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Legge Regionale 12 marzo 1969, n. 13

Modifiche alla Legge regionale 7 aprile 1965, n. 10, concernente la “Istituzione del fondo sociale della Regione Sarda”.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
L’articolo 8 della legge regionale 7 aprile 1965, n. 10, è sostituito dal seguente:
Gli interventi previsti al punto 4 dell’articolo 2 vengono effettuati in attuazione ed integrazione degli articoli 59, 60 e 61 della legge 29 aprile 1949, n. 264.
Ai lavoratori occupati non fruenti di sussidio ordinario o straordinario di disoccupazione viene corrisposta una indennità pari a lire 1.400 per ogni giornata di effettivo lavoro.
Per i lavoratori fruenti di sussidio ordinario e straordinario di disoccupazione l’indennità giornaliera è di lire 900 per ogni giornata di effettivo lavoro.
Ai lavoratori aventi famiglia a carico spetta inoltre, per ogni convivente a carico avente diritto agli assegni familiari, un assegno integrativo pari a lire 100 giornaliere.
Viene inoltre corrisposto ad ogni lavoratore occupato un premio di operosità pari a lire 1.000 per ogni giornata lavorativa”.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, li 12 marzo 1969.

Del Rio