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Legge Regionale 1 agosto 1975, n. 33

Compiti della Regione nella programmazione.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

CAPO I
(Compiti della Regione - Piano, programmi, Bilancio)
Art.1
La Regione assume la programmazione come metodo della propria azione e come metodo di intervento nell’attività economica per indirizzarla e coordinarla a fini sociali.
La Regione partecipa, come soggetto primario, alla programmazione nazionale.


Art.2
La Regione definisce gli obiettivi ed i criteri della propria azione mediante il piano organico per la rinascita economica e sociale disposto ai sensi dell’articolo 13 dello Statuto speciale, mediante programmi pluriennali e mediante progetti generali, territoriali o settoriali.
Finalità della programmazione deve essere il raggiungimento di determinati obiettivi di trasformazione e miglioramento delle strutture economiche e sociali così da conseguire la massima occupazione stabile e più rapidi ed equilibrati incrementi del reddito e da superare gli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti.
In attuazione dell’articolo 13 dello Statuto speciale per la Sardegna e nel quadro del piano organico per la rinascita economica e sociale, la Regione predispone, ai sensi dell’articolo 17 della legge 24 giugno 1974, n. 268, un programma straordinario per il riassetto e la riforma del settore agro - pastorale.


Art.3
La Regione attua i principi del decentramento e della partecipazione sociale, associa, alle scelte della programmazione ed alla sua attuazione le comunità locali, promuove il confronto con le organizzazioni dei lavoratori ed il concorso delle altre rappresentanze economiche e sociali.
A tal fine, per la predisposizione dei piani di sviluppo e dei piani relativi all’organizzazione ed all’uso del territorio e per la loro attuazione sono istituiti organismi comprensoriali privi di personalità giuridica.


Art.4
La Regione adotta e propone alla approvazione del CIPE ai sensi del secondo comma dell’articolo 3 della legge 24 giugno 1974, n. 268, il piano generale di sviluppo ed i programmi pluriennali.

Art.5
Il piano contiene gli elementi di giudizio e le informazioni necessarie ad una corretta valutazione della situazione esistente; indica gli obiettivi che si propone di raggiungere nell’evoluzione della situazione economica e dei rapporti sociali; stabilisce le direttrici dello sviluppo, per territorio e per settori anche attraverso uno schema di assetto territoriale ad esse strettamente connesso, ed i criteri fondamentali per l’attuazione della stessa legge 24 giugno 1974, n. 268.

Art.6
Il programma pluriennale indica gli interventi e le opere da realizzare in un periodo di tempo determinato, non superiore, comunque, al quinquennio e propone le priorità da osservare, specifica lo schema di assetto territoriale regionale contenuto nel piano generale di sviluppo, e le linee fondamentali della organizzazione e dell’uso del territorio in coerenza con gli obiettivi di sviluppo; stabilisce quali interventi, con contenuti diversi, ma rispondenti ad obiettivi programmatici organici, debbono essere attuati secondo progetti.
Di ciascun progetto il programma stabilisce la localizzazione degli interventi, i vincoli relativi alle modalità ed alle priorità da osservare nella elaborazione e nell’esecuzione, la spesa complessiva occorrente, ed i criteri che dovranno adottarsi per la verifica dei risultati.
Il programma, in conformità alle norme di cui al secondo e terzo comma dell’articolo 3 della legge 24 giugno 1974, n. 268, considera tutti gli interventi che la Regione potrà disporre sia mediante le decisioni relative all’utilizzazione delle proprie risorse finanziarie sia attraverso la formulazione di proposte organiche relative agli interventi ed alle opere che saranno realizzate dai competenti organi dello Stato, con particolare riguardo alla verifica dell’aggiuntività degli interventi stessi.


Art.7
Il programma considera, per la determinazione degli interventi e delle opere da realizzare, anche la quota di stanziamenti destinati alla Sardegna nel fondo di cui all’articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e dei contributi speciali che potranno essere disposti a favore della Regione ai sensi del terzo comma dell’articolo 119 della Costituzione.
L’approvazione del programma da parte del Consiglio regionale del CIPE comporta che gli stanziamenti di cui al precedente comma siano utilizzati in conformità alle destinazioni ed ai vincoli stabiliti nel programma. Tale norma è valida anche per gli interventi e le autorizzazioni di spesa consentiti con il quinto programma esecutivo disposto ai sensi dell’articolo 4 della legge 11 giugno 1962, n. 588, ed approvato dal CIPE nella seduta del 9 gennaio 1975.
La legge regionale 26 aprile 1974, n. 7, è abrogata.


