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Legge Regionale 25 luglio 2008, n.10

Riordino delle funzioni in materia di aree industriali.
LEGGE REGIONALE 25 luglio 2008, n.10

Riordino delle funzioni in materia di aree industriali.

Fonte: Supplemento Ordinario n. 4 al BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N. 24, del 28 luglio 2008

Il Consiglio Regionale
ha approvato
Il Presidente della Regione
promulga
la seguente legge:

Art. 1
Programmazione dello sviluppo
economico territoriale

1. La Regione, nell'esercizio delle proprie funzioni in materia di programmazione dello sviluppo economico territoriale, provvede, con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, su proposta dell'Assessore regionale dell'industria, a:
a) rideterminare, attraverso la riduzione o l'ampliamento, le aree industriali e le aree ecologicamente attrezzate sul territorio regionale, assicurando la partecipazione degli enti locali e dei soggetti interessati;
b) assicurare il coordinamento degli interventi per la realizzazione, l'ampliamento e il completamento delle aree ecologicamente attrezzate;
c) promuovere piani e progetti di sviluppo generale, con particolare riguardo alla riqualificazione ambientale e al riutilizzo delle aree produttive eventualmente dismesse;
d) promuovere l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 75 (Norma di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna concernente l'istituzione delle zone franche), attivando idonea procedura per l'istituzione di una zona franca in ciascuno degli ambiti previsti dal predetto decreto legislativo e promuovere analoga iniziativa perché tali disposizioni siano estese per l'istituzione di una zona franca nelle aree di competenza di tutti i consorzi industriali provinciali di cui all'articolo 3.
2. La Giunta regionale esercita il potere sostitutivo in caso di inadempienze e di inerzie degli enti locali e dei consorzi, relative agli adempimenti di cui alla presente legge, dalle quali possa derivare un grave pregiudizio agli interessi affidati alla cura della Regione. Il potere sostitutivo regionale è esercitato secondo i principi e con le modalità di cui all'articolo 9 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali), e alla presente legge.
3. Spettano alle province le funzioni di programmazione e di pianificazione per gli ambiti sovracomunali.
4. Le province esercitano le competenze loro spettanti in coerenza con gli indirizzi emanati dalla Regione e d'intesa con i comuni competenti per territorio, nel quadro degli strumenti di programmazione economica e di politica industriale provinciale.

Art. 2
Trasferimento di funzioni agli enti locali

1. In coerenza con la programmazione regionale e provinciale, nelle aree industriali di dimensione comunale spettano ai comuni le funzioni amministrative relative a:
a) la progettazione e la realizzazione di opere di urbanizzazione, infrastrutture e servizi, nonché di spazi pubblici destinati ad attività collettive;
b) l'acquisizione di aree, anche mediante procedure espropriative, la vendita, l'assegnazione e la concessione alle imprese di aree attrezzate per insediamenti produttivi;
c) la realizzazione e la gestione di impianti comuni per la fornitura di servizi;
d) la determinazione e la riscossione dei corrispettivi dovuti per i servizi di manutenzione delle opere e di gestione degli impianti;
e) la realizzazione e il recupero dei rustici e immobili industriali, la retrocessione di aree non utilizzate per nuove destinazioni a fini produttivi e per l'attuazione dei programmi di reindustrializzazione;
f) il riacquisto delle aree e degli stabilimenti industriali o artigianali, anche utilizzando le procedure e le agevolazioni previste dall'articolo 63 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), nel rispetto dei tempi previsti dalla legge o, per tempi inferiori, allorquando non si possano realizzare i progetti per i quali sono state assegnate le aree.
2. I comuni, dalla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano le competenze loro spettanti ai sensi del presente articolo nel quadro degli strumenti di programmazione economica e di politica industriale regionale e provinciale e in coerenza con i rispettivi piani urbanistici comunali.
3. Le funzioni di cui al presente articolo, nelle aree a dimensione sovracomunale, sono esercitate dai consorzi industriali di cui all'articolo 3.
4. I comuni facenti parte degli enti soppressi di cui alla tabella B possono entro sessanta giorni deliberare che le funzioni loro conferite dal comma 1 siano svolte dai consorzi industriali di cui all'articolo 3.
5. I comuni di Macomer e Borore fanno parte del Consorzio industriale provinciale di Nuoro dalla data della sua attivazione.
6. Dalla data di approvazione della presente legge i Comuni di Isili e Suni non fanno più parte del Consorzio per l'area industriale della Sardegna centrale di Nuoro. Gli stessi, entro i termini di cui al comma 4, possono deliberare che le funzioni loro conferite dal comma 1 siano svolte dai consorzi industriali provinciali competenti per territorio.

