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Legge regionale 12 luglio 2005, n. 10

Norme sul trasferimento del personale dei soggetti gestori dei servizi idrici regionali al servizio idrico integrato, in attuazione del comma 3 dell’articolo 12 della Legge 5 gennaio 1994, n. 36, e dell’articolo 16 della legge regionale 17 ottobre 1997, n. 29, modificata con legge regionale 7 maggio 1999, n. 15.
Fonte: Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna n. 22 del 15 luglio 2005

LEGGE REGIONALE 12 luglio 2005, n. 10

Norme sul trasferimento del personale dei soggetti gestori dei servizi idrici regionali al servizio idrico integrato, in attuazione del comma 3 dell’articolo 12 della Legge 5 gennaio 1994, n. 36, e dell’articolo 16 della legge regionale 17 ottobre 1997, n. 29, modificata con legge regionale 7 maggio 1999, n. 15.

Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Regione promulga
la seguente legge:

Art.1
Trasferimento del personale
al soggetto gestore
1. Il personale dipendente dei comuni, dei consorzi tra enti locali, delle aziende speciali istituite dagli enti locali, dei soggetti gestori dei servizi idrici nel territorio regionale costituiti in forma di società per azioni a totale partecipazione pubblica che, alla data di approvazione della presente legge, risultava adibito ai servizi idrici nel territorio regionale, è trasferito al gestore affidatario del servizio idrico integrato nel numero e secondo le qualifiche risultanti dagli atti di ricognizione adottati da ciascun soggetto gestore e certificati dal rappresentante legale.
2. Il personale trasferito è inquadrato dal gestore affidatario con le garanzie dell’articolo 2112 del Codice civile, facendo esclusivo riferimento alla posizione giuridica ricoperta nell’ente di provenienza; in ogni caso allo stesso personale, nell’applicazione del contratto collettivo di lavoro delle aziende pubbliche del settore di riferimento, è garantito un trattamento economico non inferiore a quello corrisposto dall’ente di provenienza all’atto del trasferimento.
3. L’ente di provenienza provvede alla liquidazione di tutti i crediti esigibili che il prestatore di lavoro ha maturato all’atto del trasferimento.
4. Il personale trasferito ha facoltà di esercitare l’opzione di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo
5 della Legge 8 agosto 1991, n. 274, e successive modificazioni, per il mantenimento del trattamento previdenziale goduto presso l’ente di appartenenza.

Art.2
Trasferimento del personale dell’ESAF
1. Il personale di ruolo dell’ESAF è trasferito alle dipendenze dell’ESAF Spa e quindi al nuovo soggetto gestore del servizio idrico integrato.
2. Al personale di cui al comma 1 si applica il contratto collettivo di lavoro di maggior favore delle aziende pubbliche del settore di riferimento, osservando l’articolo 37 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, e salvaguardando, comunque, il trattamento più favorevole. Sino all’applicazione del predetto contratto continua ad applicarsi quello già applicato presso l’ente cedente, ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile. L’eventuale differenza tra il trattamento economico in godimento e quello spettante per effetto del nuovo inquadramento è conservata con assegno personale non riassorbibile; nel trattamento predetto è inclusa la retribuzione accessoria la quale tuttavia non è cumulabile con analogo emolumento eventualmente spettante secondo la disciplina del nuovo contratto collettivo. Con accordo quadro tra l’ESAF Spa e le organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell’articolo 60 della legge regionale n. 31 del 1998 è stabilita una
specifica disciplina a salvaguardia degli istituti normativi ed economici previsti nel contratto collettivo regionale.
3. Il personale trasferito ai sensi del comma 2 può presentare istanza, entro il periodo di sei mesi decorrenti dalla data di cessazione dell’ESAF, di inquadramento nei ruoli ordinari dell’Amministrazione regionale o degli enti di cui alla legge regionale n. 31 del 1998, nonché nell’ARPAS e nell’Ente foreste della Sardegna. Alla valutazione delle domande si provvede con deliberazione della Giunta regionale nei limiti delle dotazioni organiche delle categorie esistenti, tenendo conto della possibilità di acquisire figure professionali in relazione a specifici fabbisogni e della essenzialità dei servizi da garantire. I criteri di valutazione sono definiti dalla Giunta medesima, previa consultazione delle organizzazioni sindacali. Non operano, ai fini della definizione delle domande, le limitazioni di cui all’articolo 15 della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7 (finanziaria 2005).
4. Il personale dell’ESAF che, entro il 30 giugno 2006, maturi il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia per raggiunti limiti di età o risulti in possesso dei requisiti per l’ottenimento della pensione di anzianità è escluso dal trasferimento di cui al comma 2 a condizione che presenti domanda, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Detto personale è inquadrato, fino alla data di cessazione, nel ruolo ordinario dell’Amministrazione regionale o di uno degli enti elencati nell’articolo 69 della legge regionale n. 31 dei 1998, con la qualifica giuridica e con il trattamento economico, compresa la retribuzione di posizione, in atto alla data di cessazione dell’ESAF e con l’adeguamento, a decorrere dal nuovo inquadramento, ai successivi contratti collettivi di comparto. L’eventuale differenza tra il trattamento economico in godimento presso l’ente di provenienza e quello spettante per effetto del nuovo inquadramento è conservata come assegno personale non riassorbibile.
5. I dipendenti già iscritti all’INPDAP mantengono l’iscrizione al medesimo istituto previdenziale.
6. Ai dipendenti iscritti al fondo integrativo pensioni (FIP) dell’ESAF è assicurata la continuità del trattamento previsto dalle norme istitutive del medesimo fondo. A tal fine la gestione del FIP è trasferita, dalla data di soppressione dell’ente, al F.I.T.Q. costituito presso l’Amministrazione regionale. Ad esso, a cura della gestione liquidatoria dell’ESAF, sono trasferite le quote rivalutate dei contributi a carico dei dipendenti e dell’ente, nonché le risorse necessarie per corrispondere i trattamenti integrativi in atto alla predetta data. Lo stanziamento autorizzato dal comma 3 dell’articolo 5 della legge regionale n. 7 del 2005 a favore della gestione liquidatoria dell’ESAF è incrementato di euro 1.500.000 per l’anno 2005 e di euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2006 e 2007.