Art.8
La Regione predispone, con il programma di cui ai precedenti articoli, uno schema di bilancio pluriennale, le cui previsioni assumono come termini di riferimento quelli del programma stesso.
Lo schema di bilancio pluriennale costituisce il quadro delle risorse che la Regione prevede di acquisire e di impegnare coordinando gli interventi secondo le previsioni del programma nel periodo di riferimento sia in base alla legislazione statale e regionale già in vigore sia in base a previsti nuovi provvedimenti legislativi della Regione.


Art.9
Con il bilancio annuale, che tiene conto delle previsioni del programma e dello schema di bilancio pluriennale, la Regione sottopone annualmente ad una verifica, per l’adeguamento alle nuove esigenze che le variazioni della situazione economico - sociale propongono, lo stato di attuazione degli interventi e dei progetti previsti nel programma pluriennale.
L’atto di verifica e di adeguamento del programma è disposto dalla Giunta e discusso dal Consiglio, contestualmente alla presentazione e discussione del bilancio regionale.


CAPO II
(Organi e strumenti della programmazione)
Art.10
Il Consiglio regionale determina indirizzi e direttive per la elaborazione del piano e dei programmi, li approva e ne controlla l’attuazione.
Il Consiglio regionale determina le linee fondamentali, le proposte e le modalità con le quali la Regione partecipa alla programmazione nazionale.
La Giunta presenta alla Commissione consiliare per la programmazione, per un preliminare esame, gli atti della programmazione, prima di approvarli e trasmetterli al Consiglio per la discussione ed il giudizio finali che ad esso competono.
Il rapporto che in questa fase si stabilisce fra la Giunta regionale e la Commissione consiliare per la programmazione ha come fine il raggiungimento dell’intesa sulle valutazioni, le scelte, le indicazioni di intervento che gli atti della programmazione propongono.


Art.11
Tutti gli atti della programmazione sono proposti al Consiglio dal Presidente della Giunta regionale.
Il Presidente della Giunta assicura la rispondenza dei singoli interventi agli indirizzi e direttive del Consiglio e propone i provvedimenti necessari a garantire l’organica attuazione del piano, dei programmi e dei progetti.


Art.12
L’elaborazione di tutti gli atti della programmazione e dei progetti è affidata all’Assessorato al bilancio e alla programmazione che vi provvede, con la collaborazione degli altri Assessorati e con il preminente concorso del Comitato per la programmazione di cui al successivo articolo 13, in conformità agli indirizzi e direttive del Consiglio e della Giunta regionale.
Tutti gli atti della programmazione sono trasmessi al Presidente della Giunta che li sottopone alla approvazione della Giunta medesima.
L’Assessore al bilancio ed alla programmazione esercita le funzioni che la legislazione regionale vigente attribuisce all’Assessore alla rinascita.


Art.13
E’ costituito il Comitato per la programmazione, che concorre al processo di formazione, attuazione e verifica del piano, dei programmi e dei progetti di cui all’articolo 6 della legge 24 giugno 1974, n. 268.
Esso è presieduto dall’Assessore al bilancio e programmazione ed è formato da:
- 9 esperti eletti dal Consiglio con voto limitato a 6;
- 3 esperti scelti dalle organizzazioni sindacali e designati dalla federazione sindacale regionale;
- 3 esperti nelle discipline attinenti alla programmazione, scelti dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore al bilancio e alla programmazione.
I membri del Comitato durano in carica tre anni e sono nominati con decreto del Presidente della Giunta.
La misura dei compensi spettante ai membri del Comitato viene determinata con successiva legge regionale.
Al fine di favorire l’autonomo apporto dei gruppi sociali alla programmazione, il Comitato è integrato per la definizione dei progetti per territori o settori di intervento, dai rappresentanti designati dagli organismi comprensoriali e dalle organizzazioni sociali ed economiche più direttamente interessate.


