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Legge regionale 12 luglio 2005, n. 11

Integrazioni e modifiche alla legge regionale 17 ottobre 1997, n. 29, sull’istituzione del servizio idrico integrato, in attuazione della Legge 5 gennaio 1994, n. 36.
Fonte: Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna n. 22 del 15 luglio 2005

LEGGE REGIONALE 12 luglio 2005, n. 11

Integrazioni e modifiche alla legge regionale 17 ottobre 1997, n. 29, sull’istituzione del servizio idrico integrato, in attuazione della Legge 5 gennaio 1994, n. 36.

Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Regione promulga
la seguente legge:

Art. l
Integrazioni alla legge regionale n. 29 del 1997
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 8 della legge regionale 17 ottobre 1997, n. 29, sono aggiunti i seguenti:
“3 bis. A decorrere dall’entrata in vigore della legge approvata dal Consiglio regionale in data 8 luglio 2005, a ciascuna delle province è riconosciuta, ai fini dell’esercizio delle rispettive prerogative nel consorzio obbligatorio denominato Autorità d’ambito, una quota di rappresentatività pari all’unità.
3 ter. E’ data facoltà all’assemblea dell’Autorità d’ambito di modificare le quote di rappresentatività degli enti locali ai fini della loro contribuzione al fondo di dotazione.”.

Art.2
Modifiche alla legge regionale n. 29 del 1997
1. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 11 della legge regionale n. 29 del 1997, sono soppresse le parole: “di cui almeno uno in rappresentanza degli enti locali compresi nel territorio di ciascuna provincia”.

Art. 3
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dalla Regione.

Cagliari, addì 12 luglio 2005

Soru