alla modernizzazione ed allo sviluppo economico e sociale equilibrato del territorio regionale. Per tali opere sono adottate procedure di approvazione e di attuazione accelerate, secondo quanto stabilito nel presente capo.
2. Nell'elenco delle infrastrutture strategiche di preminente interesse regionale di cui al comma 1, sono inserite le opere per le quali lo studio di prefattibilità di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), sia stato approvato dall'Assessorato regionale competente per materia. L'elenco contiene:
a) i costi stimati per ciascuno degli interventi ed il relativo cronoprogramma di spesa;

b) le risorse finanziarie disponibili e le relative fonti di finanziamento pubbliche e, nel caso di risorse private, la sostenibilità dell'investimento, secondo quanto stabilito dalle disposizioni del decreto legislativo n. 50 del 2016 in materia di contratti di concessione e di partenariato pubblico privato;
c) la procedura per l'attuazione accelerata dell'intervento ed i soggetti preposti;
d) le relazioni con gli strumenti di pianificazione e programmazione regionali e nazionali;
e) l'incidenza degli interventi sul potenziamento e l'adeguamento infrastrutturale e sul riequilibrio sociale ed economico del territorio regionale;
f) l'incidenza degli interventi sull'ambiente e sul contesto paesaggistico;
g) il quadro delle risorse finanziarie già destinate alla realizzazione di infrastrutture strategiche e lo stato di realizzazione degli interventi precedentemente programmati;
h) il piano per la realizzazione del sistema di monitoraggio e di video-osservazione dei cantieri di cui al comma 8.
3. La proposta di elenco delle infrastrutture strategiche di preminente interesse regionale elaborata dalla Giunta regionale e i documenti tecnici redatti per ciascun intervento come individuati al comma 2, sono resi pubblici con modalità che garantiscano trasparenza e ampia diffusione delle informazioni ivi contenute.
4. La Regione individua con legge di stabilità ai sensi dell'articolo 4, della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23), e successive modifiche, le risorse pubbliche destinate al finanziamento o al cofinanziamento delle infrastrutture strategiche di preminente interesse regionale di cui al comma 1.
5. Nell'ambito dell'elenco di cui al comma 1, sono, inoltre, individuate, le opere per le quali l'interesse locale è concorrente con il preminente interesse regionale. Per tali opere sono conclusi appositi accordi di programma con gli enti interessati all'attuazione.
6. I pareri, le autorizzazioni, i nulla osta, le intese e i concerti, comunque denominati, propedeutici alla progettazione e alla realizzazione delle infrastrutture strategiche di preminente interesse regionale, sono acquisiti tramite l'Autorizzazione unica per le infrastrutture strategiche (AUDIS), rilasciata dalla seconda sezione dell'Unità tecnica regionale dei lavori pubblici, di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b), nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico.
7. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavori pubblici, sono approvate le linee guida per lo svolgimento del procedimento di rilascio dell'AUDIS ed il relativo coordinamento operativo per il contestuale rilascio delle autorizzazioni in materia ambientale, paesaggistica e storico-artistica.
8. La Regione garantisce il monitoraggio costante dell'avanzamento delle opere e delle attività e la massima trasparenza e accessibilità alle informazioni da parte delle comunità interessate alla realizzazione delle opere di cui al presente articolo, attraverso la pubblicazione, nel proprio sito internet istituzionale, di notizie, informazioni, atti e provvedimenti adottati circa l'avanzamento dei lavori relativi alle infrastrutture strategiche di cui al presente capo, e implementa un sistema finalizzato alla video-osservazione dei cantieri. Le immagini sono archiviate e possono essere utilizzate per finalità di promozione istituzionale.



Capo II
Piano triennale per la qualità architettonica
delle opere pubbliche
Art. 11
Piano triennale per la qualità architettonica
delle opere pubbliche

1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 13, adotta il Piano triennale per la qualità architettonica delle opere pubbliche (PIQUA) riguardante anche le opere di particolare rilevanza.
2. Sono considerate opere di particolare rilevanza, ai sensi del comma 1, i progetti di opere pubbliche che determinano rilevanti trasformazioni del territorio o che consistono nell'inserimento di nuovi e rilevanti manufatti o gli interventi estesi di recupero nei contesti sia naturali, sia urbani, e gli interventi per la realizzazione o l'ammodernamento di rilevanti infrastrutture.
3. La particolare rilevanza delle opere, ai sensi del comma 1, è valutata sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo e tecnologico.
4. Il PIQUA, approvato o aggiornato dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio della Regione su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavori pubblici, di concerto con l'Assessore competente in materia di tutela del paesaggio ed urbanistica e l'Assessore competente in materia di ambiente, individua direttrici, criteri e modalità per il conseguimento delle linee di intervento di cui all'articolo 13, comma 3, nel rispetto dei principi e delle finalità espresse nello stesso articolo, anche sentite le singole istituzioni universitarie e gli ordini professionali competenti e, in particolare:
a) indica le condizioni che determinano particolare rilevanza, ai sensi del presente articolo;
b) individua le modalità per il perseguimento della qualità architettonica nelle opere pubbliche e per la mitigazione degli impatti anche mediante lo studio di tipologie e forme;
c) indica i contenuti e le modalità per le iniziative di cui agli articoli 14 e 15;
d) indica le coperture finanziarie per la realizzazione delle suindicate attività.
5. La Regione individua con legge di stabilità ai sensi dell'articolo 4, della legge regionale n. 11 del 2006, e successive modifiche, le risorse pubbliche disponibili per le finalità del presente articolo.
6. Le disposizioni del presente capo si applicano alla Regione e a tutte le amministrazioni aggiudicatrici che, per le opere di propria competenza, adottano il PIQUA.
7. Il programma triennale di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 50 del 2016 è coordinato con le indicazioni del PIQUA, se adottato.

Art. 12
Elenco speciale delle opere di competenza
regionale di particolare rilevanza

1. Sulla base delle indicazioni del PIQUA di cui all'articolo 11, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavori pubblici, di concerto con l'Assessore competente in materia di tutela del paesaggio ed urbanistica e l'Assessore competente in materia di ambiente, individua, tra le opere di competenza regionale, un elenco di opere di particolare rilevanza, per le quali è indetto un concorso di idee o di progettazione ai sensi degli articoli 152, 153, 154, 155, 156 e 157 del decreto legislativo n. 50 del 2016.



Titolo III
Promozione della qualità architettonica
Capo I
Promozione della qualità architettonica
Art. 13
Principi, finalità e linee di intervento

1. La Regione, in armonia con l'articolo 9 della Costituzione, tutela e promuove la qualità dell'ideazione e la qualità architettonica nella progettazione dell'opera pubblica, come affermazione del valore dell'architettura, della forma urbana e del paesaggio, espressioni delle culture e dell'identità delle comunità insediate.
2. Ai fini della presente legge, si intende per qualità architettonica dell'opera pubblica, l'esito di un coerente sviluppo progettuale architettonico, urbanistico o paesaggistico dell'intervento, che ne recepisce le esigenze di carattere funzionale e sociale, nel rispetto dei seguenti principi generali:
a) utilità e funzionalità;
b) solidità, durevolezza e sicurezza;
c) valori estetici e percezione del territorio;
d) armonico inserimento nel contesto;
e) sostenibilità energetica ed ecologica;
f) qualità tecnologica dei materiali e delle soluzioni.
3. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione sviluppa le seguenti linee di intervento:
a) promuove il concorso di idee e di progettazione per le opere di particolare rilevanza di cui all'articolo 11, ai sensi dell'articolo 14;
b) promuove la partecipazione dei giovani professionisti ai concorsi di progettazione e di idee con le modalità di cui all'articolo 14;
c) istituisce borse di studio regionali per la qualità architettonica, a favore dei giovani laureati ai sensi dell'articolo 15;
d) finanzia la copertura delle spese per i concorsi di progettazione e di idee ai sensi dell'articolo 14;
e) valorizza il rilievo culturale ed artistico delle opere d'arte e dell'artigianato negli edifici pubblici ai sensi dell'articolo 16

Art. 14
Promozione del concorso di idee e di progettazione

1. Le amministrazioni aggiudicatrici che hanno adottato il PIQUA di cui all'articolo 11 e che ricorrano all'affidamento all'esterno, utilizzano, per le opere di particolare rilevanza di cui all'articolo 11 deliberate dall'ente, la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee di cui agli articoli 152, 153, 154, 155, 156 e 157 del decreto legislativo n. 50 del 2016. In caso di mancata adozione del PIQUA si applica l'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
2. Per le opere pubbliche di competenza regionale, di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 11, le stazioni appaltanti applicano la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee di cui al comma 1.

3. La Regione stabilisce annualmente, in sede di legge di stabilità, uno stanziamento destinato al finanziamento delle spese per l'espletamento dei concorsi di idee e di progettazione, cui possono accedere le amministrazioni aggiudicatrici che hanno adottato il PIQUA di cui all'articolo 11. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge di stabilità, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavori pubblici, approva i criteri di riparto dello stanziamento.
4. La Regione, per le opere di propria competenza e le altre stazioni appaltanti che adottano le procedure del concorso di progettazione o del concorso di idee ai sensi dei commi da 1 a 3, promuovono la partecipazione dei giovani professionisti laureati, in forma singola o associata, iscritti da meno di cinque anni al relativo ordine professionale, o a soggetti aventi caratteristiche equivalenti, in conformità alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea di residenza, o di età inferiore a 35 anni, mediante la previsione nei bandi, di premi speciali ad essi riservati.
5. Le stazioni appaltanti prevedono, inoltre, tra le somme a disposizione del quadro economico di spesa degli interventi, le somme da assegnare a titolo di rimborso spese, come determinato ai sensi del decreto ministeriale di cui all'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, da riconoscere ai giovani professionisti, come individuati al comma 4, che hanno presentato i migliori progetti o i progetti ritenuti meritevoli, anche qualora non siano risultati vincitori del concorso di cui al comma 1

Art. 15
Borse di studio regionali per la
qualità architettonica

1. La Regione valorizza le capacità tecniche e intellettuali dei giovani laureati delle università con sede in Sardegna, in fase di completamento della loro formazione, attraverso l'istituzione di tirocini formativi, stage o borse di studio per la promozione della qualità architettonica nell'opera pubblica o di pubblica utilità, nel campo dell'architettura, dell'urbanistica e dell'ingegneria applicate alle tematiche territoriali di interesse della Regione.
2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di lavori pubblici, approva, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge di stabilità, che individua le relative risorse
a) i programmi di screening ritenuti di maggior interesse per la qualificazione e lo sviluppo del territorio regionale secondo le indicazioni e priorità contenute nel PIQUA di cui all'articolo 11;
b) le modalità per l'attribuzione delle borse di studio, d'intesa con le università;
c) i criteri per la selezione dei candidati;
d) le risultanze del precedente programma di screening

Art. 16
Inserimento di opere d'arte e dell'artigianato tipico e tradizionale negli edifici pubblici