Art.14
Il Comitato per la programmazione, quando si riunisce per la predisposizione dei programmi di cui all’articolo 17 della legge 24 giugno 1974, n. 268, è presieduto congiuntamente dall’Assessore al bilancio ed alla programmazione e dall’Assessore alla agricoltura ed è integrato da un rappresentante di ciascuna delle organizzazioni di categoria degli operatori agricoli.
Il Comitato provvede, in conformità alle direttive del Consiglio e della Giunta, alla formazione del programma straordinario per il riassetto e la riforma del settore agro - pastorale, di cui all’articolo 17 della legge 24 giugno 1974, n. 268, e ne segue l’attuazione.
Nella predisposizione ed attuazione del programma straordinario si terrà conto dei criteri e delle direttive stabiliti dal titolo P- 1.01 del piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale, approvato con la legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39.


Art.15
E’ istituito l’Ufficio regionale del piano economico e dell’assetto territoriale, organo tecnico al servizio di tutti i soggetti che debbono adottare le decisioni programmatiche o partecipare alla loro formazione.
Con legge regionale, che la Giunta presenterà al Consiglio entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, saranno stabiliti l’ordinamento e le funzioni dello Ufficio regionale del piano economico e dell’assetto territoriale e saranno fissate le modalità per l’attribuzione allo stesso ufficio del personale qualificato del Centro regionale di programmazione la cui assunzione sia stata deliberata antecedentemente all’entrata in vigore della legge 24 giugno 1974, n. 268, e di altro personale regionale.
Nella stessa legge dovranno essere previsti i criteri per il transito nei ruoli regionali del personale dell’ufficio regionale di assistenza tecnica e della Segreteria tecnica del Comitato di coordinamento la cui assunzione sia stata deliberata antecedentemente all’entrata in vigore della legge 24 giugno 1974, n. 268.
Fino all’entrata in vigore della legge di cui al presente articolo, il Centro regionale di programmazione, costituito ed ordinato secondo le disposizioni di cui agli articoli 13, 14 e 15 della legge regionale 11 luglio 1962, n. 7, opera come organo tecnico a servizio di tutti i soggetti che debbono adottare le decisioni programmatiche o partecipare alla loro formazione.


CAPO III
(Gli organi comprensoriali)
Art.16
Nel quadro della programmazione ed ai fini del decentramento dell’Amministrazione regionale, in ciascuna zona omogenea determinata secondo i criteri indicati dall’articolo 1, secondo comma, della legge 11 giugno 1962, n. 588, è istituito l’Organismo comprensoriale, dotato di autonomia contabile ed amministrativa.
Gli Organismi comprensoriali costituiscono l’unità di base della programmazione economica e territoriale. Essi agiscono quali organi di cooperazione, nell’ambito territoriale del comprensorio, della Regione, dei Comuni e delle Province.


Art.17
Qualora l’ambito territoriale del comprensorio coincida con quello di una Comunità montana, questa sostituisce l’Organismo comprensoriale assumendone le funzioni.
La disposizione precedente si applica anche nel caso in cui il comprensorio comprende porzioni di territorio di Comuni non classificate come montane e conseguentemente non comprese nel territorio della Comunità montana. In tale ipotesi la Comunità montana predispone ed approva piani e programmi sia per il proprio territorio, sia per quello compreso nel restante ambito comprensoriale.
Qualora una o più Comunità montane facciano parte di un comprensorio senza che i relativi ambiti territoriali coincidano, il piano urbanistico ed il piano di sviluppo economico e sociale e relativi programmi sono composti dai piani e programmi che ciascuna Comunità montana approverà ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e della legge regionale 3 giugno 1975, n. 26, e dai piani e programmi riguardanti il restante territorio.
In tal caso, ai fini del coordinamento dei piani e programmi di cui al comma precedente, il Consiglio comprensoriale è integrato dai membri dei Consigli delle Comunità montane interessate.
Ove sussistano discordanze, il Consiglio regionale procede agli opportuni coordinamenti all’atto dell’approvazione dei piani stessi.