Art. 3
Funzioni dei consorzi industriali provinciali

1. In ciascun ambito provinciale la gestione delle aree industriali aventi dimensione sovracomunale, di cui alla tabella A, è affidata ad un consorzio costituito ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) fra la provincia e i comuni nel cui territorio insistono le aree interessate.
2. I consorzi di cui al comma 1 vengono denominati "Consorzi industriali provinciali".
3. I consorzi industriali provinciali esercitano nelle aree ad essi affidate le funzioni di cui all'articolo 2 e tutte le altre funzioni previste dalla legge finalizzate a favorire lo sviluppo e la valorizzazione delle imprese industriali.
4. I consorzi industriali esercitano le proprie funzioni in coerenza con la programmazione regionale e in un rapporto di collaborazione con gli organismi operativi regionali per le politiche industriali.
5. Nelle aree gestite dai consorzi i singoli comuni che fanno parte del consorzio ai sensi del comma 1 e quelli eventualmente ammessi ai sensi dell'articolo 2, commi 4 e 5, continuano ad esercitare le funzioni di pianificazione urbanistica ciascuno per il proprio territorio. Gli statuti disciplinano le modalità con cui il consorzio propone ai singoli comuni adeguamenti degli strumenti urbanistici al fine di coordinarli e renderli coerenti con le finalità del consorzio.
6. Ai sensi dell'articolo 172, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), gli impianti acquedottistici, fognari e di depurazione gestiti dagli enti soppressi, ovvero da altri consorzi o enti pubblici, sono trasferiti in concessione d'uso al gestore del servizio idrico integrato dell'Ambito territoriale ottimale unico della Sardegna.
7. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta congiunta degli Assessori dell'industria, dei lavori pubblici e della difesa dell'ambiente, è approvato il piano dei trasferimenti di cui al comma 6.
8. La conduzione degli impianti per la gestione dei rifiuti ed i servizi relativi sono disciplinati dalla normativa regionale da emanare in attuazione dell'articolo 199 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
9. Nella fase transitoria e sino alla emanazione della specifica normativa regionale le funzioni di conduzione degli impianti per la gestione dei rifiuti ed i servizi relativi sono assegnate ai nuovi consorzi industriali provinciali.

Art. 4
Organi dei consorzi industriali provinciali

1. Sono organi del consorzio industriale provinciale:
l'assemblea generale, il consiglio di amministrazione, il presidente e il collegio dei revisori dei conti.
2. L'assemblea generale è composta dal sindaco di ciascun comune facente parte del consorzio o da un suo delegato, dal presidente della provincia nel cui territorio si trova il consorzio o da un suo delegato e da un rappresentante nominato dalla provincia fra gli imprenditori operanti nell'ambito provinciale sulla base di una terna di nomi proposta dalla Camera di commercio competente per territorio.
3. Il consiglio di amministrazione di ciascun consorzio è composto da un massimo di cinque membri eletti fra componenti dell'assemblea generale, di cui al comma 2, compreso il Presidente: il rappresentante della provincia, il rappresentante degli imprenditori ed un massimo di tre componenti dei comuni le cui aree ricadono nel consorzio.
4. Il consiglio di amministrazione dei consorzi costituiti sino a cinque soggetti coincide con l'assemblea generale.
5. Il presidente dei consorzi industriali è eletto dall'assemblea generale tra i suoi componenti, con le modalità previste dallo statuto.
6. Il collegio dei revisori dei conti è eletto dall'assemblea.
7. I consorzi industriali provinciali deliberano alla chiusura dell'esercizio il pareggio di bilancio della gestione del consorzio stesso ponendo a carico dei consorziati il ripiano delle eventuali perdite.
8. I consorzi industriali provinciali non possono costituire nuove società o acquistare partecipazioni, anche di minoranza, in società di ogni tipo, se non nei casi previsti dalla legge.
9. Al Presidente del consorzio industriale provinciale è attribuita un'indennità non superiore al cinquanta per cento di quella prevista per il sindaco del comune capoluogo. Ai componenti il consiglio di amministrazione è attribuito un gettone di presenza di importo non superiore a quello riconosciuto ai componenti del consiglio provinciale. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un componente del consiglio di amministrazione può superare un quarto dell'indennità massima prevista per il presidente del consorzio.

