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Legge Regionale 9 dicembre 1967, n. 31

Approvazione del rendiconto generale per l’esercizio finanziario 1956.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA
(dell’esercizio finanziario 1956)
Art.1
Le entrate ordinarie e straordinarie della Regione accertate nell’esercizio 1956, per la competenza propria dell’esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell’entrata, in L.18.050.499.649 delle quali furono riscosse L.10.412.651.829 e rimasero da riscuotere L.7.637.847.820

Art.2
Le spese ordinarie e straordinarie della Regione, accertate nell’esercizio finanziario 1956, per la competenza propria dell’esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo della spesa, in L.19.956.469.905 delle quali furono pagate L.8.695.762.477 e rimasero da pagare L.11.260.707.428

Art.3
Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza dell’esercizio finanziario 1956 rimane così stabilito:
ENTRATE E SPESE EFFETTIVE
Entrate

L.14.913.395.973
Spese

L.16.879.952.844
Disavanzo effettivo

L. 1.966.556.871
ENTRATE E SPESE
per movimento di capitali
Entrate

L. 3.137.103.676
Spese

L. 3.076.517.061
Avanzo per movimento di capitali

L. 60.586.615
RIEPILOGO GENERALE
Entrate

L. 18.050.499.649
Spese

L. 19.956.469.905
Disavanzo finale

L. 1.905.970.256


ENTRATE E SPESE RESIDUE
(degli esercizi finanziari precedenti)
Art.4
Le entrate rimaste da versare e da riscuotere alla chiusura dell’esercizio finanziario 1955 restano determinate, come dal conto consuntivo dell’entrata, in L.15.137.566.855 delle quali furono riscosse L.6.051.778.995 e rimasero da riscuotere L.9.085.787.860.

Art.5
Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell’esercizio finanziario 1955 restano determinate, come dal conto consuntivo della entrata, in L.23.133.413.645 delle quali furono pagate L.6.377.871.854 e rimasero da pagare L.16.755.541.791.

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI
(alla chiusura dell’esercizio finanziario 1956)
Art.6
I residui attivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 1956 sono stabiliti, come dal conto consuntivo dell’entrata, nelle seguenti somme:
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell’esercizio finanziario 1956 (art. 1) L.7.637.847.820
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi finanziari precedenti (art. 4) L.9.085.787.860
Somme riscosse rimaste da versare L.155.051.152
Residui attivi al 31 dicembre 1956 L.16.878.686.832


Art.7
I residui passivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 1956 sono stabiliti, come dal conto consuntivo della spesa, nelle seguenti somme:
Somme rimaste da pagare sulle spese accertate, per la competenza propria dell’esercizio finanziario 1956 (art. 2) L.11.260.707.428
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi finanziari precedenti (art. 5) L.16.755.541.791
Residui passivi al 31 dicembre 1956 L.28.016.249.219


SITUAZIONE FINANZIARIA
Art.8
E’accertato nella somma di lire 1.858.041.057 il disavanzo finanziario della Regione per l’esercizio finanziario 1956, come risulta dai seguenti dati:
ATTIVITA’
Entrate dell’esercizio finanziario 1956: L.18.050.499.649,00.
Aumento nei residui attivi lasciati dagli esercizi finanziari precedenti, e cioè:
Accertati al 1º gennaio 1956: L.15.137.429.782
Accertati al 31 dicembre 1956: L.15.137.566.855, per una differenza attiva di L.137.073,00.
Diminuzione nei residui passivi lasciati dagli esercizi finanziari precedenti, e cioè:
Accertati al 1º gennaio 1956: L. 23.181.205.771
Accertati al 31 dicembre 1956: L.23.133.413.645, per una differenza attiva di L.47.792.126,00.
Totale delle attività: L.18.098.428.848,00.
Disavanzo finanziario al 31 dicembre 1956: L.2.304.170.328,17.
Totale a pareggio delle passività: L.20.402.599.176,17.
PASSIVITA’.
Disavanzo finanziario al 1º gennaio 1956: L.446.129.271,17.
Spese dell’esercizio finanziario 1956: L.19.956.469.905,00.
Totale delle passività: L.20.402.599.176,17.
Alla regolazione del disavanzo finanziario dell’esercizio 1956, accertato in L.1.858.041.057, si provvede - per l’importo di L.500.000.000, con l’impiego dello stanziamento iscritto al capitolo 85 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno 1962;
- per l’importo di L.500.000.000, con l’impiego dello stanziamento iscritto al capitolo 89 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno 1963;
- per l’importo di L.684.516.373, con l’impiego dello stanziamento iscritto al capitolo 96 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno 1964;
- per l’importo di L.173.524.684, con il parziale impiego dello stanziamento iscritto al capitolo 17131 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno 1965.


DISPOSIZIONI SPECIALI
Art.9
L’articolo 1 della legge regionale 17 novembre 1956, n. 31, è modificato come segue:
“Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dell’articolo 136 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e dell’articolo 5 della legge regionale 21 dicembre 1955, n. 21, sono convalidati i seguenti decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti la prelevazione delle somme appresso indicate dal fondo di riserva per le spese impreviste:
Decreto 13 febbraio 1956, n. 3

L.12.690.500
Decreto 26 giugno 1956, n. 15

L.17.000.000
Decreto 16 luglio 1956, n. 12503/ 524

L. 5.000.000
Decreto 5 settembre 1956, n. 27

L.15.000.000
Decreto 27 settembre 1956, n. 30

L.10.000.000
Decreto 2 ottobre 1956, n. 32

L. 2.000.000
Decreto 12 ottobre 1956, n. 33

L.85.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, li 9 dicembre 1967

Del Rio