Art.18
L’Organismo comprensoriale di cui al precedente articolo 16 è retto da un regolamento interno, predisposto dal Consiglio comprensoriale secondo le modalità e i criteri previsti per l’adozione dello Statuto delle Comunità montane di cui all’articolo 3 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 26, ed approvato dal Consiglio regionale.
L’Organismo comprensoriale è composto dal Consiglio, dalla Giunta esecutiva e dal Presidente.
All’Organismo comprensoriale sono estese in quanto applicabili e non in contrasto con la presente legge, le disposizioni di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 26, concernenti la costituzione, il funzionamento e l’attività delle Comunità montane; in particolare le norme relative alla:
a) composizione e nomina degli organi;
b) controllo sugli atti;
c) personale.
Nel caso di reiterate e persistenti violazioni di legge o quando il Consiglio di comprensorio non possa per qualsiasi causa funzionare, il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima ne dispone lo scioglimento e nomina una terna di Commissari con l’incarico di provvedere al funzionamento dell’Organismo comprensoriale. La Commissione, entro 30 giorni dalla nomina, promuove la ricostituzione del Consiglio.


Art.19
L’Organismo comprensoriale di cui al precedente articolo 16 predispone ed attua i piani di sviluppo economico e sociale ed i piani urbanistici e promuove la partecipazione delle organizzazioni dei lavoratori alla formazione ed attuazione dei piani e dei programmi, in conformità alle norme stabilite nella legge regionale 3 giugno 1975, n. 26.
Gli Organismi comprensoriali di cui al precedente articolo 16 esercitano, altresì, le funzioni amministrative regionali decentrate, nonchè funzioni di attuazione dei piani e programmi regionali di sviluppo.


Art.20
Nei piani pluriennali di sviluppo economico e sociale adottati dagli Organismi comprensoriali di cui ai precedenti articoli 16 e 17 saranno coordinati gli interventi previsti per i singoli settori.
In particolare, i piani dovranno tendere:
a) al razionale e ordinato sviluppo urbanistico, in conformità alle norme di cui all’articolo 16 della legge 24 giugno 1974, n. 268, con riferimento anche ai piani regolatori, ai piani di sviluppo dell’edilizia economica e popolare e ai piani di insediamenti produttivi e della distribuzione;
b) alla organizzazione e distribuzione ottimale dei servizi e strutture sociali, sanitari, scolastici, culturali e sportivi tenendo conto delle indicazioni delle programmazioni ospedaliere, delle proposte e dei criteri che saranno formulati dai Consigli scolastici distrettuali, della progettata istituzione delle unità sanitarie locali e dei servizi sociali;
c) al coordinamento di tutti gli interventi in agricoltura, particolarmente di quelli previsti dal titolo secondo della legge 24 giugno 1974, n. 268, e della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39, nonchè dai progetti speciali approvati dal CIPE ai sensi dell’articolo 3 della legge 6 ottobre 1971, n. 853.
I piani pluriennali di sviluppo economico e sociale sono approvati, su proposta della Giunta, dal Consiglio regionale.
I piani urbanistici degli Organismi comprensoriali di cui ai precedenti articoli 16 e 17 vengono redatti in conformità degli obiettivi dei piani di sviluppo economico e sociale.
I piani urbanistici degli Organismi comprensoriali di cui ai precedenti articoli 16 e 17 hanno valore di piani territoriali di coordinamento di cui all’articolo 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e ad essi devono adeguarsi i piani degli Enti operanti nel territorio.


Art.21
Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dello Assessore al bilancio e programmazione, convoca due volte all’anno, di norma nei mesi di febbraio e di ottobre, una Conferenza regionale allo scopo di consentire la partecipazione degli Organismi comprensoriali di cui ai precedenti articoli 16 e 17, alla elaborazione dei piani e programmi regionali, e per la verifica dello stato e dei problemi della programmazione.
La Conferenza è composta dai Presidenti e dai Vice Presidenti degli Organismi comprensoriali.
Alla Conferenza partecipano la Commissione consiliare per la programmazione ed il Comitato regionale per la programmazione.


CAPO IV
(Predisposizione ed attuazione dei progetti e degli interventi)
Art.22
Il Comitato per la programmazione cura la predisposizione dei progetti avvalendosi, di norma, di gruppi di lavoro integrati dei quali possono far parte, con i funzionari dell’Ufficio del piano economico e dell’assetto territoriale e di altre branche dell’Amministrazione regionale, anche esperti estranei all’Amministrazione stessa.
Dell’attività tecnica di elaborazione e formazione dei progetti, possono, inoltre, essere incaricati istituti od uffici di studio e di consulenza, pubblici o privati. In questo caso le spese occorrenti possono essere comprese nel calcolo del costo di ciascun progetto.
All’elaborazione dei progetti possono concorrere gli enti cui si prevede possa essere affidata l’esecuzione ai sensi del successivo articolo.