Art. 5
Disposizioni per l'attivazione

dei consorzi industriali provinciali
1. I consorzi industriali provinciali subentrano ai consorzi di cui alla tabella A nella titolarità dei beni strumentali all'esercizio delle funzioni di pubblica utilità e quelle previste dai precedenti articoli 2 e 3. Ad essi è inoltre attribuita la titolarità dei beni derivanti dal completamento delle procedure di liquidazione adottate ai sensi della presente legge nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 36 dello statuto degli attuali consorzi industriali. Gli enti di cui all'articolo 3 svolgono le funzioni e le attività loro conferite a partire dalla data di insediamento dell'assemblea generale.
2. In sede di prima applicazione della normativa, il presidente della provincia competente per territorio, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, convoca e presiede l'assemblea generale per la elezione degli organi previsti all'articolo 4.
3. In sede di prima applicazione il presidente e il consiglio di amministrazione sono eletti ai sensi dell'articolo 20 dello statuto tipo dei consorzi per lo sviluppo industriale della Sardegna, approvato con decreto dell'Assessore dell'industria n. 115/1998, per quanto compatibile.
4. Gli organi dei consorzi di cui alla tabella A, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, operano per la sola ordinaria amministrazione sino alla costituzione dei nuovi organi e in tale momento cessano automaticamente dalla carica.
5. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge i consorzi industriali provinciali, con deliberazione dell'assemblea generale, di cui al comma 2 dell'articolo 4, adottano lo statuto consortile.
6. Lo statuto è adottato sulla base di uno schematico generale predisposto con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore dell'industria, previo parere della Commissione consiliare competente. Lo statuto disciplina, in conformità con la legislazione in materia di enti locali e nel rispetto delle previsioni della presente legge, le modalità di funzionamento di ciascun organo consortile e le specifiche attribuzioni oltre a quelle di legge, nonché le modalità di nomina e le attribuzioni del direttore generale del consorzio.
7. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i consigli degli enti locali costituenti i consorzi industriali provinciali, con la deliberazione di cui all'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000, approvano lo statuto consortile, proposto dai consorzi industriali provinciali.
8. Dalla data di insediamento degli organi previsti all'articolo 4 fino all'esecutività di tutte le delibere di adozione dello statuto restano in vigore quelli previdenti in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge e di quelle degli articoli 31 e 114 del decreto legislativo n. 267 del 2000.
9. Al fine di procedere alla liquidazione delle quote degli enti e dei soggetti pubblici e privati non facenti parte dei nuovi consorzi industriali e dei beni dei consorzi non aventi finalità pubblica, nonché al riordino ed alla razionalizzazione delle società partecipate dai consorzi, il Presidente della Regione nomina, con proprio decreto, un collegio di liquidatori, uno dei quali indicato dalla Regione, uno indicato dalla provincia ed uno indicato dal nuovo consorzio in rappresentanza dei comuni individuato tra il personale dipendente delle relative amministrazioni. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore dell'industria, previo parere della Commissione consiliare competente, entro il trentesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge, impartisce al collegio dei liquidatori apposite direttive sui tempi e le modalità della procedura liquidatoria. Il collegio dei liquidatori provvede, entro novanta giorni dall'insediamento del nuovo consorzio, alla presentazione di un piano di liquidazione alla Giunta regionale per la sua approvazione. Il piano di liquidazione deve essere attuato entro i successivi novanta giorni.

