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Legge Regionale 20 dicembre 1962, n. 24

Modificazione alla legge regionale 21 luglio 1954, numero 20, concernente la partecipazione della Regione ai fondi di dotazione e speciale, prestazione di garanzie per emissioni di obbligazioni del C.I.S. (Credito Industriale Sardo).
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
L’articolo 1 della legge regionale 21 luglio 1954, numero 20, è modificato come segue:
“La Regione - fermi i diritti e le competenze ad essa derivanti dallo Statuto speciale per la Sardegna approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, numero 3 - partecipa al fondo di dotazione del Credito industriale sardo, istituito con la legge 11 aprile 1953, numero 298, nella misura del 35 per cento per un importo di lire 1.050 milioni”.


Art.2
La maggiore spesa derivante dall’attuazione della presente legge fa carico ai competenti capitoli degli stati di previsione della spesa dei bilanci della Regione per gli anni dal 1963 al 1967 in ragione di lire 168 milioni l’anno.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari lì 5 febbraio 1963.

Corrias