1. Le stazioni appaltanti che, con finanziamento della Regione, eseguono nuove costruzioni o ristrutturazioni totali di edifici pubblici, destinano all'abbellimento degli immobili, mediante opere d'arte e dell'artigianato tipico e tradizionale, rappresentative delle tradizioni e dei valori della Sardegna e della loro trasformazione, una quota della spesa totale prevista nel progetto non superiore alle seguenti percentuali:
a) 2 per cento per gli importi inferiori a euro 1.000.000;

b) 1 per cento per gli importi pari o superiori a un milione e inferiori a euro 5.000.000;
c) 0,5 per cento per gli importi pari o superiori a euro 5.000.000 e inferiori a euro 20.000.000; la percentuale è ridotta dello 0,25 per cento dell'importo residuo se l'opera è di importo superiore a euro 20.000.000.
2. Le produzioni dell'artigianato tipico e tradizionale della Sardegna, ai sensi del presente articolo, sono quelle provenienti da artigiani iscritti all'albo delle imprese artigiane.
3. Sono escluse dall'obbligo di cui al comma 1 le costruzioni e ricostruzioni di edifici destinati ad uso industriale, sia civile, sia militare, e gli edifici a qualsiasi uso destinati, che importino una spesa non superiore a euro 300.000. I progetti relativi agli edifici di cui al presente articolo contengono l'indicazione di massima di tali opere, le modalità e i tempi di realizzazione, lo spazio destinato ad accoglierle e il computo del relativo importo. È consentita la compresenza di opere d'arte e di opere dell'artigianato.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle costruzioni dell'Agenzia regionale per l'edilizia abitativa (AREA), qualora si tratti di interventi pubblici nei quartieri di nuovo insediamento urbano o nei complessi edilizi di particolare interesse sociale.
5. Nei casi in cui gli edifici siano eseguiti per lotti e in tempi successivi, ai fini dell'applicazione della presente norma si ha riguardo alla spesa totale prevista nel progetto.
6. A formare la quota percentuale di cui al comma 1 non concorrono le somme eventualmente previste per opere di decorazione generale.
7. Quando la realizzazione dell'opera pubblica non consente l'esecuzione in sito dell'opera preventivata, la relativa somma accantonata di cui al comma 1 è devoluta all'acquisto ed all'ordinazione di opere d'arte, mobili, opere di pittura e di scultura, ceramiche, ferro battuto, tappeti e altri tessuti, manufatti in legno, pietra, vetro ed altri, che integrano la decorazione degli interni.
8. La scelta degli artisti e degli artigiani per l'esecuzione delle opere di cui al presente articolo è effettuata, con procedura concorsuale, da una apposita commissione, composta da un numero dispari, e comunque non superiore a cinque, di soggetti, con la presenza del dirigente dell'amministrazione committente sul cui bilancio grava la spesa, con funzioni di presidente, del progettista dell'edificio, di due esperti d'arte, scelti tra docenti di materie artistiche delle università indicati dalle Università di Cagliari e di Sassari e di almeno un artista o artigiano di chiara fama nominati dall'amministrazione committente. Con riferimento alla scelta degli artigiani, costituisce premialità l'utilizzo nella produzione del marchio collettivo con indicazione di qualità geografica rilasciato dall'Assessorato regionale competente in materia di artigianato, turismo e commercio.
9. Ai componenti della commissione di cui al comma 8 esterni all'Amministrazione regionale compete il rimborso spese ed un gettone di presenza il cui importo è stabilito nel provvedimento di nomina; a tali spese si fa fronte a valere sulla quota prevista dal comma 1.
10. Nelle operazioni di collaudo delle costruzioni il collaudatore accerta, sotto la sua personale responsabilità, l'adempimento degli obblighi di cui al comma 1. In difetto, la costruzione è dichiarata non collaudabile, fino all'adempimento degli obblighi di cui sopra o al versamento, da parte della stazione appaltante inadempiente, della somma relativa alle opere mancanti, maggiorata del 5 per cento, alla Regione, che si sostituisce al committente dei lavori per l'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo.
11. Dell'avvenuto inserimento di opere d'arte o dell'artigianato in edifici pubblici ai sensi del presente articolo è data comunicazione, da parte della stazione appaltante committente, alla struttura regionale competente in materia di tutela dei beni culturali, che provvede al loro inserimento in un apposito registro.



Titolo IV
Unità tecnica regionale dei lavori pubblici (UTR)
Capo I
Unità tecnica regionale dei lavori pubblici (UTR)

Art. 17
Istituzione e articolazione dell'Unità tecnica
regionale dei lavori pubblici (UTR)

1. Il presente titolo detta nuove disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Unità tecnica regionale dei lavori pubblici (UTR), già istituita ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 7 agosto 2007, n. 5 (Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto), che mantiene, con la presente legge, la medesima denominazione e assume nuove funzioni.
2. L'UTR è organo consultivo e di coordinamento in materia di opere pubbliche regionali o di interesse regionale e svolge la propria attività presso la direzione regionale competente in materia di lavori pubblici, di seguito denominata "direzione regionale competente". L'UTR è articolata nelle seguenti due sezioni:
a) la prima sezione, con funzioni consultive in materia di opere e lavori pubblici da realizzarsi nel territorio regionale;
b) la seconda sezione, con funzioni di coordinamento e attuazione delle attività tecniche e amministrative occorrenti ai fini della sollecita approvazione delle progettazioni, da parte delle competenti stazioni appaltanti, delle infrastrutture strategiche di preminente interesse regionale di cui all'articolo 10

Art. 18
Composizione e funzionamento dell'UTR

1. La prima sezione dell'UTR, che svolge le funzioni consultive di cui all'articolo 17, comma 2, lettera a), è costituita da nove componenti effettivi con diritto di voto:
a) il direttore generale dell'Assessorato regionale competente in materia di lavori pubblici, con funzioni di presidente, delegabili al dirigente dell'Assessorato dallo stesso designato come sostituto;
b) quattro dirigenti dell'Assessorato regionale competente in materia di lavori pubblici rispettivamente competenti:
1) nella materia delle infrastrutture;
2) nella materia della difesa del suolo;
3) nella materia dell'edilizia;
4) nelle materie giuridico-amministrative e contrattualistica pubblica
c) quattro dirigenti regionali, in particolare:
1) uno dell'Assessorato competente in materia di industria;
2) uno dell'Assessorato competente in materia di ambiente;
3) uno dell'Assessorato competente in materia di sanità;
4) uno dell'Assessorato competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio.

2. Per ciascun componente effettivo della prima sezione dell'UTR è nominato un dirigente supplente di comprovata esperienza nelle materie di competenza, per il caso di sopravvenuto impedimento del componente effettivo.
3. Partecipano alle sedute della prima sezione dell'UTR, senza diritto di voto:
a) il responsabile di progetto di cui al titolo VI, capo II;
b) il dirigente regionale dell'Assessorato che ha finanziato l'intervento;
c) gli esperti esterni, nominati dalla Giunta regionale ai sensi del comma 7, scelti tra professionisti iscritti agli ordini professionali da non meno di quindici anni e individuati in appositi elenchi predisposti e proposti dagli ordini professionali, tra i dirigenti di altre pubbliche amministrazioni o fra i docenti universitari, con particolare e comprovata esperienza in materia di acque pubbliche, dighe, opere idrauliche, idriche e di bonifica, assetto del territorio, opere marittime, edilizia, edilizia sanitaria, urbanistica, paesaggistica, valutazioni di impatto ambientale, viabilità, impianti tecnologici e industriali, elettrotecnica, beni culturali ed architettonici, scienze geologiche, agrarie e forestali e in materie giuridico-amministrative, con particolare riferimento alla contrattualistica pubblica. Gli esperti esterni svolgono attività istruttorie, rendono pareri e partecipano alle riunioni dell'UTR, su designazione del presidente dell'UTR, tenendo conto della tipologia dei lavori o dell'argomento trattato
4. Gli esperti esterni di cui al comma 3, lettera c), fermo restando i limiti massimi di spesa stabiliti dalla legislazione vigente in materia di compensi spettanti ai consulenti delle pubbliche amministrazioni, hanno diritto ad un compenso per ogni seduta a cui partecipano, comprensivo del gettone di presenza e di tutte le attività svolte per l'espletamento degli incarichi loro attribuiti, oltre al rimborso delle relative spese sostenute e debitamente documentate, definito con deliberazione della Giunta regionale.
5. La prima sezione dell'UTR è rinnovata ogni tre anni.
6. Gli esperti esterni possono essere prorogati o confermati solo per un ulteriore triennio.
7. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavori pubblici, provvede alla nomina dei componenti effettivi e supplenti e alla nomina degli esperti esterni nelle diverse discipline e materie per un numero complessivo non superiore a quindici.
8. La seconda sezione dell'UTR, che svolge le funzioni di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b), è presieduta dal direttore generale dell'Assessorato regionale competente in materia di lavori pubblici, o dal dirigente dallo stesso designato quale sostituto, ed è composta dai dirigenti regionali e dai rappresentanti degli enti, amministrazioni e organismi privati comunque competenti nel rilascio di autorizzazioni, pareri e nulla osta vincolanti per l'approvazione del progetto esaminato. Ai fini del rilascio dell'AUDIS di cui all'articolo 10, comma 6, il presidente dell'UTR, in seconda sezione, convoca la conferenza di servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e successive modifiche ed integrazioni. Possono collaborare alle attività della seconda sezione gli esperti esterni di cui al comma 3, lettera c) e con le modalità previste nella stessa lettera, in ragione di particolari esigenze dell'istruttoria preordinata agli esiti della conferenza di servizi.
9. Le funzioni di segreteria e di assistenza tecnica a supporto dell'attività delle due sezioni dell'UTR sono svolte dal personale in servizio presso l'Assessorato regionale competente in materia di lavori pubblici o, in caso di accertata carenza di organico, attraverso il reclutamento, secondo la normativa vigente, di personale in possesso di idonee qualifiche professionali.
10. Alle relative spese di funzionamento dell'UTR, comprese quelle relative ai compensi di cui al comma 4, si fa fronte con apposito stanziamento del bilancio regionale, integrato, a decorrere dall'anno 2019, dai versamenti delle stazioni appaltanti effettuati ai sensi dell'articolo 19, comma 11.

Art. 19
Competenze delle sezioni dell'UTR

1. La prima sezione dell'UTR, su istanza delle stazioni appaltanti, è competente ad esprimere pareri:
a) sui progetti di opere e di lavori pubblici, ai sensi dei commi 3, 4, 5;
b) sulle varianti relative a progetti di propria competenza, quando determinano una spesa superiore al quinto dell'importo contrattuale originario di cui all'articolo 106, comma 12 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
c) sulle riserve, relative a progetti di propria competenza, compresa la richiesta di esonero delle penalità contrattuali, ritualmente proposte dall'appaltatore, che non siano oggetto di accordo bonario o di transazione, ai sensi degli articoli 205 e 208 del decreto legislativo n. 50 del 2016, a condizione che, in esito al procedimento di risoluzione amministrativa, siano state valutate e stimate dal responsabile di progetto di cui al titolo VII, capo I, in una somma pari o superiore a euro 500.000;
d) sui piani regolatori portuali dei porti di interesse economico regionale e interregionale.
2. La prima sezione dell'UTR è, inoltre, competente ad esprimere pareri su ogni altro argomento di interesse generale in materia di lavori pubblici, su richiesta della Giunta regionale o dell'Assessorato regionale interessato.
3. Per opere e lavori pubblici di importo superiore a euro 10.000.000, il parere della prima sezione dell'UTR è acquisito dalle stazioni appaltanti sui seguenti livelli progettuali:
a) progetto di fattibilità tecnica economica di cui all'articolo 23, commi 1, 5 e 6 del decreto legislativo n. 50 del 2016, quando si procede, sulla base di tale livello progettuale, all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione, mediante contratti di concessione e di partenariato pubblico privato, secondo quanto stabilito nelle parti III e IV del decreto legislativo n. 50 del 2016, e negli altri casi previsti dal medesimo decreto legislativo;
b) progetto definitivo di cui all'articolo 23, commi 1 e 7 del decreto legislativo n. 50 del 2016, quando si procede, sulla base di tale livello progettuale, all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione, nei casi previsti dal medesimo decreto legislativo;
c) progetto definitivo di cui all'articolo 23, commi 1 e 7 del decreto legislativo n. 50 del 2016, quando si procede mediante appalto di sola esecuzione, sulla base del successivo livello di progettazione esecutiva.
4. La prima sezione dell'UTR, previa richiesta da parte delle stazioni appaltanti, è competente ad esprimere pareri sui progetti esecutivi di importo superiore a euro 10.000.000 esclusivamente nei casi seguenti:
a) progetto esecutivo presentato dall'aggiudicatario, nei casi di cui al comma 3, lettera a);
b) progetto esecutivo che comporta modifiche rilevanti rispetto al progetto definitivo di cui al comma 3, lettere b) e c), comunque riconducibili alle ipotesi di cui all'articolo 106, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
5. Nel caso in cui un'opera, ai sensi dell'articolo 23, comma 5 e articolo 35, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016, può dare luogo ad appalti da aggiudicare contemporaneamente per lotti distinti, il progetto di fattibilità tecnica ed economica è sottoposto al parere dell'UTR quando il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti è di importo superiore a euro 10.000.000. I relativi lotti funzionali sono sottoposti al parere dell'UTR, ciascuno secondo le regole e i limiti di importo di cui al presente articolo.

