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Legge Regionale 29 ottobre 1964, n. 24

Stato giuridico e ordinamento gerarchico del personale dipendente dalla Azienda delle foreste demaniali della Regione Sarda.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

NORME GENERALI
Art.1

Stato giuridico e ordinamento gerarchico del personale dipendente dalla Azienda delle foreste demaniali della Regione Sarda.
Il Consiglio Regionale
ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale
Promulga
La seguente legge:
NORME GENERALI
ARTICOLO 1
Lo stato giuridico e l’ordinamento delle carriere degli impiegati della Azienda delle foreste demaniali della Regione Sarda sono regolati dalle norme concernenti gli impiegati della Amministrazione regionale, salvo quanto stabilito dalla presente legge e in quanto compatibili con essa.
Lo stato giuridico dei salariati della Azienda è regolato dalle norme riguardanti i salariati della Amministrazione regionale, salvo quanto stabilito dalla presente legge e in quanto compatibili con essa.
Il trattamento economico degli impiegati e salariati della Azienda è quello degli impiegati e salariati della Amministrazione regionale.


Art.2
La tabella prima allegata alla presente legge stabilisce l’organico del ruolo amministrativo e del ruolo tecnico, nonché le qualifiche relative a ciascuna carriera.
Il personale inquadrato nell’anzidetta tabella assolve tutte le funzioni amministrative della Azienda e le funzioni tecniche degli Uffici provinciali di amministrazione.


Art.3
La pianta organica dei salariati permanenti ed il numero delle relative unità sono fissati nell’apposita tabella seconda allegata.
Nella stessa tabella seconda è indicato il numero delle guardie giurate che la Azienda può destinare al servizio di vigilanza.
Alle guardie giurate compete lo stesso trattamento economico degli operai.
La Azienda è autorizzata ad assumere, per esigenze dei lavori che vengono condotti in amministrazione diretta, operai giornalieri con le norme di cui alla legge 12 aprile 1962, n. 205.


Art.4
Per i servizi di polizia forestale la Azienda si avvale di Sottufficiali, Guardie scelte e Guardie del Corpo forestale dello Stato in posizione di comando presso l’Ispettorato regionale delle foreste.

Art.5
Il Presidente del Consiglio di amministrazione della Azienda provvede, su conforme deliberazione del Consiglio di amministrazione medesimo, a bandire i pubblici concorsi per la copertura dei posti vacanti della tabella organica in relazione alle esigenze del servizio.
Le Commissioni giudicatrici sono nominate dal Presidente del Consiglio di amministrazione secondo le norme previste per l’ assunzione nei ruoli del personale dell’Amministrazione regionale.
I vincitori dei concorsi sono nominati con provvedimento del Presidente del Consiglio di amministrazione della Azienda, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione
medesimo.
I posti della tabella organica rimasti vacanti dopo l’espletamento dei concorsi di cui ai commi precedenti possono essere ricoperti con personale comandato dello Stato e della Regione.


Art.6
Possono partecipare ai concorsi per la Direzione generale della Azienda e per la direzione degli Uffici provinciali di amministrazione i laureati in scienze forestali, i funzionari appartenenti al ruolo tecnico superiore del Corpo forestale dello Stato ed i laureati in scienze agrarie od in ingegneria che abbiano conseguito la specializzazione in scienze forestali.
In sede di prima applicazione della presente legge, il Direttore tecnico amministrativo può essere assunto per chiamata diretta.


Art.7
E’ istituito il Consiglio di amministrazione per il personale della Azienda delle foreste demaniali della Regione.
Esso è costituito:
- dall’Assessore regionale all’agricoltura e foreste, che lo presiede;
- dal Direttore tecnico amministrativo dell’Azienda;
- dai Direttori degli Uffici provinciali di amministrazione della Azienda;
- da un rappresentante di ciascuna delle carriere di cui alla allegata tabella prima, da un rappresentante degli operai e da uno delle guardie giurate.
I rappresentanti di ciascuna delle carriere e dei salariati permanenti sono nominati per un biennio dallo Assessore regionale all’agricoltura e foreste su designazione elettiva da parte di tutto il personale appartenente alla carriera od alla categoria interessata.
I compiti e le funzioni del Consiglio di amministrazione di cui al presente articolo sono quelli attribuiti dagli articoli 9 ed 11 della legge regionale 3 luglio 1963, n. 10, al Consiglio di amministrazione per il personale dell’Amministrazione regionale.


Art.8
Con decreto dell’Assessore regionale all’agricoltura e foreste, è costituita, all’inizio di ogni biennio, la Commissione di disciplina per il personale dell’Azienda.
Essa è composta da un Ispettore Capo che la presiede e da due Ispettori uno dei quali esercita le funzioni di Segretario.
I compiti e le funzioni attribuiti alla Commissione di disciplina sono gli stessi attribuiti dagli articoli 10 ed 11 della legge regionale 3 luglio 1963, n. 10, alla Commissione di disciplina per il personale della Amministrazione regionale.


