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Legge Regionale 19 maggio 1964, n. 12

Abrogazione della legge regionale 29 febbraio 1956, n. 5, e determinazione dei compensi dei componenti dei comitati e delle commissioni comunque denominate costituite presso il Consiglio e l’Amministrazione regionale.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
La legge regionale 29 febbraio 1956, n. 5, è abrogata.

Art.2
Ai componenti ed ai segretari di commissioni, comitati ed altri consessi, comunque denominati istituiti presso gli organi della Regione, spetta il compenso di lire 3.000 per ogni giornata, qualunque sia il numero delle sedute. Il compenso è elevato a lire 6.000 per i componenti ed i segretari che non appartengono ad amministrazioni dello Stato, della Regione, di enti locali o di altri enti pubblici.
Tale compenso è comprensivo anche del lavoro preparatorio antecedente o susseguente alle sedute.


Art.3
Il trattamento complessivo da corrispondersi, ai sensi dell’articolo precedente, ai componenti e segretari delle Commissioni giudicatrici dei concorsi di ammissione e di promozione di personale negli impieghi regionali non può essere inferiore, per ciascun concorso, a quello spettante per 10 giornate di lavori delle Commissioni stesse.

Art.4
Ai componenti ed ai segretari i quali, per motivi relativi all’appartenenza ai consessi di cui alla presente legge, si recano in località diversa dalla residenza abituale, spetta - oltre il compenso di cui al precedente articolo 2 ed il rimborso delle spese di viaggio - l’indennità di trasferta nella misura di lire 4.500, ove non sia necessario il pernottamento, e di lire 7.500 in caso di pernottamento.
Per i componenti ed i segretari i quali siano funzionari dello Stato o di altri enti pubblici si applica il trattamento di missione previsto dalle vigenti leggi per il detto personale.


Art.5
Ai rappresentanti di organizzazioni i quali - a richiesta di queste - intervengono alle sedute degli organi collegiali di cui alla presente legge per rappresentarvi interessi di enti, associazioni, categorie o simili, non spetta alcun compenso, indennità o rimborso di spesa.

Art.6
Le disposizioni di cui all’articolo 2 della presente legge non si applicano ai componenti ed ai segretari di ufficio delle Commissioni permanenti del Consiglio regionale, ed ai componenti dell’Ufficio di Presidenza, nonché ai Consiglieri componenti di ogni altra Commissione o consesso, comunque denominati, istituita presso il Consiglio regionale, Consiglieri ai quali è riservato il trattamento economico previsto dalle vigenti leggi.

Art.7
Le spese per l’attuazione della presente legge fanno carico al capitolo 17 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno 1964 ed ai capitoli A favore di detto capitolo è stornata dal capitolo 48 dello stesso stato di previsione la somma di lire 4 milioni.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, li 4 luglio 1964.

Corrias