6. La prima sezione dell'UTR esprime i pareri di propria competenza sui progetti e sulle varianti entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, fatta salva l'interruzione del termine per richiesta della documentazione integrativa necessaria ai fini del completamento dell'istruttoria, ai sensi della normativa vigente. Tale termine, previa motivata comunicazione all'ente richiedente, può essere prorogato, una sola volta, per non oltre quarantacinque giorni. Trascorsi tali termini, il procedimento prosegue prescindendo dal parere dall'UTR e, salva diversa determinazione delle stazioni appaltanti in ordine alla conclusione, seppure tardiva, del procedimento di acquisizione del parere dell'UTR, l'ente medesimo esprime autonomamente motivato parere sul progetto da approvare, avvalendosi degli atti istruttori sviluppati dall'UTR e dalla competente struttura organizzativa preposta all'approvazione dei progetti, ai sensi dell'articolo 20.
7. Il presidente della prima sezione convoca l'UTR con un preavviso minimo di sette giorni. Per la validità delle sedute dell'UTR è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. I relativi pareri sono assunti con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente. Entro quindici giorni dalla data della seduta i pareri della prima sezione dell'UTR sono comunicati alle stazioni appaltanti interessate e sono pubblicati sul sito internet istituzionale della Regione.
8. I limiti di importo indicati nel presente articolo, riferiti all'importo complessivo del quadro economico del progetto, sono aggiornati, con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di lavori pubblici, ogni cinque anni oppure, motivatamente, anche entro un termine inferiore.
9. Per finalità di accelerazione delle procedure di approvazione dei progetti nel settore della protezione civile e della sicurezza idrogeologica, possono prescindere dal parere dell'UTR i progetti di competenza dei commissari nominati ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile) e dei commissari che esercitano i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche e per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, i cui uffici sono dotati di adeguate strutture tecniche preposte alla valutazione dei medesimi progetti.
10. La seconda sezione dell'UTR, su istanza delle stazioni appaltanti, è competente a rilasciare, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, l'AUDIS relativa alle sole infrastrutture strategiche di preminente interesse regionale, ai sensi dell'articolo 10, comma 6.
11. Nei quadri economici dei progetti per i quali è richiesto il parere della prima sezione dell'UTR, è previsto un accantonamento pari all'1 per mille del valore complessivo dell'intervento destinato alla copertura delle spese di funzionamento dell'UTR di cui all'articolo 18, comma 10.
12. Le stazioni appaltanti versano l'importo di cui al comma 11 alle entrate del bilancio regionale contestualmente alla richiesta del parere.

Art. 20
Approvazione dei progetti

1. I progetti di opere o lavori pubblici di competenza della Regione, dalla medesima attuati, sono approvati con determinazione del dirigente cui compete l'assunzione dell'impegno e l'ordinazione della spesa previa verifica di ciascun livello progettuale, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e, per importi superiori a euro 10.000.000, previo parere della prima sezione dell'UTR, ai sensi dell'articolo 19.
2. I progetti di opere o lavori pubblici di competenza delle altre stazioni appaltanti sono approvati con provvedimento degli organi o dei dirigenti competenti, ciascuno secondo il proprio ordinamento, secondo le modalità di cui al comma 1.
3. Non conseguono l'approvazione i progetti per i quali non sono stati acquisiti preventivamente i pareri obbligatori, le autorizzazioni ed i nulla osta previsti dalle vigenti norme e le verifiche di cui al comma 1.
4. I verbali di nuovi prezzi e le varianti in corso d'opera sono approvati con le modalità di cui al presente articolo.
5. Nei limiti delle competenze previste dalla presente legge, l'approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza a tutti gli effetti di legge, quando sono stati completati gli adempimenti preliminari previsti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni e pubblica utilità. Restano ferme le norme vigenti che stabiliscono gli effetti dell'approvazione dei progetti ai fini urbanistici ed espropriativi.

Titolo V
Trasparenza, qualificazione
e sostenibilità ambientale
Capo I
Osservatorio regionale
dei contratti pubblici
Art. 21
Osservatorio regionale dei contratti pubblici

1. Il presente capo detta nuove disposizioni in materia di Osservatorio regionale dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di seguito denominato "Osservatorio", già istituito ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale n. 5 del 2007. L'Osservatorio opera presso l'Assessorato regionale competente in materia di lavori pubblici e costituisce, inoltre, sezione regionale dell'Osservatorio nazionale, ai sensi dell'articolo 213, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
2. Per i contratti e gli investimenti pubblici realizzati nel territorio regionale, le stazioni appaltanti di cui all'articolo 3 e le società partecipate e le imprese pubbliche, come definite dalla normativa statale vigente, e le altre amministrazioni e gli enti, comunque denominati, provvedono all'assolvimento degli obblighi informativi e di pubblicità disposti dal decreto legislativo n. 50 del 2016, tramite il sistema informatizzato dell'Osservatorio, che garantisce l'interscambio delle informazioni e l'interoperabilità, tramite cooperazione applicativa, del sistema medesimo e delle piattaforme telematiche, ad esso connesse, con le banche dati dell'Autorità nazionale anticorruzione e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e con i sistemi e le piattaforme degli enti coinvolti nel ciclo del contratto pubblico.
3. L'Osservatorio opera a supporto delle stazioni appaltanti ed enti di cui al comma 2 nell'attuazione del decreto legislativo n. 50 del 2016 e svolge attività di monitoraggio delle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti e, attraverso l'elaborazione dei dati acquisiti, provvede alla redazione di appositi rapporti statistici sull'andamento e sulle caratteristiche della spesa pubblica per lavori, forniture e servizi e sui risultati del monitoraggio effettuato, alla predisposizione di un rapporto informativo annuale sui dati e gli elementi raccolti, alla tenuta di archivi informatici e alla formazione e aggiornamento del prezzario regionale di cui all'articolo 22.

4. L'Osservatorio gestisce i dati e le informazioni di cui al presente capo mediante il Sistema informatico territoriale appalti della Regione Sardegna (SITARS) già istituito ai sensi della legge regionale n. 5 del 2007.
5. L'Osservatorio provvede, inoltre:
a) alla formazione ed all'aggiornamento del prezzario regionale di cui all'articolo 22, sulla base dei dati acquisiti ed elaborati a tale fine;
b) a supportare le stazioni appaltanti, tramite il SITARS, sia nella richiesta del codice unico di progetto (CUP) di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione), sia negli adempimenti previsti dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione), in particolare quelli indicati dall'articolo 1, comma 32;
c) alla pubblicazione, in apposita sezione dedicata del SITARS, dell'elenco delle opere incompiute istituito ai sensi dell'articolo 44-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici);
d) all'assistenza nell'assolvimento di tutti gli adempimenti informativi e di pubblicità in materia di contratti ed investimenti pubblici;
e) al monitoraggio delle risorse finanziarie destinate alla realizzazione delle opere pubbliche, attraverso il collegamento del SITARS con la Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica);
f) ad istituire una anagrafe delle opere pubbliche che registra la dotazione di infrastrutture ricadenti presso ogni ambito territoriale e presso ogni ente locale.
6. L'Osservatorio, nell'ambito dei compiti di cui al presente articolo, elabora atti di indirizzo, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale, finalizzati a semplificare, rendere omogenee e mettere in rete le attività delle stazioni appaltanti.
7. L'Osservatorio promuove mediante apposite convenzioni la realizzazione di forme di interconnessione e interoperabilità con gli analoghi sistemi informativi degli enti ed amministrazioni pubbliche titolari dei dati e delle informazioni rilevanti per l'espletamento dei compiti di cui al presente articolo, anche al fine di effettuare controlli incrociati, sollevando, se possibile, le stazioni appaltanti dai corrispondenti oneri informativi. A tale fine, l'Osservatorio si avvale anche dei dati e delle informazioni provenienti dagli organismi paritetici e dagli enti bilaterali.
8. La Regione assicura, tramite l'Osservatorio, la collaborazione alle autorità e organismi nazionali e regionali, in materia di contratti pubblici da realizzare o realizzati nel territorio regionale.
9. Le autorità e gli organismi nazionali e regionali provvedono ad acquisire i dati e le informazioni sull'attività delle singole stazioni appaltanti ed enti di cui al comma 2 per il tramite dell'Osservatorio.
10. Per le finalità di cui alla legge n. 190 del 2012, l'Osservatorio fornisce alle stazioni appaltanti ed agli enti di cui al comma 2, dati, informazioni e indicatori utili a ricostruire possibili situazioni di allarme, di rischio o, comunque, di criticità nell'ambito della predisposizione del piano anticorruzione.

11. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di funzionamento, l'organizzazione e la dotazione di personale dell'Osservatorio e le relative forme di reclutamento, attraverso processi di mobilità all'interno del sistema Regione o facendo ricorso alle procedure di cui agli articoli 38-bis e 40 della legge regionale n. 31 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni anche in deroga alle condizioni previste negli stessi articoli.

Art. 22
Prezzario regionale dei lavori pubblici

1. La Regione provvede, avvalendosi dell'Osservatorio, alla elaborazione di un prezzario relativo ai contratti di lavori pubblici, di riferimento per le stazioni appaltanti ed enti di cui all'articolo 21, comma 2, e a supporto degli operatori e della qualificazione dell'intero sistema.
2. Il prezzario regionale, aggiornato secondo le modalità di cui al comma 9, è finalizzato ad attuare la corretta ed efficace attività di programmazione delle risorse pubbliche destinate alla realizzazione di lavori pubblici.
3. Il prezzario regionale è articolato in sezioni corrispondenti agli ambiti territoriali delle province o ad altri ambiti territoriali omogenei.
4. Il prezzario costituisce la base di riferimento per la elaborazione dei capitolati e per la definizione degli importi posti a base di gara, e per le valutazioni relative all'anomalia delle offerte. Quando il responsabile di progetto si discosta dal prezzario, fornisce adeguata motivazione, tramite dettagliata analisi dei prezzi, da allegare obbligatoriamente agli elaborati di progetto del bando di gara.
5. Con riferimento agli affidamenti di lavori pubblici, il prezzario regionale tiene conto dei listini e prezzari di beni, lavori, servizi, normalmente in uso nel luogo di esecuzione del contratto, eventuali rilevazioni statistiche e ogni altro elemento di conoscenza.
6. Il prezzario evidenzia i costi per la sicurezza, inclusi i costi dei dispositivi di protezione collettiva (linee vita), gli oneri socio-ambientali, i costi unitari utili al calcolo dell'incidenza del costo della manodopera risultante dai contratti collettivi nazionali dei lavoratori di categoria sottoscritti dalle associazioni sindacali più rappresentative e dagli accordi territoriali di riferimento. I costi relativi alle voci di prezzario sono comprensive degli oneri assicurativi e previdenziali, dell'analisi delle spese generali ed ogni altro onere connesso.
7. Per finalità di eco-sostenibilità ambientale, il prezzario evidenzia i costi delle materie prime seconde, ottenute da processi di recupero di rifiuti da demolizione, per la realizzazione di sottofondi stradali.
8. Per finalità di verifica dell'anomalia delle offerte dei contratti pubblici aventi ad oggetto i servizi di ingegneria e architettura di cui all'articolo 3, comma 1, lettera vvvv) del decreto legislativo n. 50 del 2016, il prezzario individua i relativi costi del personale sulla base di apposite tabelle parametriche, da adottare con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavori pubblici.
9. Il prezzario è approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavori pubblici, aggiornato con periodicità annuale e pubblicato sia nel sito internet dell'Osservatorio, sia nel sito internet istituzionale della Regione.
10. L'Osservatorio promuove e diffonde la conoscenza del prezzario.
11. Le disposizioni del presente articolo possono essere applicate, in quanto compatibili, in materia di prezzario regionale relativo a contratti pubblici di servizi e forniture.

