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Legge Regionale 12 maggio 1965, n. 16

Provvedimenti per l’incremento della produzione di carne bovina in Sardegna.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Al fine di favorire l’incremento della produzione di carne bovina in Sardegna e per meglio regolarla rispetto alle esigenze del consumo interno, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, ai proprietari di bestiame, un contributo nella misura massima di Lire 5.000 a quintale di peso vivo per i vitelli o vitelloni dell’età minima di nove mesi e della età massima di venti mesi che vengono presentati in buono stato di ingrassamento ai raduni appositamente organizzati dal 1.0 ottobre al 15 dicembre.

Art.2
Ferma restando la norma generale secondo la quale debbono essere preliminarmente utilizzate le agevolazioni ottenibili in virtù di altre leggi statali o regionali già in vigore o che saranno in seguito promulgate, è sancito il principio dell’integrazione, ma non della cumulabilità con altre provvidenze statali o regionali, nonchè il principio che il richiedente può optare per le provvidenze più favorevoli.
Per quanto previsto dal comma precedente l’Amministrazione regionale si limiterà a concedere le provvidenze in via integrativa, ove l’entità delle provvidenze regionali di cui alla presente legge sia superiore a quella delle provvidenze statali.


Art.3
Le domande per ottenere il contributo di cui all’articolo 1 devono essere presentate all’Assessorato regionale all’agricoltura e foreste tramite gli Ispettorati provinciali dell’agricoltura competenti per territorio entro il 31 agosto.

Art.4
L’Assessore regionale all’agricoltura e foreste fisserà, entro il 15 settembre, il calendario dei raduni specificandone le località.

Art.5
In ogni Provincia è istituita una commissione che ha il compito di presenziare ai raduni di cui all’articolo 1 e di esprimere il giudizio sull’ammissibilità a contributo dei soggetti e sulla misura del contributo medesimo da determinarsi in base allo stato di ingrassamento, alla presumibile resa in carne del soggetto e alla pesatura.
Tale Commissione costituita con decreto dell’Assessore regionale all’Agricoltura e Foreste, è composta da:
- il Capo dell’Ispettorato provinciale dell’agricoltura, o un suo delegato, con funzione di Presidente;
- il Veterinario provinciale, o un suo delegato;
- un rappresentante dei macellai designato dall’organizzazione sindacale;
- un rappresentante degli allevatori designato dalla rispettiva organizzazione.
Funge da Segretario della Commissione un funzionario dell’Ispettorato Provinciale dell’agricoltura all’uopo designato dal Capo dell’Ispettorato stesso.


Art.6
L’Ispettorato provinciale dell’agricoltura competente per territorio provvede all’esame delle domande e alla concessione dei contributi in base ai deliberati della Commissione di cui all’articolo 5. Nel caso di proprietari che hanno presentato bestiame a un raduno organizzato in Provincia diversa da quella nella quale risiedono si provvederà da parte della Commissione esaminatrice ad inviare all’Ispettorato Provinciale dell’agricoltura competente i deliberati relativi.

Art.7
Alla liquidazione del contributo provvede direttamente il Capo dell’Ispettorato provinciale dell’agricoltura tramite il quale è stata rivolta la domanda da parte degli interessati. All’uopo il Capo dell’Ispettorato suddetto si avvarrà di aperture di credito disposte a suo favore dall’Assessorato regionale all’agricoltura e foreste nella misura massima di lire 70.000.000.

Art.8
All’onere di lire 200.000.000 derivante dalla applicazione della presente legge per l’anno finanziario 1965 sarà fatto fronte mediante la corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 27101 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario medesimo.
La predetta somma di lire 200.000.000 sarà iscritta ad un apposito capitolo del predetto stato di previsione denominato, “Contributi per l’incremento della produzione di carne bovina in Sardegna”.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, li 22 giugno 1965.

Corrias