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Legge Regionale 15 dicembre 1967, n. 32

Approvazione del rendiconto generale per l’esercizio finanziario 1957.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA
(dell’esercizio finanziario 1957)
Art.1
Le entrate ordinarie e straordinarie della Regione, accertate nell’esercizio finanziario 1957, per la competenza propria dell’esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell’entrata, in L.21.057.934.082 delle quali furono riscosse L.10.610.230.656 e rimasero da riscuotere L.10.447.703.426

Art.2
Le spese ordinarie e straordinarie della Regione, accertate nell’esercizio finanziario 1957, per la competenza propria dell’esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo della spesa, in L.23.391.612.028 delle quali furono pagate L.9.680.685.872 e rimasero da pagare L.13.710.926.156.

Art.3
Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza dell’esercizio finanziario 1957 rimane così stabilito:
ENTRATE E SPESE EFFETTIVE
Entrate

L .20.583.799.135
Spese

L. 21.649.072.294
Disavanzo effettivo

L. 1.065.273.159
ENTRATE E SPESE
per movimento di capitali
Entrate

L. 474.134.947
Spese

L.1.742.539.734
Disavanzo per movimento di capitali

L.1.268.404.787
RIEPILOGO GENERALE
Entrate

L. 21.057.934.082
Spese

L. 23.391.612.028
Disavanzo finale

L. 2.333.677.946


ENTRATE E SPESE RESIDUE
(degli esercizi finanziari precedenti)
Art.4
Le entrate rimaste da versare e da riscuotere alla chiusura dell’esercizio finanziario 1956 restano determinate, come dal conto consuntivo dell’entrata, in L.14.118.687.271 delle quali furono riscosse L.2.742.384.607 e rimasero da riscuotere L.11.376.302.664

Art.5
Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell’esercizio finanziario 1956 restano determinate, come dal conto consuntivo della spesa, in L.24.693.874.722 delle quali furono pagate L.7.490.679.036 e rimasero da pagare L.17.203.195.686

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI
(alla chiusura dell’esercizio finanziario 1957)
Art.6
I residui attivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 1957 sono stabiliti, come dal conto consuntivo dell’entrata, nelle seguenti somme:
Somme rimaste da riscuote sulle entrate accertate per la competenza propria dell’esercizio finanziario 1957 (art. 1) L.10.447.703.426
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi finanziari precedenti (art. 4) L.11.376.302.664
Somme riscosse rimaste da versare L. 134.180.082 Residui attivi al 31 dicembre 1957 L.21.958.186.172


Art.7
I residui passivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 1957 sono stabiliti, come dal conto consuntivo della spesa, nelle seguenti somme:
Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell’esercizio finanziario 1957 (art. 2) L.13.710.926.156
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi finanziari precedenti (art. 5) L.17.203.195.686
Residui passivi al 31 dicembre 1957 L.30.914.121.842


SITUAZIONE FINANZIARIA
Art.8
E’accertato nella somma di lire 1.771.303.010 il disavanzo finanziario della Regione per l’esercizio finanziario 1957, come risulta dai seguenti dati:
TABELLA RISTRUTTURATA
ATTIVITA’
Entrate dell’esercizio finanziario 1957: L.21.057.934.082,00.
Diminuzione nei residui passivi lasciati dagli esercizi finanziari precedenti, e cioè:
Accertati al 1º gennaio 1957

L. 28.016.249.219,
Accertati al 31 dicembre 1957

L. 24.693.874.722,
per una differenza attiva di

L. 3.322.374.497,00.
Totale delle attività:

L. 24.380.308.579,00.
Disavanzo finanziario al 31 dicembre 1957

L. 4.075.473.338,17.
Totale a pareggio delle passività

L. 28.455.781.917,17.
PASSIVITA’
Disavanzo finanziario al 1º gennaio 1957: L.2.304.170.328,17.
Spese dell’esercizio finanziario 1957: L.23.391.612.028,00.
Diminuzione nei residui attivi lasciati dagli esercizi finanziari precedenti, e cioè:
Accertati al 1º gennaio 1957