Art.9
Gli atti riguardanti il personale della Azienda, corrispondenti a quelli per i quali le leggi vigenti per gli impiegati civili dello Stato dispongono la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nei Bollettini Ufficiali dei Ministeri, sono pubblicati, rispettivamente, nella parte seconda del Bollettino Ufficiale della Regione e nel Notiziario del personale della Azienda.

Art.10
Le agevolazioni e le concessioni in materia di trasporto di persone e di cose in favore del personale dell’Amministrazione regionale e relative famiglie sono estese al personale dell’Azienda e relative famiglie.
Le spese relative sono a carico dell’Azienda stessa.


Art.11
Ai corsi di aggiornamento e perfezionamento di cui all’articolo 17 della legge regionale 3 luglio 1963, n. 10, può essere chiamato, su proposta del Direttore tecnico amministrativo, anche il personale dell’Azienda.

Art.12
Al personale dell’Azienda sono estesi i benefici assistenziali e previdenziali della Cassa mutua costituita per i dipendenti dell’Amministrazione regionale ai termini dell’articolo 18 della legge regionale 3 luglio 1963, n. 10.

Art.13
I provvedimenti concernenti il personale, in ordine alla nomina, al collocamento a riposo, alla revoca ed alle promozioni degli impiegati e dei salariati, sono adottati per i dipendenti della Azienda dal Presidente del Consiglio di amministrazione della Azienda stessa, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione medesimo.

ORDINAMENTO DELLA AZIENDA
Art.14
La Azienda è ordinata nei seguenti Uffici:
- Direzione Generale con sede in Cagliari;
- Uffici di Amministrazione delle Foreste Demaniali:
- no per ciascuna Provincia con sede nel capoluogo. All’Ufficio di amministrazione di Nuoro sono affidati i servizi di amministrazione, vigilanza e custodia del Parco nazionale del Gennargentu, la cui istituzione è prevista dal secondo comma dell’articolo 22 della legge 11 giugno 1962, n. 588;
- Comandi di Stazione per il servizio di custodia e sorveglianza con sede nelle singole foreste demaniali.
L’organizzazione dei Comandi di stazione per i servizi di custodia e sorveglianza, sarà deliberata dal Consiglio di amministrazione della Azienda qualora se ne ravvisi la necessità .


NORME FINALI E TRANSITORIE
Art.15
In sede di primo inquadramento il personale avventizio già inquadrato ai sensi della legge regionale 29 novembre 1957, n. 26, ed in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge viene assunto nei ruoli di cui alla allegata tabella prima con la stessa anzianità , nella medesima carriera di appartenenza e con la qualifica rivestita. Detta anzianità è utile anche ai fini del trattamento di quiescenza.
Il personale avventizio che alla data di entrata in vigore della presente legge non risulti inquadrato in carriera corrispondente al titolo di studio posseduto viene assunto nei ruoli della carriera superiore competente; per la ricostruzione della carriera si applicano le norme della
legge regionale 20 maggio 1960, n. 9, e del relativo regolamento di esecuzione.


Art.16
Il personale salariato di cui alla tabella organica provvisoria allegata alla legge regionale 29 novembre 1957, n. 26, viene inquadrato nella pianta organica dei salariati permanenti allegata alla presente legge, nella categoria e con la qualifica corrispondente alla specifica capacità professionale di ciascuno, con la stessa anzianità di servizio regionale posseduta. Detta anzianità è utile anche ai fini del trattamento di quiescenza.
Il personale giornaliero assunto secondo le norme della legge 12 aprile 1962, n. 205, in servizio presso gli Uffici della Azienda da almeno un anno alla data di entrata in vigore della presente legge, viene inquadrato nei ruoli allegati, nella carriera corrispondente al titolo di studio posseduto e con la qualifica iniziale.


Art.17
Gli inquadramenti previsti dai precedenti articoli 15 e 16 hanno effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge e sono disposti con provvedimento del Presidente del Consiglio di amministrazione della Azienda su conforme deliberazione del Consiglio di amministrazione medesimo.

Art.18
Il personale del Corpo forestale dello Stato, del ruolo tecnico superiore della carriera direttiva, che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovi in servizio presso la Azienda, può chiedere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il passaggio alle dipendenze della Azienda con la qualifica rivestita e con il trattamento economico goduto all’atto del passaggio.

Art.19
Alle spese derivanti dall’attuazione della presente legge si fa fronte con gli stanziamenti del capitolo 212 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno 1964, e dei capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, li 24 febbraio 1965.

Corrias