Capo II
Elenchi unici regionali di operatori
economici qualificati
Art. 23
Elenco operatori economici per i servizi
di ingegneria e architettura

1. Per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, come definiti all'articolo 3, comma 1, lettera vvvv), del decreto legislativo n. 50 del 2016, di importo inferiore alla soglia di euro 100.000 di cui all'articolo 157 del medesimo decreto legislativo, le stazioni appaltanti utilizzano l'elenco di operatori economici qualificati, accessibile dalla piattaforma telematica della Centrale regionale di committenza (CRC RAS) di cui all'articolo 46.
2. Le stazioni appaltanti, per l'affidamento dei contratti di cui al comma 1, ai sensi degli articoli 36 e 157 del decreto legislativo n. 50 del 2016, selezionano gli operatori economici iscritti nell'elenco di cui al presente articolo, nel rispetto del principio della rotazione degli inviti e con l'applicazione di criteri oggettivi che tengono conto della loro pregressa capacità tecnico-professionale ed, eventualmente, economico-finanziaria.
3. Al fine di promuovere e incentivare l'accesso dei giovani professionisti, i contratti pubblici di cui al presente articolo di importo inferiore a 20.000 euro e che non presentano aspetti di particolare complessità tecnica o esecutiva, sono affidati, preferibilmente, nel rispetto dell'articolo 36 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e della presente legge, a giovani professionisti iscritti da meno di cinque anni al relativo albo o ordine professionale o a soggetti aventi caratteristiche equivalenti, in conformità alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea di residenza.
4. L'elenco degli affidamenti diretti di cui al comma 3 è allegato al conto consuntivo annuale delle stazioni appaltanti.
5. Le stazioni appaltanti possono stabilire nei bandi o nelle lettere di invito, punteggi premianti per le società, i consorzi o i raggruppamenti di cui all'articolo 46 del decreto legislativo n. 50 del 2016, che hanno stipulato accordi di formazione professionale per laureandi o laureati iscritti da meno di cinque anni al relativo albo o ordine professionale, mediante l'attivazione di apposite convenzioni con istituti universitari e ordini professionali.
6. Per gli affidamenti nei settori speciali l'elenco di cui al presente articolo può essere utilizzato fino alla soglia comunitaria di cui all'articolo 35, comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Art. 24
Elenco operatori economici per
l'affidamento dei contratti
pubblici di lavori

1. Per l'affidamento dei contratti pubblici di lavori, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettere nn) e pp), del decreto legislativo n. 50 del 2016, di importo inferiore alla soglia di euro 1.000.000 di cui all'articolo 36, comma 2, lettera c), del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti utilizzano l'elenco di operatori economici qualificati, accessibile dalla piattaforma telematica di negoziazione della Centrale regionale di committenza di cui all'articolo 46.
2. Le stazioni appaltanti, per l'affidamento dei contratti di cui al comma 1, ai sensi degli articoli 36 e 157 del decreto legislativo n. 50 del 2016, selezionano gli operatori economici iscritti nell'elenco di cui al presente articolo, nel rispetto del principio della rotazione degli inviti e con l'applicazione di criteri oggettivi che tengono conto della loro pregressa capacità tecnico-professionale ed, eventualmente, economico-finanziaria.

3. Per l'affidamento dei lavori pubblici di importo inferiore a euro 150.000 è condizione sufficiente per l'abilitazione in elenco l'iscrizione alla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura. Per lavori pubblici di importo pari o superiore a euro 150.000 gli operatori economici sono abilitati all'iscrizione in elenco sulla base della qualificazione attestata dagli organismi di diritto privato autorizzati dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), ai sensi dell'articolo 84 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
4. Il primo periodo del comma 3 si applica anche nelle procedure di affidamento senza ricorso all'elenco di operatori economici.

Art. 25
Interventi di volontariato nei lavori pubblici,
premialità e sussidiarietà orizzontale

1. Al fine di promuovere l'intervento volontario delle imprese in funzione preventiva o per fronteggiare situazioni di emergenza, rafforzando l'interesse pubblico alla tutela del territorio e alla salvaguardia dell'incolumità delle persone, è istituito l'elenco regionale degli operatori virtuosi.
2. Possono chiedere di essere iscritti nell'elenco di cui al comma 1, che costituisce apposita sezione dell'elenco di cui all'articolo 24, gli operatori economici che, gratuitamente e spontaneamente, hanno eseguito interventi preventivi di tutela del territorio o fronteggiato o concorso a fronteggiare situazioni di emergenza generate da fenomeni avversi quali, a titolo esemplificativo, alluvioni, dissesti idrogeologici e terremoti.
3. Ai fini dell'intervento volontario in funzione preventiva di cui ai commi 1 e 2, gli operatori economici presentano alle amministrazioni aggiudicatrici la proposta concernente l'esecuzione, a titolo gratuito, di interventi manutentivi o di ripristino, corredata da una perizia tecnica, da un sommario quadro economico e da un cronoprogramma delle attività e dei tempi.
4. Entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della proposta di cui al comma 3, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori, nel caso in cui ritengano di autorizzare l'intervento, impartiscono le eventuali prescrizioni sulle modalità esecutive e fissano un termine per l'esecuzione dell'intervento.
5. Per fronteggiare le situazioni di emergenza di cui ai commi 1 e 2, gli operatori economici comunicano alle amministrazioni aggiudicatrici, la proposta tecnica concernente l'esecuzione dell'intervento, senza ulteriori obblighi di allegazione documentale.
6. Le amministrazioni aggiudicatrici possono immediatamente autorizzare l'esecuzione dell'intervento, proposto ai sensi del comma 5, impartendo le eventuali prescrizioni ritenute necessarie, che devono essere preventivamente accettate dal proponente; in caso contrario, esse comunicano immediatamente il formale diniego all'esecuzione dell'intervento proposto.
7. Entro il termine di trenta giorni dalla esecuzione degli interventi di cui ai commi 5 e 6, gli operatori economici presentano una perizia tecnica, completa del relativo quadro economico, che certifica l'avvenuta esecuzione dei lavori in situazioni di emergenza.
8. Tutti gli interventi di cui al comma 1, sono attestati dall'ente beneficiario, che rilascia un certificato di regolare esecuzione.
9. Gli operatori economici che hanno eseguito gli interventi di cui al presente articolo, rendono la relativa dichiarazione sostitutiva, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)), al fine di ottenere l'iscrizione nella apposita sezione dedicata agli operatori economici virtuosi dell'elenco di cui all'articolo 24.
10. Gli operatori economici virtuosi iscritti nella apposita sezione di cui al comma 2, sono selezionati con priorità, ove in possesso di adeguata qualificazione, nella misura almeno del 20 per cento degli operatori da invitare nelle procedure negoziate di cui agli articoli 36, comma 2, lettera b), e 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Art. 26
Affidamenti diretti e misure promozionali
nei contratti pubblici

1. I lavori pubblici di importo inferiore alla soglia euro 40.000 di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016, sono affidati prioritariamente agli operatori economici virtuosi che hanno eseguito gli interventi di volontariato di cui all'articolo 25, iscritti nella apposita sezione dell'elenco di cui all'articolo 24 o alle micro imprese, in possesso della sola iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività analoga a quella oggetto dell'affidamento e fatta salva la necessità, debitamente motivata, di ricorrere a particolari specializzazioni.
2. L'elenco degli affidamenti diretti di cui al comma 1 è allegato al conto consuntivo annuale delle stazioni appaltanti.

Capo III
Sostenibilità ambientale

Art. 27
Piano d'azione per gli acquisti verdi

1. Le amministrazioni aggiudicatrici, con l'eccezione dei comuni con popolazione residente inferiore a tremila abitanti e la Centrale regionale di committenza di cui all'articolo 46, approvano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un Piano d'azione per gli acquisti verdi di durata triennale, finalizzato alla elaborazione di un programma operativo per l'introduzione di criteri ambientali nelle procedure di acquisto di forniture e servizi e di realizzazione di opere e lavori pubblici.
2. Nella definizione del piano, gli enti di cui al comma 1 tengono conto degli obiettivi della politica dell'Unione europea e del "green public procurement" (acquisti verdi della pubblica amministrazione) e dei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente di cui all'articolo 34 del decreto legislativo n. 50 del 2016, quale sistema di orientamento dei consumi pubblici verso beni e servizi ambientalmente preferibili che comportino, inoltre, un vantaggio economico per l'amministrazione pubblica tenendo conto dei costi sostenuti lungo l'intero ciclo di vita del lavoro, del prodotto o del servizio.
3. La Regione promuove e sostiene, attraverso l'emanazione di linee guida, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i piani d'azione per gli acquisti verdi dei soggetti di cui al comma 1, finalizzati all'integrazione delle esigenze di sostenibilità ambientale nelle procedure di acquisto di beni e servizi e nella realizzazione di lavori, vincolando la concessione di eventuali incentivi alla predisposizione dei piani stessi.
4. Le misure volte all'integrazione delle esigenze di sostenibilità ambientale nelle procedure di acquisto di beni e servizi si basano sui seguenti criteri:
a) riduzione dell'uso delle risorse naturali;
b) sostituzione delle fonti energetiche non rinnovabili con fonti rinnovabili;
c) riduzione della produzione di rifiuti;
d) riduzione delle emissioni inquinanti;
e) riduzione dei rischi ambientali;
f) riciclo e riutilizzo dei rifiuti.



Art. 28
Monitoraggio degli acquisti verdi

1. Le amministrazioni pubbliche costituenti il sistema Regione monitorano gli acquisti verdi effettuati, verificano i risultati ottenuti e orientano le scelte gestionali verso il contenimento dei costi ambientali. A tal fine, entro il 30 settembre di ogni anno, è presentata alla Giunta regionale, su proposta dell'Assessorato competente in materia di ambiente, una relazione relativa allo stato dell'introduzione degli strumenti di "green public procurement" nel sistema Regione.
2. La relazione annuale di cui al comma 1 è integrata con gli elementi informativi concernenti lo stato di attuazione delle disposizioni sulla promozione degli acquisti verdi, con particolare riferimento:
a) alle procedure di appalto espletate secondo i criteri di sostenibilità ambientale di cui all'articolo 27, comma 4, esplicitando le eventuali criticità emerse;
b) all'attuazione delle previsioni di cui al programma operativo del Piano d'azione per gli acquisti verdi, di cui all'articolo 27, comma 1;
c) alle eventuali difficoltà riscontrate nel reperire sul mercato specifiche tipologie di materiali, prodotti e servizi verdi;
d) agli eventuali incentivi erogati agli enti locali ai sensi dell'articolo 27, comma 3.

Art. 29
Incentivi agli operatori economici
per le certificazioni di qualità

1. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavori pubblici, sono definiti criteri e modalità per la concessione alle micro e piccole imprese esecutrici di opere e lavori pubblici, aventi sede legale e operativa nel territorio regionale, di contributi a valere sul costo dell'investimento ammesso, sulla base degli stanziamenti disposti in sede di legge di stabilità, per l'acquisizione della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee di cui all'articolo 84, comma 4, lettera c), del decreto legislativo n. 50 del 2016.
2. Sono, inoltre, riconosciuti incentivi alle micro e piccole imprese, aventi sede legale e operativa nel territorio regionale, con le medesime modalità di cui al comma 1, per la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit EMAS, ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE e, limitatamente ai soggetti di cui all'articolo 46, comma 1 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per l'acquisizione della certificazione di conformità di cui all'articolo 26, comma 6, lettera b), del decreto legislativo n. 50 del 2016.


