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Legge Regionale 12 marzo 1969, n. 11

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dell’articolo 136 del regolamento approvato con il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e dell’articolo 8 della legge regionale 23 febbraio 1968, n. 13, è convalidato il decreto del Presidente della Giunta regionale 16 luglio 1968, n. 44, concernente il prelevamento della somma di lire 66.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore dei capitoli 11146, 11166, 16113 e 16809 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1968, rispettivamente per lire 15.000.000, lire 20.000.000, lire 10.000.000 e lire 21.000.000.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dell’articolo 136 del regolamento approvato con il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e dell’articolo 8 della legge regionale 23 febbraio 1968, n. 13, è convalidato il decreto del Presidente della Giunta regionale 16 luglio 1968, n. 44, concernente il prelevamento della somma di lire 66.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore dei capitoli 11146, 11166, 16113 e 16809 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1968, rispettivamente per lire 15.000.000, lire 20.000.000, lire 10.000.000 e lire 21.000.000.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, li 12 marzo 1969.

Del Rio