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Legge Regionale 10 luglio 1964, n. 14

Modifiche alla Legge Regionale 2 luglio 1958, n. 11. Apertura di credito per la concessione di Contributi relativi allo sviluppo delle colture Foraggere.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
L’articolo 9 della legge regionale 7 febbraio 1951, numero 1, modificata con legge regionale 2 luglio 1958, numero 11, è sostituito dal seguente:
“Articolo 9 - Alla liquidazione del contributo provvede direttamente il Capo dell’Ispettorato Provinciale dell’agricoltura competente per territorio, avvalendosi di aperture di credito disposte in suo favore dall’Assessore regionale all’agricoltura e foreste nella misura massima dell’intera quota parte assegnata sugli annuali stanziamenti di bilancio2.


Art.2
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, li 13 agosto 1964.

Del Rio