Titolo VI
Organizzazione dell'attività contrattuale
Capo I
Progettazione dei contratti pubblici
Art. 30
Misure di razionalizzazione nella progettazione

1. In tutti i casi di finanziamenti regionali, le stazioni appaltanti inseriscono nei capitolati speciali o nel bando di gara, tra i criteri di sostenibilità, la produzione elettronica degli elaborati progettuali.
2. La Regione promuove la riduzione degli oneri di archiviazione e favorisce una rapida circolazione degli elaborati progettuali tra tutti gli uffici interessati dei soggetti di cui all'articolo 3. A tal fine, anche avvalendosi dell'Osservatorio regionale dei contratti pubblici, promuove la creazione, la diffusione e l'utilizzo di una piattaforma telematica per la presentazione, archiviazione e consultazione dei progetti, con modalità conformi alla normativa vigente in materia di documento informatico e di firma digitale.
3. Per coordinare e razionalizzare le fasi consecutive e interconnesse del ciclo di vita dell'opera o del lavoro pubblico, prima del collaudo l'appaltatore consegna alla stazione appaltante gli elaborati finali del progetto dell'opera "come costruito" (as built), completi di certificazioni, manuale d'uso e di manutenzione e documentazione fotografica. Tali elaborati finali descrivono l'opera come è stata effettivamente costruita, anche a seguito di varianti progettuali in corso d'opera. Gli elaborati "come costruito" (as built), costituiscono l'archivio del progetto.
4. Per i lavori di importo inferiore a euro 40.000, che non richiedono concessione edilizia o altre autorizzazioni o condizioni e che, in base ad apposita valutazione del responsabile di progetto, non presentano complessità, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera oo) del decreto legislativo n. 50 del 2016, la documentazione a base d'asta consiste in un capitolato prestazionale e in uno o più elaborati grafici che consentano di identificare in maniera univoca la prestazione e il corrispettivo, nel rispetto delle norme sulla sicurezza.

Art. 31
Misure di promozione dei giovani professionisti

1. Nelle procedure per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 46, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 50 del 2016, prevedono, anche in qualità di co-progettista firmatario del progetto o della proposta progettuale, almeno un professionista, laureato o diplomato, iscritto da meno di cinque anni all'albo o ordine professionale o soggetti aventi caratteristiche equivalenti in conformità alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea di residenza.
2. Nelle procedure ristrette, competitiva con negoziazione e nel dialogo competitivo di cui agli articoli 61, 62 e 64 del decreto legislativo n. 50 del 2016, quando le stazioni appaltanti si avvalgono della facoltà di limitare il numero dei candidati che possono essere invitati a presentare un'offerta, a negoziare o a partecipare al dialogo, ai sensi dell'articolo 91 del decreto legislativo n. 50 del 2016 nella scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta esse possono prevedere nel bando di gara un incremento premiante del punteggio qualora sia presente nella struttura dell'operatore economico candidato almeno un giovane professionista che, alla data di pubblicazione del bando risulta iscritto al relativo ordine o albo professionale da meno di cinque anni, e un ulteriore incremento per ogni giovane professionista in più, avente gli stessi requisiti di cui sopra, fino ad un massimo del 3 per cento. Si applica il principio di equivalenza di cui al comma 1.

Art. 32
Determinazione del corrispettivo a base
d'asta e categorie di lavori

1. Per la determinazione del corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di affidamento dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera vvvv), del decreto legislativo n. 50 del 2016, si applica il decreto ministeriale adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, e successive modifiche ed integrazioni.

2. La procedura di determinazione del corrispettivo ai sensi del comma 1, è allegata al bando di gara o alla lettera di invito.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici non subordinano la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento delle prestazioni di cui al comma 1, all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata.
4. Costituisce onere del progettista aggregare le varie voci di lavoro del computo metrico estimativo, secondo le rispettive categorie di lavorazioni, generali e specializzate di cui all'articolo 12 del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015), e successive modificazioni, allo scopo di rilevare i rispettivi importi e così individuare la categoria prevalente e le categorie scorporabili, alle condizioni stabilite dalla normativa statale. Il progettista è responsabile della corretta individuazione delle categorie di lavorazioni di cui si compone l'intervento, ai sensi della normativa statale vigente, fatte salve le responsabilità dei verificatori e del responsabile di progetto.
Art. 33
Incentivi per le funzioni tecniche

1. I criteri per il riparto degli incentivi di cui all'articolo 113 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e successive modifiche ed integrazioni, sono determinati, per il sistema Regione, con deliberazione della Giunta regionale da assumere entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Tale deliberazione assume valore di criterio guida per le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da b) ad h).
2. L'erogazione degli incentivi disciplinati dall'articolo 113 del decreto legislativo n. 50 del 2016, non si computa per i soggetti di cui all'articolo 3 nel limite posto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche).

Capo II
Responsabile di progetto e
responsabile per fasi
Art. 34
Nomina e requisiti

1. Per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, le amministrazioni aggiudicatrici, ciascuna secondo il proprio ordinamento, nominano un responsabile unico del procedimento per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione del contratto pubblico. Tali fasi costituiscono, unitariamente considerate, il progetto del contratto pubblico e il responsabile unico del procedimento è il "responsabile di progetto".
2. Le amministrazioni aggiudicatrici, ciascuna secondo il proprio ordinamento, nell'ambito dell'unitario processo attuativo del contratto pubblico, possono nominare un responsabile del procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile del procedimento per la fase di affidamento che predispone la documentazione di gara e cura le relative procedure, anche in coordinamento con il responsabile di progetto, e con il responsabile delle fasi precedenti, se nominato.

3. Il responsabile di progetto coordina l'azione dei responsabili per fasi, se nominati ai sensi del comma 2, anche con funzione di supervisione e controllo.
4. Il responsabile di progetto crea le condizioni affinché il processo attuativo del contratto pubblico risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità di qualsiasi altra disposizione di legge in materia.
5. Qualora la procedura di affidamento dei contratti pubblici sia effettuata mediante la Centrale regionale di committenza di cui all'articolo 46 o tramite altra centrale di committenza ai sensi dell'articolo 37, commi 6 e seguenti del decreto legislativo n. 50 del 2016, ovvero siano ad essa affidate le funzioni e le attività di stazione appaltante, l'amministrazione aggiudicatrice che ricorre alla Centrale nomina il responsabile di progetto. La Centrale regionale di committenza nomina il responsabile del procedimento per le fasi di propria competenza.
6. Fino alla nomina del responsabile di progetto tale incarico è svolto dal dirigente della unità organizzativa titolare del potere di spesa.
7. Il responsabile di progetto è nominato prima di ogni atto di programmazione, anche per una pluralità di interventi, secondo l'ordinamento dell'ente.
8. Il responsabile di progetto è un dipendente di ruolo. In caso di accertata carenza di dipendenti di ruolo in possesso di professionalità adeguate, le amministrazioni aggiudicatrici nominano il responsabile di progetto tra i propri dipendenti in servizio o ricorrendo, se possibile, in caso di accertata carenza in organico, agli istituti del comando o dell'avvalimento degli uffici di altre amministrazioni o ad altre forme contrattuali che garantiscano il rapporto di immedesimazione organica con l'amministrazione aggiudicatrice, ai sensi delle vigenti norme in materia di pubblico impiego.
9. Il responsabile di progetto è individuato tra i dipendenti, anche di qualifica non dirigenziale, in possesso di titolo di studio e requisiti di professionalità adeguati in relazione ai compiti per cui è nominato. L'incarico è conferito tenendo conto, altresì, dell'esperienza maturata nello specifico settore e della competenza, in particolare, negli ambiti della pianificazione e controllo, dell'organizzazione e direzione di strutture complesse, pubbliche o private, della gestione di progetti, delle metodologie di comunicazione, della contrattualistica pubblica, dei sistemi di contabilità e finanza.
10. Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura, l'incarico di responsabile di progetto è conferito ad un tecnico, anche di qualifica non dirigenziale, in possesso dei requisiti specifici di seguito elencati:
a) per lavori di importo inferiore a euro 1.000.000, possesso almeno di un diploma di istruzione superiore di secondo grado, rilasciato da un istituto tecnico superiore, e di una esperienza professionale o anzianità di servizio adeguata di almeno cinque anni;
b) per lavori di importo pari o superiore a euro 1.000.000 e inferiore alla soglia comunitaria di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, possesso almeno di una laurea triennale in discipline tecniche, dell'abilitazione all'esercizio della professione, se prevista dalle vigenti leggi, e di esperienza professionale o anzianità di servizio adeguata di almeno tre anni e, in ogni caso, della formazione specifica negli ambiti di cui al comma 9, con obbligo di aggiornamento periodico, secondo quanto stabilito ai sensi del comma 18; possono svolgere, inoltre, le funzioni di responsabile di progetto i tecnici abilitati in possesso del diploma di istruzione superiore di secondo grado, rilasciato da un istituto tecnico superiore, purché abbiano maturato una esperienza professionale o anzianità di servizio adeguata di almeno cinque anni e la formazione di cui sopra;

c) per lavori di importo pari o superiore alla soglia comunitaria di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e inferiore a euro 20.000.000, possesso di una laurea magistrale o specialistica in discipline tecniche, dell'abilitazione all'esercizio della professione, se prevista dalle vigenti leggi, e dell'esperienza professionale o anzianità di servizio adeguata di almeno cinque anni e, in ogni caso, della formazione specifica di cui alla lettera b);
d) per lavori di importo pari o superiore a euro 20.000.000, oltre al titolo di studio e alle abilitazioni di cui alla lettera c), è richiesta una adeguata esperienza nella gestione di progetti complessi o almeno di pari valore, e della formazione specifica di cui alla lettera b), preferibilmente post universitaria; la complessità è valutata ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera oo) del decreto legislativo n. 50 del 2016;
11. Per i lavori di importo inferiore a euro 3.000.000, in caso di accertata carenza tra i dipendenti di ruolo o tra i dipendenti in servizio, di soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 10, purché si tratti di lavori che non rivestono carattere di complessità, secondo la definizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera oo) del decreto legislativo n. 50 del 2016, può essere nominato responsabile di progetto, il responsabile dell'ufficio tecnico o della struttura corrispondente. Qualora non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare, anche se di profilo amministrativo, previa costituzione di adeguato ufficio di supporto tecnico, ai sensi dell'articolo 36.
12. Per i contratti pubblici di servizi e forniture il responsabile di progetto è in possesso di un titolo di studio nelle materie attinenti all'oggetto del contratto e degli altri requisiti di cui al comma 9, tenuto conto di quanto specificato di seguito:
a) per contratti di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, il responsabile di progetto è in possesso di una esperienza professionale o anzianità di servizio adeguata di almeno due anni, almeno di un diploma di maturità, rilasciato da un istituto superiore di secondo grado e di una formazione specifica ai sensi del comma 9, con obbligo di aggiornamento periodico, secondo quanto stabilito ai sensi del comma 18;
b) per contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore alla soglia comunitaria di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e inferiore a euro 1.000.000, il responsabile di progetto è in possesso di esperienza professionale o anzianità di servizio specifica, di almeno tre anni, nell'ambito della pianificazione e gestione dei processi di approvvigionamento, anche telematici e del possesso almeno di un diploma di maturità, rilasciato da un istituto superiore di secondo grado oppure della laurea triennale e di pari esperienza o anzianità di servizio specifica di almeno un anno e, in ogni caso, della formazione specifica di cui alla lettera a);
c) per contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore a euro 1.000.000 e inferiore a euro 3.000.000, il responsabile di progetto è in possesso di esperienza professionale o anzianità di servizio specifica, di almeno cinque anni, nell'ambito della pianificazione e gestione dei processi di approvvigionamento, anche telematici, di un diploma di laurea magistrale o specialistica attinente al contratto e, in ogni caso, della formazione specifica di cui alla lettera a);
d) per contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore a euro 3.000.000 o di particolare complessità che richiede competenze specialistiche, anche tenuto conto delle specifiche categorie di prodotti o servizi da acquisire, è richiesta una esperienza professionale o anzianità di servizio adeguata nella gestione di progetti almeno di pari valore o di pari complessità, e del titolo di studio e della formazione specifica di cui alla lettera c).