Art. 3
Garanzie a favore del personale in esubero
1. Il personale trasferito ai sensi dell’articolo 2 all’ESAF Spa, il quale risultasse in esubero, anche a seguito di ristrutturazioni aziendali deliberate dalla stessa società ovvero dai subentranti soggetti gestori successivamente all’affidamento del servizio idrico integrato, è assunto nei ruoli ordinari degli enti indicati nel comma 3 dell’articolo 2, dell’Ente foreste della Sardegna o dell’ARPAS ovvero dell’Amministrazione regionale.
2. Il personale medesimo è inquadrato nella categoria già rivestita all’atto del trasferimento all’ESAF Spa con il relativo trattamento retributivo e con l’applicazione, a decorrere dal nuovo inquadramento, dei contratti collettivi regionali successivamente intervenuti.
Il personale assegnato all’Ente foreste e all’ARPAS è inquadrato con la qualifica giuridica individuata secondo criteri di corrispondenza tra il contratto collettivo del comparto regionale e quello dell’ente di assegnazione e con l’attribuzione, a titolo di assegno personale, dell’eventuale differenza tra il trattamento retributivo in atto e quello relativo al nuovo inquadramento.
3. L’assunzione nei ruoli degli enti e della Regione sarà accompagnata da specifici percorsi formativi, secondo programmi definiti previo confronto con le organizzazioni sindacali rappresentative.

Art. 4
Norma transitoria
1. Il personale dipendente degli enti e dei soggetti gestori di cui agli articoli 1 e 2 adibito al servizio idrico integrato alla data di entrata in vigore della presente legge con contratti di lavoro a tempo determinato è mantenuto in servizio sino al 31 dicembre 2005 ovvero fino alla data di scadenza dei contratti se successiva.

Art. 5
Norma finanziaria
1. Gli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge sono valutati in euro 2.100.000 per l’anno 2005 e in Euro 3.000.000 per ciascuno degli anni 2006 e 2007; agli oneri per gli anni successivi si provvede mediante legge finanziaria.
2. Nel bilancio regionale per gli anni 2005, 2006 e 2007 sono apportate le seguenti variazioni:
In aumento UPB S08.014
Finanziamenti agli enti strumentali
2005 euro 1.500.000
2006 euro 2.000.000
2007 euro 2.000.000
UPB S02.045
Oneri per il trattamento economico dei dipendenti ivi compreso il salario accessorio
2005 euro 450.000
2006 euro 760.000
2007 euro 760.000
UPB S02.067
Oneri di fine rapporto
2005 euro 25.000
2006 euro 40.000
2007 euro 40.000
UPB S02.068
Versamenti dì contributi previdenziali
2005 euro 125.000
2006 euro 200.000
2007 euro 200.000
In diminuzione
UPB S03.006
Fondo per nuovi oneri legislativi di parte corrente
2005 euro 2.100.000
2006 euro 3.000.000
2007 euro 3.000.000
mediante riduzione delle sottoelencate voci della tabella A allegata alla legge regionale 21 aprile 2005 n.7 (legge finanziaria):
2005 voce 3) euro 1.630.000
voce 5) euro 470.000
2006 voce 5) euro 3.000.000
2007 voce 5) euro 3.000.000

Art. 6
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel BURAS.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 12 luglio 2005

Soru