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Legge Regionale 20 dicembre 1962, n. 20

Intervento straordinario della Regione per la costruzione di strade di penetrazione agraria.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
L’Amministrazione regionale è autorizzata a contrarre più mutui, fino ad un massimo di lire 20 miliardi, da ammortizzarsi in non meno di dieci anni, ad un tasso annuo di interesse non superiore al sette per cento.
Le somme mutuate saranno destinate alla realizzazione di un programma di interventi per la costruzione, sistemazione e ricostruzione di strade vicinali, o classificabili come vicinali, di interesse agrario.
L’Amministrazione regionale è autorizzata, altresì al pagamento delle spese occorrenti per l’ottenimento dei mutui di cui al primo comma del presente articolo.


Art.2
Il programma di interventi di cui al precedente articolo è predisposto dall’Assessore regionale all’agricoltura ed è approvato dalla Giunta regionale.

Art.3
La presentazione delle domande e degli elaborati che le corredano, l’esame e l’approvazione dei progetti, la concessione e liquidazione del finanziamento, il controllo sulla buona esecuzione delle opere e quanto altro attiene ai lavori di costruzione, sistemazione e ricostruzione delle strade incluse nel programma, sono regolati dalle norme vigenti.

Art.4
Le rate di ammortamento dei mutui contratti ai sensi dell’articolo 1 della presente legge devono trovare capienza per capitali ed interessi nei limiti della quota dell’imposta di consumo sui tabacchi devoluta alla Regione.

Art.5
Il Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta medesima, è autorizzato a richiedere, a favore degli istituti che concederanno i mutui di cui all’articolo 1, garanzia fidejussoria al Tesoriere dell’Amministrazione regionale o ad altri enti pubblici o istituti di credito.

Art.6
Nello stato di previsione dell’entrata del bilancio della Regione per l’anno 1962 è istituito il capitolo 58 bis con la denominazione “Ricavo dei mutui contratti per la realizzazione di un programma di interventi per la costruzione, sistemazione e ricostruzione di strade vicinali, o classificabili come vicinali, di interesse agrario” e con lo stanziamento di lire 20 miliardi.
Lo stanziamento del capitolo 161 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno 1962: “Contributi per la sistemazione ed il riattamento delle strade vicinali (art. 2, L.R. 26 ottobre 1950, n. 46) e concorsi nelle spese di costruzione, di ripristino e di manutenzione di strade di trasformazione agraria eseguite col contributo della Cassa per il Mezzogiorno (art. 1, comma 1, L.R. 21 ottobre 1954, n. 22)” è variato in aumento della somma di lire 20 miliardi.


Art.7
Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno 1962 è istituito il capitolo 90 bis, con la denominazione “Spese per il pagamento dei diritti di commissione per la concessione della fidejussione per lo integrale e puntuale pagamento delle rate di ammortamento dei mutui contratti per la realizzazione di un programma di interventi per la costruzione, sistemazione e ricostruzione di strade vicinali, o classificabili come vicinali, di interesse agrario e spese occorrenti per l’ottenimento dei mutui”.
A favore di detto capitolo è stornata la somma di lire 30 milioni dal capitolo 161 dello stesso stato di previsione “Contributi per la sistemazione ed il riattamento delle strade vicinali (art. 2, L.R. 26 ottobre 1950, n. 46) e concorsi nelle spese di costruzione, di ripristino e di manutenzione di strade di trasformazione agraria eseguite col contributo della Cassa per il Mezzogiorno (art. 1, comma 1, L.R. 21 ottobre 1954, n. 22)”.
Le spese occorrenti per l’ottenimento dei mutui e per il pagamento dei diritti di commissione per la concessione della fidejussione fanno carico al capitolo 90 bis dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno 1962, ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.


Art.8
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, lì 17 gennaio 1963.

Corrias