13. Per servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria si applica il comma 11, in quanto compatibile.
14. Le soglie di importo indicate nel presente articolo sono riferite all'importo posto a base di gara dei lavori, dei servizi e delle forniture.
15. L'atto di nomina del responsabile di progetto indica l'inquadramento professionale, il tipo di formazione, il livello di conoscenze e competenze, in funzione sia del titolo di studio e degli altri titoli di qualificazione, sia dell'esperienza professionale e le specifiche capacità organizzative e di coordinamento, tenuto conto della complessità e del valore del contratto da gestire.
16. Per lavori, servizi e forniture l'incarico di responsabile del procedimento per fasi di svolgimento del processo attuativo del contratto pubblico ai sensi del comma 2, è conferito ad un dipendente, di ruolo o in servizio, in possesso di titolo di studio e requisiti di professionalità adeguati, in relazione ai compiti per cui è nominato, tenuto conto delle competenze ed esperienze maturate nel settore cui si riferisce l'intervento. Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento è un dipendente con formazione in materie giuridico-amministrative, economiche o equipollenti ed elevata competenza nel settore della contrattualistica pubblica.
17. Il nominativo del responsabile di progetto è indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara per l'affidamento del contratto di lavori, servizi, forniture o, nelle procedure in cui non vi sia bando o avviso con cui si indice la gara, nell'invito a presentare un'offerta, unitamente al nominativo del responsabile del procedimento per la fase di affidamento, se nominato.
1. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavori pubblici, di concerto con l'Assessore competente in materia di personale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge sono adottate linee guida in materia di qualificazione del responsabile di progetto, anche attraverso l'istituzione di un albo dei responsabili di progetto qualificati e l'indicazione dei livelli di formazione richiesti in relazione al valore e all'importanza del contratto pubblico e delle relative modalità di aggiornamento dello stesso, al fine di garantire forme di accreditamento per la gestione del progetto di sviluppo e realizzazione dei contratti pubblici.
19. Fatto salvo quanto previsto ai commi 11 e 13, nel caso in cui l'organico della stazione appaltante presenti carenze accertate e in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della qualifica professionale e delle competenze necessarie per lo svolgimento dei compiti di responsabile di progetto o di responsabile del procedimento per fasi, l'amministrazione aggiudicatrice può ricorrere all'esercizio associato delle funzioni o all'avvalimento, ai sensi dell'articolo 49, nel rispetto delle regole sulla qualificazione del responsabile di progetto.
20. Le stazioni appaltanti che non sono amministrazioni aggiudicatrici, in conformità ai principi della legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni, individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i compiti propri del responsabile di progetto, limitatamente al rispetto delle norme della presente legge e del decreto legislativo n. 50 del 2016, alla cui osservanza sono tenuti.

Art. 35
Funzioni e compiti del responsabile di progetto

1. Il responsabile di progetto costituisce il centro unitario per l'esercizio delle funzioni di pianificazione e controllo dei processi nell'ambito di un intervento e di misurazione e monitoraggio delle performance, anche attraverso il controllo, in ciascuna fase di attuazione dell'intervento, sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi.
2. Il responsabile di progetto, in relazione all'intervento, individua preventivamente le modalità organizzative e gestionali per svolgere un controllo effettivo sull'esecuzione delle prestazioni.
3. Nell'ambito dell'attività di controllo, il responsabile di progetto:
a) programma accessi diretti propri o del responsabile per fasi e del direttore dei lavori o del direttore dell'esecuzione e del coordinatore della sicurezza per l'esecuzione, sul luogo di esecuzione dell'intervento o sulla relativa documentazione;
b) dispone verifiche, anche non programmate, sull'effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative e compensative, alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, archeologica e di tutela della salute umana impartite dagli enti e dagli organismi competenti.
4. Il comma 3 si applica ai contratti di servizi e forniture, in quanto compatibile.
5. Gli esiti delle attività di controllo svolte ai sensi del presente articolo, illustrate in una apposita relazione, costituiscono obiettivo strategico nell'ambito del piano della performance organizzativa dei soggetti interessati e, conseguentemente, di tali esiti si tiene conto in sede di valutazione dell'indennità di risultato. La valutazione di tale attività di controllo da parte dei competenti organismi di valutazione incide anche sulla corresponsione degli incentivi di cui all'articolo 113 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
6. Il responsabile di progetto, svolge i compiti previsti dalla presente legge e dal decreto legislativo n. 50 del 2016 e dai relativi atti attuativi, coordina i responsabili del procedimento per fasi, se nominati e, nel caso in cui non abbia qualifica dirigenziale, ne propone la nomina al dirigente della unità organizzativa competente.
7. Il responsabile di progetto che non riveste la qualifica dirigenziale, propone l'adozione dei provvedimenti amministrativi al dirigente della unità organizzativa competente.
8. Per la progettazione dei lavori il responsabile di progetto redige il documento di indirizzo della progettazione, che fornisce indirizzi in ordine agli obiettivi generali da perseguire, alle strategie per raggiungerli, alle esigenze e ai bisogni da soddisfare, fissando i limiti finanziari da rispettare e indicando i possibili sistemi di realizzazione da impiegare.
Art. 36
Attività di supporto

1. Il responsabile di progetto svolge i propri compiti con il supporto di un team, costituito prioritariamente dai dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice.
2. Nel caso di appalti di particolare complessità in relazione all'opera da realizzare o alla specificità della fornitura o del servizio, che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche non rinvenibili all'interno dell'amministrazione, il responsabile di progetto propone alla stazione appaltante di affidare appositi servizi a supporto dell'intera procedura o di parte di essa, da individuare sin dai primi atti programmatori, previa attestazione del dirigente sulle accertate carenze in organico. I servizi di supporto all'attività del responsabile di progetto sono affidati, con le procedure previste dal decreto legislativo n. 50 del 2016, ai soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale, dotati di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali, come previsto dall'articolo 34, comma 4 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016, assicurando comunque il rispetto dei principi di pubblicità e di trasparenza. Agli affidatari dei servizi di supporto di cui al presente comma si applicano le incompatibilità di cui all'articolo 31, comma 11, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici, allo scopo di migliorare la qualità della progettazione e della programmazione complessiva, possono, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa, istituire una struttura stabile a supporto del responsabile di progetto, anche alle dirette dipendenze del vertice di riferimento. Con la medesima finalità, nell'ambito della formazione obbligatoria, le amministrazioni aggiudicatrici organizzano attività formativa specifica per tutti i dipendenti che hanno i requisiti di inquadramento idonei al conferimento dell'incarico di responsabile del progetto, anche in materia di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture.

Capo III
Attività contrattuale e semplificazione
Art. 37
Commissione giudicatrice

1. Nelle procedure di aggiudicazione dei contratti di appalto e di concessione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'articolo 95 del decreto legislativo n. 50 del 2016, ai fini della nomina dei componenti della commissione di gara, la Regione istituisce e gestisce l'Albo telematico dei commissari di gara, suddiviso per categorie di specializzazione, a cui le stazioni appaltanti hanno accesso libero e diretto.
2. Per i contratti di cui al comma 1 di importo superiore alle soglie indicate nell'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 o che presentano particolare complessità ai sensi dell'articolo 77 del medesimo decreto legislativo, le amministrazioni aggiudicatrici, nel rispetto dei principi di rotazione, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, selezionano, con modalità informatica, nell'albo telematico, mediante pubblico sorteggio da una lista di almeno dieci candidati idonei, i commissari in possesso di comprovata professionalità ed esperienza, maturate nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.
3. Per i contratti di cui al comma 1 di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 la stazione appaltante può nominare commissari interni, nel rispetto del principio di rotazione, tenuto conto della loro comprovata professionalità ed esperienza, maturate nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità o, comunque, se ricorrono esigenze oggettive e comprovate, anche connesse alla particolare complessità dell'intervento, la stazione appaltante seleziona dall'albo telematico, con le modalità e nel rispetto dei principi di cui al comma 2, i commissari, diversi dal presidente.
4. L'albo telematico dei commissari di gara è gestito e aggiornato secondo criteri e modalità individuati con apposito decreto del Presidente della Regione, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Ai fini dell'iscrizione nell’albo, i soggetti interessati, liberi professionisti, professori universitari e dipendenti pubblici di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d) della presente legge e all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), devono essere in possesso di requisiti di compatibilità e moralità, e di comprovata competenza e professionalità nella specifica categoria di specializzazione di iscrizione. I soggetti iscritti comunicano tempestivamente le variazioni intervenute rispetto alle informazioni inserite nell'albo.

5. Alla commissione giudicatrice è affidata la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico. La commissione può, inoltre, valutare la congruità delle offerte risultate anormalmente basse ai sensi dell'articolo 97, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016, se previsto espressamente nel provvedimento di nomina o negli atti di gara. In casi particolari, adeguatamente motivati, per i contratti di cui al comma 3, possono essere demandate alla commissione anche le funzioni di seggio di gara per l'esame e la verifica della documentazione amministrativa dei candidati o dei concorrenti, ai fini dell'ammissione alla gara.
6. La commissione, costituta da un numero dispari di componenti, non superiore a cinque, per i contratti sottosoglia comunitaria, può essere presieduta da un dirigente della stazione appaltante e, in caso di mancanza in organico, da un funzionario della stazione appaltante incaricato di funzioni apicali, nominato dall'organo competente, secondo le regole ordinamentali di ogni singola stazione appaltante.
7. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico dell'intervento tra le somme a disposizione della stazione appaltante. I compensi e i rimborsi dei commissari esterni alla stazione appaltante sono stabiliti con il decreto di cui all'articolo 77, comma 10, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
8. Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'albo di cui al comma 1, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.
9. Si applicano ai commissari i divieti, le incompatibilità e le condizioni di cui all'articolo 77, commi 4, 5, 6, 7, 9 e 11, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
10. Il presente articolo non si applica alle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto o concessioni effettuate dagli enti aggiudicatori che non siano amministrazioni aggiudicatrici quando svolgono una delle attività previste dagli articoli da 115 a 121 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Art. 38
Ufficiale rogante

1. Nelle amministrazioni del sistema Regione, i contratti stipulati mediante forma pubblica amministrativa sono ricevuti dall'ufficiale rogante con modalità elettronica, prescritta dall'articolo 32, comma 14, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e nell'osservanza delle modalità stabilite dalla legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento del notariato e degli archivi notarili), in quanto applicabili.
2. Nell'ambito del sistema Regione le funzioni di cui al presente articolo sono svolte dall'ufficiale rogante della Centrale regionale di committenza di cui all'articolo 46, per la stipulazione dei contratti di appalto o di concessione.
3. L'ufficiale rogante è necessariamente un funzionario diverso da quello che firma il contratto e che impegna ufficialmente l'amministrazione.
4. L'incarico di ufficiale rogante è conferito a dipendenti con qualifica dirigenziale o inquadrati come funzionari di categoria D area giuridico-amministrativa da almeno tre anni. Con il provvedimento di nomina è individuato, inoltre, l'ufficiale rogante sostituto, con profilo professionale nella predetta area, che interviene in caso di assenza temporanea, di incompatibilità o di impedimento, anche imputabile ad esigenze organizzative, dell'ufficiale rogante titolare.
5. Costituiscono titoli di preferenza per il conferimento dell'incarico di ufficiale rogante titolare e di ufficiale rogante sostituto:
a) la laurea in giurisprudenza (vecchio ordinamento, specialistica o magistrale);

b) il pregresso espletamento di compiti attinenti alle funzioni di ufficiale rogante o inerenti, comunque, alla contrattualistica pubblica.
6. La Regione, nell'ambito delle risorse annualmente destinate alle attività formative, promuove percorsi formativi, informativi e di aggiornamento, volti a qualificare e potenziare le funzioni di cui al presente articolo e stipula polizze assicurative a copertura dei rischi derivanti dall'esercizio delle funzioni di ufficiale rogante.
7. Le disposizioni del presente articolo possono essere applicate anche dalle altre stazioni appaltanti, secondo il proprio ordinamento.