Art.23
I competenti organi della Regione assumono le iniziative necessarie perchè dell’elaborazione dei progetti abbiano la più ampia informazione gli enti locali e le organizzazioni dei lavoratori dipendenti ed autonomi nonchè gli altri enti, organizzazioni ed associazioni che possano, comunque avere interesse al progetto stesso.
Gli enti, organizzazioni ed associazioni possono recare all’elaborazione dei progetti il loro contributo ed esprimere, sui contenuti degli stessi, un motivato giudizio.


Art.24
I progetti sono approvati con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta medesima che vi provvede dopo aver ottenuto i pareri, quando siano richiesti dalla legislazione in vigore, dei competenti organi tecnici e per le opere e gli interventi previsti.
L’approvazione di ciscun progetto da parte della Giunta regionale comporta l’assunzione a carico degli stanziamenti della legge 24 giugno 1974, n. 268, o del bilancio della Regione, dell’impegno per l’intero ammontare della spesa, per la parte di opere di interventi la cui realizzazione sia attribuita alla responsabilità della Regione.
Qualora il progetto debba essere attuato nel corso di più esercizi finanziari la Giunta assumerà i provvedimenti necessari perchè sia assicurata la disponibilità dei fondi occorrenti negli esercizi successivi.
Resta ferma la possibilità di avvalersi delle norme di cui al quarto e quinto comma dell’articolo 6 della citata legge 25 giugno 1974, n. 268.
Per la parte di opere e di interventi la cui realizzazione sia attribuita, in conformità al programma pluriennale approvato dal CIPE, alle Amministrazioni dello Stato, la Giunta concerterà con gli organi competenti le iniziative necessarie ad assicurare una coordinata ed armonica attuazione dell’intero progetto.
L’approvazione di ciascun progetto comporta, per le opere pubbliche in esso eventualmente considerate, la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza.
Il Presidente della Giunta regionale emana i decreti di espropriazione e di occupazione d’urgenza e compie gli atti dei relativi procedimenti di competenza della Regione.


Art.25
Gli interventi e le opere che non debbono essere realizzati secondo progetti sono proposti all’approvazione della Giunta, in un contesto coordinato ed organico e con l’indicazione delle priorità da osservare, dall’Assessore competente per materia di concerto con l’Assessore al bilancio e alla programmazione.
L’Assessore al bilancio e alla programmazione provvede all’espressione del concerto sentito il Comitato per la programmazione.
L’assunzione dell’impegno di spesa per ogni opera od intervento è autorizzata con decreto del Presidente della Giunta o, per sua delega, dall’Assessore competente per materia.
I rapporti con il Tesoriere cui sono affidati i servizi di cassa della contabilità speciale di cui al secondo comma dell’articolo 2 della legge 24 giugno 1974, n. 268, saranno regolati da apposita convenzione stipulata secondo la normativa vigente.
L’Assessorato alle finanze effettua, tramite la Ragioneria regionale, il riscontro delle entrate e delle spese della contabilità speciale.
Le procedure per il controllo tecnico sulla progettazione e nella esecuzione delle opere, per l’approvazione del progetto di ogni opera e l’effettuazione dei collaudi sono quelle previste dalla vigente legislazione per le opere finanziate dalla Regione.


Art.26
Il Presidente della Giunta regionale dà notizia al Consiglio delle deliberazioni della Giunta medesima in ordine ai progetti, agli interventi e alle opere di cui ai precedenti articoli 24 e 25 e agli incarichi di cui al successivo articolo 30.

Art.27
Ai sensi dell’articolo 7 della legge 24 giugno 1974, n. 268, la Regione provvede normalmente all’esecuzione dei progetti delle opere mediante affidamento agli organi tecnici ed amministrativi dello Stato alle Aziende Autonome Statali e regionali, agli Organismi comprensoriali di cui ai precedenti articoli 16 e 17, agli enti locali e loro consorzi, agli enti di bonifica e di irrigazione, agli altri enti di diritto pubblico.
Per l’esecuzione dei progetti la Regione può avvalersi secondo le modalità che saranno convenute con la Cassa per il Mezzogiorno dell’Ufficio istituito ai sensi dell’articolo 259, sesto comma, del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523.
L’esecuzione dei progetti che hanno come fine preminente lo sviluppo di determinati territori è affidata normalmente agli enti locali interessati che vi provvederanno direttamente o valendosi di enti pubblici ai sensi del successivo articolo 28.
Il programma pluriennale o l’atto di verifica annuale del programma indicheranno per gli interventi rispondenti ad obiettivi organici da attuare secondo progetti, nonché per gli altri interventi ed opere, gli enti e gli organi ai quali deve essere affidata l’attuazione e le modalità dell’affidamento.


