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Legge Regionale 6 dicembre 1967, n. 25

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, numero 2440, dell’articolo 136 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, numero 827, e dell’articolo 8 della legge regionale 24 gennaio 1966, numero 1, sono convalidati i seguenti decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti la prelevazione delle somme appresso indicate dal fondo di riserva per spese impreviste del bilancio di previsione per l’anno finanziario 1966.- decreto 12 agosto 1966, n. 41 lire 50.000.000- decreto 12 agosto 1966, n. 42 lire 10.000.000- decreto 12 agosto 1966, n. 43 lire 100.000.000- decreto 12 agosto 1966, n. 44 lire 5.000.000 La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, numero 2440, dell’articolo 136 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, numero 827, e dell’articolo 8 della legge regionale 24 gennaio 1966, numero 1, sono convalidati i seguenti decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti la prelevazione delle somme appresso indicate dal fondo di riserva per spese impreviste del bilancio di previsione per l’anno finanziario 1966.
- decreto 12 agosto 1966, n. 41 lire 50.000.000
- decreto 12 agosto 1966, n. 42 lire 10.000.000
- decreto 12 agosto 1966, n. 43 lire 100.000.000
- decreto 12 agosto 1966, n. 44 lire 5.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, li 6 dicembre 1967.

Del Rio