Art. 39
Linee guida e codice regionale
di buone pratiche

1. La Giunta regionale approva, con propria deliberazione, linee guida, documentazione standard, capitolati speciali e schemi di contratto, in coerenza con le linee guida e con i bandi tipo dell'ANAC, anche a ridotto impatto ambientale, relativi a specifiche tipologie di appalto, predisposti dalla Centrale regionale di committenza di cui all'articolo 46, d'intesa con l'Osservatorio di cui all'articolo 21, in collaborazione con gli altri soggetti interessati, con l'indicazione dei parametri utili alla valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo o sulla base del prezzo o costo fisso e alla valutazione della congruità delle offerte anormalmente basse.
2. Le linee guida di cui al comma 1 forniscono, inoltre, indicazioni sul rispetto degli obblighi vigenti in materia di acquisti verdi, al fine di garantire una sensibile riduzione nella produzione di rifiuti e di incentivare l'utilizzo dei materiali locali la cui produzione, estrazione o trasporto determini un minore impatto ambientale, e dei materiali di risulta provenienti da attività estrattive. Le linee guida forniscono indicazioni sulla valorizzazione dei parametri di responsabilità sociale, ambientale e fiscale delle imprese.
3. La Giunta regionale, con le modalità di cui al comma 1, approva il codice regionale di buone pratiche, che costituisce parte integrante del contratto d'appalto, rivolto a facilitare l'accesso delle micro e piccole e medie imprese agli appalti pubblici, che fornisce orientamenti sul modo in cui le stazioni appaltanti applicano la normativa sui contratti pubblici così da agevolare la partecipazione delle micro e piccole e medie imprese, con particolare riferimento alla suddivisione degli appalti in lotti, al pagamento diretto dei subappaltatori, alla fissazione di requisiti di qualificazione congrui e proporzionati e all'obbligo di motivazione del requisito del fatturato e al rispetto di criteri ambientali e sociali minimi, anche per contrastare il dumping sociale.

Art. 40
Pagamenti nei subappalti, nei subcontratti
di forniture e in casi particolari

1. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi, ai sensi dell'articolo 105, comma 21, del decreto legislativo n. 50 del 2016:
a) quando il subappalto ha ad oggetto, ai sensi dell'articolo 31, comma 8 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, e la redazione grafica degli elaborati progettuali;

b) nella pendenza della procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, secondo le determinazioni assunte dal tribunale competente per l'ammissione alla predetta procedura.
2. Fermo restando quanto stabilito al comma 1 e all'articolo 105, comma 13, del decreto legislativo n. 50 del 2016, la stazione appaltante nel capitolato speciale o nel bando di gara può indicare se intende corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite o, in alternativa, se sussiste obbligo all'appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Quando l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a suo favore.
3. Nel caso di pagamento diretto, l'appaltatore comunica alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.
4. Se ricorrano condizioni di crisi di liquidità finanziaria dell'appaltatore, accertate dalla stazione appaltante e comprovate da reiterati ritardi nei pagamenti dei subappaltatori o dei cottimisti, o anche dei diversi soggetti raggruppati o consorziati, nel caso di operatori economici con idoneità plurisoggettiva, per il contratto di appalto in corso può provvedersi, sentito l'appaltatore, anche in deroga alle previsioni del bando di gara, al pagamento diretto alle mandanti e alle società, anche consortili, in caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di professionisti, eventualmente costituito per l'esecuzione unitaria del contratto e al subappaltatore o al cottimista dell'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.
5. È sempre consentito alla stazione appaltante, anche per i contratti di appalto in corso, nella pendenza della procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, provvedere ai pagamenti dovuti per le prestazioni eseguite dalle eventuali imprese mandanti, nel caso di operatori economici con idoneità plurisoggettiva, e dalle società, anche consortili, eventualmente costituite per l'esecuzione unitaria del contratto e dal subappaltatore o dal cottimista.
6. È fatto obbligo, altresì, all'appaltatore e al subappaltatore di trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento a suo favore, ai sensi dell'articolo 15 della legge 11 novembre 2011, n. 180 (Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese), le fatture quietanzate relative ai pagamenti effettuati nei confronti degli esecutori in subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento dei lavori o delle forniture.
7. Nel caso di mancata trasmissione delle fatture quietanziate di cui al comma 6, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento, o quota parte dello stesso, a favore dell'appaltatore o del subappaltatore, senza che da questa sospensione possano derivare diritti a interessi o danni.
8. La liquidazione dello stato finale dei lavori in favore dell'appaltatore e del subappaltatore ha luogo previa esibizione delle fatture, debitamente quietanzate, relative ai pagamenti effettuati dall'appaltatore e dal subappaltatore nei confronti degli esecutori in subcontratto di forniture, le cui prestazioni devono essere pagate in base allo stato finale liquidato
Art. 41
Aspetti sociali e ambientali

1. Le stazioni appaltanti possono prevedere nel capitolato speciale o nel bando di gara o lettera di invito, tenuto conto della natura del contratto, l'inserimento tra gli elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo di cui all'articolo 95 del decreto legislativo n. 50 del 2016 o tra le condizioni di esecuzione dell'appalto, di misure volte a favorire l'assunzione di disoccupati di lunga durata o, comunque, di lavoratori svantaggiati, l'introduzione di azioni di formazione per i disoccupati e i giovani inoccupati, finalizzate all'acquisizione di competenze necessarie per la corretta esecuzione delle attività oggetto dell'appalto e l'assunzione di un numero di persone disabili superiore a quello stabilito dalla legislazione nazionale e l'applicazione di condizioni contrattuali più favorevoli per i lavoratori. Per l'individuazione dei lavoratori svantaggiati e delle persone con disabilità si rinvia, rispettivamente, al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 20 marzo 2013 e alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili).
2. Le stazioni appaltanti possono prevedere nel capitolato speciale o nel bando di gara o lettera di invito, compatibilmente con la natura del contratto, l'obbligo di assorbire ed utilizzare prioritariamente nell'esecuzione del contratto, qualora disponibili, i soci lavoratori o dipendenti del precedente appaltatore, a condizione che il numero dei lavoratori e la loro qualifica siano adeguati rispetto all'organizzazione di impresa dell'operatore economico aggiudicatario e alle esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste negli atti di gara. L'adeguatezza può essere valutata dall'aggiudicatario, previa informativa alla stazione appaltante, anche mediante procedure selettive.
3. Nei casi in cui è previsto l'impiego diretto di lavoratori, le stazioni appaltanti tengono conto, compatibilmente con la natura del contratto e con quanto previsto della presente legge, di misure per l'inserimento lavorativo di persone con disabilità, di disoccupati di lungo periodo e di lavoratori svantaggiati e adottano specifici indicatori di conformità agli elementi di sostenibilità ambientale prescelti in relazione all'efficienza richiesta agli esecutori di lavori, forniture e servizi. Le stazioni appaltanti tengono conto, inoltre, delle misure finalizzate a favorire ricadute occupazionali, e l'impiego di personale apprendista, ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), anche nella definizione degli elementi di valutazione dell'offerta. Le stazioni appaltanti tengono conto inoltre del benessere occupazionale, espresso nella qualità delle condizioni lavorative applicate alla manodopera utilizzata. La Giunta regionale definisce in merito idonei criteri.
4. Allo scopo di garantire la minimizzazione degli impatti ambientali e l'ottimizzazione dell'utilizzo di risorse non rinnovabili, nei capitolati speciali per le opere stradali i materiali da costruzione sono individuati, con preferenza, tra i materiali di scarto provenienti da cave ornamentali di granito e marmo, autorizzate o in regime di prosecuzione ai sensi della legge regionale 7 giugno 1989, n. 30 (Disciplina delle attività di cava), che hanno già ottenuto la regolare chiusura dei procedimenti di Valutazione di impatto ambientale (VIA) o di verifica, avviati ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge regionale 9 agosto 2002, n. 15 (Integrazioni e modifiche alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 7 (legge finanziaria 2002), alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 8 (legge di bilancio) e alla legge 24 aprile 2001, n. 6 (legge finanziaria 2001)), con esito positivo di compatibilità ambientale o di non assoggettamento a VIA.
5. L'utilizzo dei materiali di cui al comma 4, siano essi prodotti secondari o rifiuti di estrazione, come definiti dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117 (Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE), avviene, previa autorizzazione, a seguito di specifico trattamento ed a fronte di idonee caratteristiche litologiche e se dimostrata la coerenza con il progetto di coltivazione già approvato, con particolare riferimento alla sovrabbondanza del materiale rispetto ai volumi necessari per il progetto di riassetto ambientale approvato.
6. Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'articolo 95 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti, nella definizione degli elementi di valutazione dell'offerta, tengono conto anche di elementi di sostenibilità ambientale, quali, in particolare, il risparmio energetico, l'impiego di materiali la cui produzione, estrazione o trasporto determina un minore impatto ambientale, l'utilizzo di tecniche innovative ed ecocompatibili per l'approvvigionamento e lo smaltimento dei materiali, l'utilizzo di materiali riciclati, l'introduzione di elementi di bioedilizia e di tecniche di ingegneria naturalistica.
7. L'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 95 del decreto legislativo n. 50 del 2016, sulla base del miglior rapporto qualità prezzo è valutata, se ne ricorrano i presupposti, compatibilmente con la natura del contratto, sulla base delle esigenze ambientali, sociali e occupazionali di cui al presente articolo.

Art. 42
Lotta allo spreco alimentare e qualità
dei servizi di ristorazione collettiva

1. La Regione, con riferimento ai contratti pubblici per l'affidamento dei servizi di ristorazione collettiva, rientranti nell'Allegato IX del decreto legislativo n. 50 del 2016, nel rispetto dei principi dell'Unione europea promuove, nell'ambito degli stessi, azioni di contrasto allo spreco alimentare e il consumo di prodotti locali tipici, DOP e IGP, dei prodotti provenienti da operatori dell'agricoltura biologica e/o integrata, dell'agricoltura sociale e dei prodotti tradizionali, locali e a filiera corta, dando priorità a quelli di cui si garantisce l'assenza di organismi geneticamente modificati e il rispetto dei criteri ambientali minimi pertinenti di cui all'articolo 34 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e la qualità della formazione degli operatori. Con deliberazione di Giunta regionale, proposta dall'Assessore regionale dei lavori pubblici e di concerto con gli Assessori regionali dell'agricoltura e riforma agro-pastorale e della difesa dell'ambiente, sono stabilite le modalità di attuazione.
2. Ai sensi della presente legge, per servizi di ristorazione collettiva si intendono i servizi di ristorazione prescolastica, scolastica, universitaria, ospedaliera, delle strutture residenziali e semiresidenziali per anziani e di altre categorie svantaggiate, gestiti dalle amministrazioni aggiudicatrici o da soggetti privati in regime di concessione.
3. La Regione promuove la conclusione di accordi tra le amministrazioni aggiudicatrici titolari dei servizi di ristorazione collettiva e gli altri soggetti interessati, con cui sono disciplinate le modalità operative per promuovere il contrasto allo spreco alimentare e il consumo dei prodotti di cui al comma 1.
4. La Regione, nell'ambito delle risorse annualmente stanziate per le attività formative, promuove la sensibilizzazione gli utenti dei servizi di ristorazione collettiva sui temi del contrasto allo spreco alimentare e del consumo degli alimenti di cui al comma 1 attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione, e promuove percorsi formativi, informativi e di aggiornamento rivolti ai titolari di aziende agrituristiche e agli operatori dei servizi di ristorazione collettiva a vario titolo coinvolti e prevede incontri per lo scambio delle migliori pratiche tra i soggetti interessati.
5. In conformità a quanto disposto dall'articolo 59, comma 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), e dall'articolo 144 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le amministrazioni aggiudicatrici procedono all'aggiudicazione dei contratti pubblici di ristorazione collettiva con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, tenendo conto dei criteri di qualità, di tutela della salute e difesa dell'ambiente, di contrasto allo spreco alimentare, delle esigenze sociali e della promozione dello sviluppo locale sostenibile, con l'introduzione dei prodotti di cui al comma 1.
6. Per le finalità di cui al presente articolo la Giunta regionale promuove anche appositi protocolli d'intesa con le amministrazioni civili e militari dello Stato.