L. 16.878.686.832,
Accertati al 31 dicembre 1957

L. 14.118.687.271
per una differenza passiva di

L. 2.759.999.561,00.
Totale delle passività

L.28.455.781.917,17.
Alla regolazione del disavanzo finanziario dell’esercizio 1957, accertato in lire 1.771.303.010, si provvede:
per l’importo di lire 184.891.690 con l’impiego del saldo dello stanziamento iscritto al capitolo 17131 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno 1965;
per l’importo di lire 272.566.374 con l’impiego dello stanziamento iscritto al capitolo 17131 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno 1966;
per l’importo di lire 599.716.412 con l’impiego dello stanziamento iscritto al capitolo 17131 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno 1967;
per l’importo di lire 714.128.534, con l’impiego degli appositi stanziamenti da iscriversi, rispettivamente in lire 500.000.000 ed in lire 214.128.534, ai capitoli degli stati di previsione della spesa dei bilanci per gli anni 1968 e 1969, corrispondenti a quelli sopra indicati.
Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge per gli anni finanziari 1968 e 1969 si farà fronte con una quota del maggior gettito delle imposte di fabbricazione e della imposta sul consumo dei tabacchi, derivante dal loro naturale incremento, per i seguenti rispettivi importi annui:
- per le imposte di fabbricazione: nel 1968 L.261.904.762 nel 1969 L.112.162.565
- per l’imposta di consumo sui tabacchi nel 1968 L.238.095.238 nel 1969 L.101.965.969


AZIENDA DELLE FORESTE DEMANIALI
(DELLA REGIONE)
Art.9
Le entrate ordinarie e straordinarie dell’Azienda delle foreste demaniali della Regione, accertate nell’esercizio finanziario 1957, per la competenza propria dell’esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell’entrata, in L.231.546.295 delle quali furono riscosse L.230.568.877 e rimasero da riscuotere L.977.418

Art.10
Le spese ordinarie e straordinarie dell’Azienda predetta, accertate nell’esercizio finanziario 1957, per la competenza propria dell’esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo della spesa, in L.222.457.317 delle quali furono pagate L.128.411.870 e rimasero da pagare L.94.045.447

Art.11
Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza dell’esercizio finanziario 1957 rimane così stabilito:
ENTRATE E SPESE EFFETTIVE
Entrate

L. 191.546.295
Spese

L. 182.457.317
Avanzo effettivo

L. 9.088.978
ENTRATE E SPESE
per movimento di capitali
Entrate

L. 40.000.000
Spese

L. 40.000.000
Avanzo per movimento di capitali

L .0
OPERAZIONI PER CONTO TERZI
Entrate L.0
Spese L.0
Avanzo per operazioni per conto terzi L.0
RIEPILOGO GENERALE
Entrate

L. 231.546.295
Spese

L. 222.457.317
Avanzo finale

L. 9.088.978


Art.12
I residui attivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 1957 sono stabiliti, come dal conto consuntivo dell’entrata, nelle seguenti somme:
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell’esercizio finanziario 1957 (art. 9) L.977.418
Somme riscosse rimaste da versare

L. 0
Residui attivi al 31 dicembre 1957

L. 977.418


Art.13
I residui passivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 1957 sono stabiliti, come dal conto consuntivo delle spese, nelle seguenti somme:
Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dello esercizio finanziario 1957 (art. 10) L.94.045.447
Residui passivi al 31 dicembre 1957 L.94.045.447


Art.14
E’accertato nella somma di lire 9.088.978 l’avanzo finanziario dell’Azienda delle foreste demaniali della Regione per l’esercizio finanziario 1957, come risulta dai seguenti dati:
ATTIVITA’
Entrate dell’esercizio finanziario 1957

L. 231.546.295
Totale delle attività

L. 231.546.295
PASSIVITA’
Spese dell’esercizio finanziario 1957

L. 222.457.317
Totale delle passività

L. 222.457.317
Avanzo finanziario al 31 dicembre 1957

L. 9.088.978
Totale a pareggio delle attività

L. 9.088.978
All’impiego dell’avanzo finanziario dell’esercizio 1957, accertato in lire 9.088.978, si provvederà con la legge di approvazione del rendiconto generale dell’Azienda medesima per l’esercizio finanziario 1958.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, li 15 dicembre 1967.

Del Rio