Art. 6
Personale degli enti

1. Il personale in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data del 20 dicembre 2007 presso gli enti soppressi ai sensi della presente legge è trasferito agli enti che subentrano nelle medesime funzioni, con i criteri e le modalità di cui ai commi successivi.
2. Al personale di cui al comma 1 si applica il contratto collettivo di lavoro previsto per gli enti locali. L'inquadramento avviene con le garanzie dell'articolo 2112 del Codice civile facendo riferimento alla posizione giuridica ricoperta nell'ente di provenienza.
3. Al personale di cui al comma 1 viene garantito, con esclusione del personale con qualifica dirigenziale, mediante accordo quadro promosso dall'Assessorato regionale dell'industria con le organizzazioni sindacali, un trattamento economico non inferiore a quello corrisposto dal consorzio all'atto del trasferimento. L'eventuale differenza fra il trattamento economico in godimento e quello spettante per effetto del nuovo inquadramento è conservata con assegno personale non riassorbibile.
4. Al personale con qualifica dirigenziale, qualora non acconsentisse all'inquadramento di cui al comma 2, si applicano le disposizioni del contratto collettivo di lavoro di categoria relative ai casi di ristrutturazione e organizzazione.
5. Al fine di favorire l'esodo, il personale con qualifica dirigenziale che abbia maturato almeno trentacinque anni di servizio utili agli effetti pensionistici, può richiedere ai consorzi provinciali in alternativa all'indennità supplementare di fine rapporto, il versamento dei contributi assicurativi dovuti agli enti previdenziali per gli anni intercorrenti fino al compimento del quarantesimo anno utile per il pensionamento. I contributi saranno commisurati all'ultimo trattamento economico in godimento del dirigente. Al personale con qualifica dirigenziale che abbia maturato i requisiti per il pensionamento, si possono applicare le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria relative alle ipotesi di ristrutturazione e organizzazione dei consorzi compresi gli istituti di incentivazione all'esodo.
6. Al personale non dirigente che abbia maturato i requisiti di legge per il pensionamento di anzianità alla data del trasferimento e chieda la risoluzione del rapporto di lavoro è corrisposta, a titolo di incentivazione, una indennità supplementare pari a tre mensilità della retribuzione fissa in godimento per ogni anno derivante dalla differenza tra sessantacinque anni e l'età anagrafica espressa in anni, posseduta alla cessazione del rapporto di lavoro, per un massimo di quattro anni.
7. Al personale delle società controllate dagli enti consortili esistenti e del soppresso Consorzio industriale di Macomer, in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge, è garantita la continuità del rapporto di lavoro presso le stesse società. In caso di cessione, liquidazione o ristrutturazione delle suddette società ai sensi dell'articolo 5 si fa riferimento alle garanzie previste dall'articolo 2112 del Codice civile.
8. Il personale degli enti di cui alla tabella B è trasferito:
a) prioritariamente al comune o al nuovo consorzio provinciale di cui all'articolo 3 che subentra nelle funzioni dell'ente soppresso;
b) in subordine alle province.
9. Il personale degli enti di cui alla tabella A è trasferito:
a) prioritariamente ai nuovi consorzi i quali subentrano nelle medesime funzioni;
b) in caso di esubero rispetto alle dotazioni organiche dei nuovi enti ad uno dei comuni già facenti parte dei consorzi;
c) in ulteriore subordine alle province.
10. In deroga a quanto previsto dai commi 7 e 8, il personale addetto agli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione trasferiti in concessione d'uso al gestore del servizio idrico integrato è trasferito al gestore unico con il provvedimento di cui all'articolo 3, comma 7, della presente legge.
11. In deroga a quanto previsto dai commi 7 e 8, il personale addetto ai servizi di gestione dei rifiuti è trasferito agli enti di nuova istituzione e successivamente ai soggetti cui sarà attribuita la gestione dei relativi impianti in base alle norme regionali in materia di rifiuti, da emanare in attuazione dell'articolo 199 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
12. Per il personale in esubero degli enti consortili trasferito ai comuni e alle province ai sensi dei commi 7 e 8, l'Amministrazione regionale garantisce agli enti locali un trasferimento di risorse finanziarie sufficiente all'integrale copertura delle maggiori spese derivanti dai trasferimenti fino alla cessazione dei relativi rapporti di lavoro.
13. Le disposizioni del presente articolo si applicano integralmente anche al personale del soppresso consorzio di Macomer-Borore.
14. Al personale delle società costituite o partecipate, nei limiti indicati dall'articolo 4, comma 8, si applicano le medesime procedure di assunzione del personale previste per gli enti locali.

Art. 7
Norma transitoria

1. I commi 35, 36, 37, 39 e 40 dell'articolo 7 della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008), sono abrogati; rimangono comunque salvi gli effetti delle procedure attivate ai sensi dei medesimi commi.
2. In sede di prima applicazione, al fine di garantire il regolare avvio della fase di trasformazione dei nuovi soggetti, i direttori generali dei consorzi di cui alla tabella A rimangono in carica fino alla nomina del nuovo direttore generale.

Art. 8
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con gli stanziamenti disposti dall'articolo 7, comma 42, della legge regionale n. 3 del 2008 (UPB S06.03.029).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 25 luglio 2008

Soru