Art. 43
Sopralluogo

1. La stazione appaltante individua nel bando di gara o nella lettera di invito le modalità idonee a garantire l'assolvimento dell'obbligo di sopralluogo, in relazione alla tipologia del contratto. Nel sopralluogo assistito dal rappresentante della stazione appaltante l'obbligo in capo all'operatore economico si intende assolto quando interviene il rappresentante legale dello stesso o un suo direttore tecnico o altri soggetti diversi dal rappresentante legale o direttore tecnico, purché dipendenti del concorrente.

Art. 44
Soccorso istruttorio

1. Nei casi di mancanza, di incompletezza e di irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotti dai concorrenti in sede di gara, si applica la normativa statale. La regolarizzazione di tali elementi, documenti e dichiarazioni entro cinque giorni naturali e consecutivi non comporta l'applicazione di sanzioni.

Titolo VII
Razionalizzazione e qualificazione della committenza
Capo I
Razionalizzazione e qualificazione della committenza
Art. 45
Qualificazione delle stazioni appaltanti

1. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi su proposta del Presidente della Regione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della qualificazione delle stazioni appaltanti, sono definiti i requisiti necessari sulla base dei criteri di qualità, efficienza e professionalizzazione, tra cui, per le centrali di committenza, il carattere di stabilità delle attività e il relativo ambito territoriale, tenendo conto dei principi previsti dalla normativa statale vigente.

Art. 46
Centrale regionale di committenza

1. Al fine di garantire l'unitarietà della gestione nelle attività di aggregazione e centralizzazione della domanda, opera la Centrale regionale di committenza dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture quale struttura dell'Amministrazione regionale, di seguito denominata CRC RAS, che svolge le funzioni attribuite dalla Giunta regionale, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 47
Promozione dei sistemi e degli strumenti telematici

1. La Regione promuove e incentiva la diffusione, l'integrazione e l'utilizzo tra le amministrazioni aggiudicatrici di sistemi e strumenti telematici per l'acquisizione di beni, servizi e lavori finalizzati al miglioramento dell'efficienza, semplificazione e trasparenza amministrativa.
2. A tal fine, la Giunta regionale, previa intesa con l'ANCI Sardegna, approva un piano straordinario per l'utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT) nelle procedure di cui al comma 1 rivolto alle stazioni appaltanti dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b).
3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, la Regione promuove la conoscenza e l'utilizzo dei sistemi e degli strumenti telematici da parte delle imprese, anche attraverso la collaborazione con le associazioni di categoria.

Art. 48
Piattaforma telematica regionale di negoziazione

1. La Regione sviluppa e gestisce una piattaforma telematica di negoziazione per l'E-procurement e per lo svolgimento delle procedure aperte, ristrette e negoziate, e per le procedure telematiche di acquisto e di negoziazione previste dalla normativa nazionale e comunitaria.
2. La piattaforma telematica regionale è costituita quale articolazione del Sistema pubblico di connettività (SPC).
3. Le stazioni appaltanti che aderiscono alla piattaforma telematica regionale possono adottare il sistema di cui al comma 2 per l'effettuazione delle procedure di competenza.
4. La Regione, d'intesa con le amministrazioni aggiudicatrici e nell'ambito della piattaforma telematica di negoziazione, favorisce i processi di semplificazione delle procedure di acquisto mediante:
a) l'adozione di comuni regole procedurali utili a consentire la condivisione e l'interoperabilità dei sistemi informativi;
b) la condivisione dei servizi messi a disposizione dalla piattaforma telematica di negoziazione;
c) l'integrazione e l'interconnessione dei sistemi informativi e delle procedure ai fini dell'ottimizzazione dei procedimenti amministrativi, anche attraverso l'interscambio di informazioni utilizzabili da più amministrazioni aggiudicatrici;
d) l'interoperabilità con il sistema dell'Osservatorio regionale dei contratti pubblici.
5. Le specifiche tecniche necessarie a realizzare quanto previsto al comma 4 sono definite nelle linee guida approvate dalla Giunta regionale, su proposta degli Assessorati regionali competenti in materia di lavori pubblici e di enti locali, finanze e urbanistica.

Art. 49
Esercizio associato delle funzioni e avvalimento

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 37 del decreto legislativo n. 50 del 2016, dalla legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali), dalla legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema della autonomie locali della Sardegna), e dal titolo VIII, capo I, la Regione favorisce ed incentiva l'esercizio associato da parte degli enti locali delle funzioni amministrative e dei servizi in materia contrattuale, con particolare riferimento alle attività di:
a) consulenza in materia contrattuale, sportelli di informazione, profilo del committente;
b) programmazione dell'attività contrattuale;
c) responsabile di progetto e responsabile per fasi, e relative attività di supporto;
d) progettazione;
e) direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza, collaudo;
f) gestione dei contratti, controllo e vigilanza sull'esecuzione.
2..L'esercizio associato delle funzioni e dei servizi di cui al comma 1 può essere svolto:
a) mediante unione di comuni;
b) sulla base di apposita convenzione che prevede la costituzione di uffici comuni;
c) mediante la delega di funzioni degli enti partecipanti a favore di uno di essi, secondo il vigente ordinamento degli enti locali.
3. Quando l'esercizio associato ha ad oggetto le funzioni di responsabile di progetto o del responsabile per fasi o entrambe, il relativo incarico è svolto da uno dei dipendenti assegnati all'unione di comuni, al consorzio o all'ufficio comune, oppure da un dipendente dell'ente delegato.
4. La Regione considera l'esercizio associato delle funzioni elemento premiante per l'erogazione dei finanziamenti mediante i programmi di spesa regionali di cui al titolo II, capo I, relativi ai lavori e alle opere pubbliche.
5. Al fine di incentivare la cooperazione tra enti pubblici per il perseguimento di obiettivi d'interesse pubblico e lo svolgimento di funzioni di servizio pubblico comune, le amministrazioni aggiudicatrici, per lo svolgimento delle attività in materia contrattuale, possono avvalersi degli uffici di altre amministrazioni ed enti in possesso di idonea organizzazione amministrativa e strumentale.
6. Il rapporto di avvalimento è disciplinato da apposita convenzione e può riguardare:
a) le funzioni di responsabile di progetto, ai sensi degli articoli 34 e 35;
b) il supporto al responsabile di progetto, ai sensi dell'articolo 36;
c) le funzioni di responsabile del procedimento per fasi di cui all'articolo 34, comma 2;
d) l'espletamento delle procedure di gara, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 37 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e dall'articolo 45;
e) la progettazione, la direzione dei lavori o la direzione dell'esecuzione del contratto e il coordinamento della sicurezza, e il collaudo.
7. Nella convenzione sono definite, in particolare, le relative responsabilità e le modalità di erogazione degli incentivi dovuti al personale dell'ufficio avvalso per lo svolgimento delle attività incentivabili, ai sensi dell'articolo 113 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Titolo VIII
Misure a tutela della sicurezza degli immobili pubblici
Capo I
Misure a tutela della sicurezza degli immobili pubblici
Art. 50
Fascicolo degli immobili pubblici

1. È istituito, relativamente a ciascun immobile pubblico, il fascicolo degli immobili pubblici. Tale fascicolo è redatto e aggiornato con cadenza non superiore a cinque anni e tenuto a cura del rappresentante legale dell'ente pubblico proprietario. Sul fascicolo sono annotate le informazioni relative all'immobile di tipo identificativo, progettuale, strutturale, impiantistico, ambientale, con l'obiettivo di pervenire ad un idoneo quadro conoscitivo a partire, se possibile, dalle fasi di costruzione dello stesso, e sono registrate le modifiche apportate rispetto alla configurazione originaria, con particolare riferimento alle componenti statiche, funzionali e impiantistiche.
2. La predisposizione del fascicolo, debitamente aggiornato, è presupposto del rilascio di autorizzazioni o certificazioni di competenza comunale o di altri enti, relative all'intero immobile o a singole parti dello stesso. In occasione di compravendite o locazioni l'ente proprietario fornisce all'acquirente o al conduttore i dati e le informazioni contenute nel fascicolo del fabbricato.
3. Alla compilazione del fascicolo dell'immobile pubblico provvede un tecnico abilitato dell'ente proprietario, in possesso di adeguata competenza e professionalità, sulla base della documentazione tecnico-amministrativa nella disponibilità dello stesso ente ovvero, qualora necessario, previa acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi, di indagini e rilievi.
4. Nel caso in cui l'organico dell'ente presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso di adeguata competenza e professionalità necessaria per lo svolgimento delle attività di cui al presente titolo, secondo quanto attestato dal dirigente competente; tali attività possono essere affidate, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo n. 50 del 2016 e della presente legge, utilizzando preferibilmente l'elenco di cui all'articolo 23.
5. Gli uffici pubblici garantiscono forme di cooperazione applicativa, previa sottoscrizione di protocolli, per l'acquisizione, con modalità elettronica, della documentazione tecnico-amministrativa necessaria alla predisposizione del fascicolo dell'immobile pubblico.

Art. 51
Dichiarazione di conformità

1. All'atto di predisporre il fascicolo dell'immobile e in occasione di ogni suo aggiornamento, il tecnico preposto rilascia una dichiarazione concernente:
a) la conformità alla configurazione originaria, nel caso in cui l'immobile non abbia subito modifiche sostanziali, sotto il profilo sia strutturale e funzionale, sia impiantistico;
b) nel caso siano state apportate modifiche sostanziali rispetto alla configurazione originaria dell'immobile, l'insussistenza di situazioni di pregiudizio alla stabilità e all'idoneità statico-funzionale e impiantistica dell'edificio.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 non è resa in assenza della disponibilità della documentazione ritenuta necessaria e non acquisibile e la relativa carenza è comunicata all'ente proprietario.
Art. 52
Schema tipo del fascicolo del fabbricato

1. Nel fascicolo dell'immobile pubblico sono riportate informazioni di natura identificativa, progettuale, strutturale, impiantistica, ambientale relative all'edificio, e le modifiche apportate rispetto alla fisionomia originaria.
2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge gli enti proprietari provvedono ad acquisire ogni elemento informativo propedeutico alla compilazione del fascicolo di ciascun fabbricato del proprio patrimonio immobiliare e, nello stesso termine, con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di lavori pubblici, è approvato lo schema tipo del fascicolo di fabbricato e sono indicati, inoltre, i contenuti e le modalità di redazione e di aggiornamento dello stesso.
3. Entro tre mesi dalla pubblicazione del decreto di cui al comma 2, gli enti proprietari provvedono agli adempimenti previsti nel presente titolo.

Titolo IX
Disposizioni finanziarie, transitorie e finali
Capo I
Disposizioni finanziarie, transitorie e finali
Art. 53
Norme transitorie e finali

1. Le disposizioni della presente legge si applicano, in quanto compatibili, alle concessioni di lavori e alle concessioni di servizi di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, e successive modifiche ed integrazioni.
2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore e, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure e ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

3. Per la disciplina di ogni materia non regolata dalla presente legge, si rinvia al decreto legislativo n. 50 del 2016, e successive modifiche ed integrazioni, e ai relativi atti attuativi, e ad ogni altra disposizione statale o dell'Unione europea in materia.

Art. 54
Abrogazioni

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogati:
a) l'articolo 17 della legge regionale 26 agosto 1988, n. 32 (Disciplina delle attribuzioni dei coordinatori generali, di servizio e di settore dell'Amministrazione regionale);
b) il comma 22 dell'articolo 20 della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4 (Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo);
c) la legge regionale 7 agosto 2007, n. 5 (Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto);
d) il comma 41 dell'articolo 8 della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008);
e) il comma 37 dell'articolo 1 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 1 (legge finanziaria 2009);
f) i commi 7 e 11 dell'articolo 7 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale);
g) i commi 1 e 2 dell'articolo 3 della legge regionale 4 agosto 2011, n. 17 (Disposizioni varie in materia di realizzazione e finanziamento di opere pubbliche e relative all'interruzione della procedura di liquidazione dell'ESAF);
h) il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 23 maggio 2013, n. 12 (legge finanziaria 2013).
Art. 55
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (Buras).
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 13 marzo 2018

Pigliaru