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Legge Regionale 29 ottobre 2008, n.15

Interventi urgenti conseguenti agli eventi alluvionali e di dissesto idrogeologico del mese di ottobre 2008
LEGGE REGIONALE 29 ottobre 2008, n. 15

Interventi urgenti conseguenti agli eventi alluvionali e di dissesto idrogeologico del mese di ottobre 2008

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N. 34 del 3 novembre 2008.

Il Consiglio Regionale
ha approvato
Il Presidente della Regione
promulga

la seguente legge

Art. 1
Interventi urgenti e autorizzazione di spesa

1. Per fronteggiare le conseguenze degli eventi alluvionali e di dissesto idrogeologico verificatisi in Sardegna nel mese di ottobre 2008, nei comuni individuati con deliberazione della Giunta regionale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzato lo stanziamento di euro 20.000.000 a titolo di integrazione dei finanziamenti che verranno disposti dallo Stato per le medesime finalità, con l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri relativa alla dichiarazione dello stato di emergenza assunta ai sensi e per gli effetti dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile).
2. Lo stanziamento di cui al comma 1 è destinato alle seguenti tipologie di intervento:
a) finanziamenti ai comuni per le operazioni di emergenza di cui alla legge regionale 21 novembre 1985, n. 28 (Interventi urgenti per le spese di primo intervento sostenute dai comuni, province e comunità montane in occasione di calamità naturali ed eccezionali avversità atmosferiche), e successive modifiche ed integrazioni;
b) finanziamenti ai comuni, alle province ed agli enti o società a capitale pubblico gestori di pubblici servizi, per la riparazione dei danni alle infrastrutture destinate a pubblici servizi;
c) contributi per il ristoro dei danni subiti dai privati e dalle imprese a seguito dei danni recati dalla calamità naturale alle abitazioni e alle infrastrutture.
3. Una quota, non superiore a euro 500.000, dello stanziamento di cui al comma 1, è destinata alla realizzazione di studi di maggior dettaglio delle aree dei bacini fluviali costieri con foce compresa tra i rii Masoni Ollastu - San Girolamo a ovest e il rio Is Cungiaus a est interessati dagli eventi alluvionali al fine di individuare gli interventi di sistemazione e riassetto idrogeologico da attuarsi attraverso le risorse FAS per gli anni 2007-2013, per la definitiva messa in sicurezza delle zone a maggior rischio di inondazione anche valutando la possibilità di piani di delocalizzazione degli immobili a maggior rischio idrogeologico, soprattutto quelle limitrofe ai corsi d’acqua caratterizzate da diffuse e consistenti urbanizzazioni.
4. Gli interventi previsti dal comma 2 non sono cumulabili con i benefici derivanti da garanzia assicurativa.
5. Le direttive di attuazione degli interventi di cui al comma 2 sono fissate dalla Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione, sentiti gli Assessori regionali competenti per materia. Le direttive stabiliscono l’importo e le modalità di erogazione dei contributi di cui alla lettera c) del comma 2, fatti salvi i parametri di aiuto stabiliti dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, entro i seguenti limiti d’importo:
a) contributo ai privati, a fondo perduto, per il ripristino delle unità immobiliari danneggiate, e per un importo massimo non superiore a euro 25.000;
b) contributo ai privati, a fondo perduto, per il ristoro del danno subito dai beni mobili indispensabili, compreso il danno alle autovetture, sino all’importo di euro 15.000; tale contributo è determinato in base alle perdite subite, risultanti da specifica autocertificazione da produrre ai competenti uffici regionali; la Regione provvede, per ciascun comune ed entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all’erogazione cumulativa dei contributi con uno o più mandati di pagamento collettivi, intestati ai creditori presso l’istituto bancario della tesoreria regionale;
c) finanziamenti a fondo perduto per favorire la ripresa delle attività delle imprese produttive, commerciali, artigianali, professionali e di servizi e per la riparazione dei danni subiti dalle relative strutture, macchinari e attrezzature, fino al massimo di euro 30.000.

Art. 2
Contributo di solidarietà istituzionale

1. A valere sullo stanziamento previsto dall’articolo 1, comma 1, ai familiari delle vittime dell’alluvione del 22 ottobre 2008 è riconosciuto il contributo di solidarietà istituzionale previsto dall’articolo 3 della legge regionale 30 maggio 2008, n. 8 (Interventi urgenti a favore dei familiari delle vittime degli incidenti sul lavoro in Sardegna e per la prevenzione degli infortuni sul lavoro).

Art. 3
Ripartizione dei finanziamenti

1. Lo stanziamento di euro 20.000.000 è iscritto in un apposito fondo istituito nello stato di previsione della spesa dell’Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio per essere successivamente ripartito tra le UPB, istituite o da istituire, degli stati di previsione della spesa degli Assessorati, individuati con delibera della Giunta regionale da adottarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, competenti all’attuazione degli interventi.
2. Il Presidente della Regione, anche in qualità di commissario delegato per il superamento dell’emergenza alluvionale, approva un programma complessivo di interventi da realizzare con i fondi di cui alla presente legge e con risorse comunitarie, nazionali, regionali e locali comunque assegnate o destinate ad interventi che siano strettamente correlati alla finalità del superamento dell’emergenza.
3. Il Presidente della Regione verifica la congruità degli stanziamenti ed accerta lo stato di attuazione del programma. Nel caso di accertata carenza e di contestuale eccedenza di disponibilità finanziarie, relativamente agli interventi autorizzati dalla presente legge, l’Assessore competente in materia di bilancio, con proprio decreto, provvede, previa deliberazione della Giunta regionale, alle necessarie variazioni compensative tra gli stanziamenti iscritti nelle relative UPB.
4. Agli interventi di cui alla presente legge si applicano le deroghe eventualmente disposte dai provvedimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile.

Art. 4
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificati in euro 20.000.000 per l’anno 2008, si fa fronte con la variazione di bilancio di cui al comma 2.
2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2008 - 2011 sono introdotte le seguenti variazioni:
in diminuzione
UPB S08.01.004
Somme per le quali sussiste l’obbligo a pagare
2008 euro 20.000.000
2009 euro ——-
2010 euro ——-
2011 euro ——-

in aumento
UPB S04.03.002
Emergenza idrica ed eventi alluvionali -Investimenti
2008 euro 20.000.000
2009 euro ——-
2010 euro ——-
2011 euro ——-

Art. 5
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 29 ottobre 2008

Soru