Art.28
Gli organi od enti pubblici, anche economici e finanziari ai quali sia affidato per l’esecuzione, nella sua unità, uno dei progetti di cui alla legge 24 giugno 1974, n. 268, si obbligano, nei confronti della Regione, mediante convenzione apposita, alla realizzazione dell’obiettivo nella osservanza delle prescrizioni stabilite dal progetto, le quali devono essere inserite nella convenzione come parte integrante del suo contenuto.
La stessa convenzione regola le modalità da osservare nella erogazione dei fondi destinati al progetto nonchè i controlli amministrativi e tecnici relativi all’attività di esecuzione e determina i criteri per la verifica finale dei risultati.
Quando la convenzione lo consenta, il soggetto affidatario, che resta in ogni caso responsabile verso la Regione, può commettere in forma unitaria la progettazione ed esecuzione di opere di specifiche attività ad altri enti od organi pubblici o a società a prevalente capitale pubblico costituite con la partecipazione degli Organismi comprensoriali di cui ai precedenti articoli 16 e 17 e degli enti locali interessati.


Art.29
Il Comitato per la programmazione è autorizzato a curare immediatamente la predisposizione, con le procedure della presente legge, di intesa con la Commissione consiliare per la programmazione, dei progetti dei quali possa essere prevista la realizzazione con gli stanziamenti del primo programma pluriennale.

Art.30
L’Amministrazione regionale è autorizzata, sentito il Comitato per la programmazione, ad avvalersi, anche mediante contratto a tempo determinato, di tecnici ed esperti estranei all’Amministrazione, cui sia riconosciuta specifica competenza per la predisposizione del piano, dei programmi e dei progetti di cui all’articolo 6 della legge 24 giugno 1974, n. 268.
E’ parimenti autorizzata la pubblicazione di monografie e di altro materiale riguardante l’attività di programmazione.
Il conferimento degli incarichi, la loro durata, l’eventuale rinnovo ed i relativi compensi e tutte le spese derivanti dall’attuazione della presente legge sono autorizzati, su proposta dell’Assessore al bilancio ed alla programmazione, con decreto del Presidente della Giunta su conforme deliberazione della Giunta medesima.


CAPO V
(Norme finanziarie)
Art.31
Le spese occorrenti per il personale ed il funzionamento del Centro regionale di programmazione fanno carico ai titoli di spesa istituiti ai sensi dell’articolo 5 della legge 11 giugno 1962, n. 588, ed ai titoli di spesa che saranno istituiti ai sensi dell’articolo 2 della legge 24 giugno 1974, n. 268.
Fanno altresì carico agli stessi titoli le spese occorrenti per il mantenimento, fino all’entrata in vigore della legge di cui al precedente articolo 15, del Centro regionale di programmazione, dell’Ufficio regionale di assistenza tecnica e della Segreteria tecnica del Comitato di coordinamento.


Art.32
Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno 1975 sono istituiti i capitoli 16907 e 16908 con la seguente denominazione:

Capitolo 16907 - “Spese per il funzionamento del Comitato per la programmazione; spese per il pagamento di tecnici ed esperti estranei all’Amministrazione per la collaborazione alla predisposizione del piano generale di sviluppo, dei programmi e dei progetti di cui all’articolo 6 della legge 24 giugno 1974, n. 268.

Capitolo 16908 - “Contributi agli Organismi comprensoriali per il loro funzionamento”.

Dal capitolo 17904 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1975, è stornata la somma di lire 100.000.000 a favore del capitolo 16907 e la somma di lire 100.000.000 a favore del capitolo 16908 dello stato di previsione.
Le spese derivanti dall’attuazione della presente legge, non altrimenti finanziate, fanno carico ai capitoli 16907 e 16908 del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1975 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.
Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione della presente legge per gli anni successivi al 1975, valutati in annue lire 300.000.000, si farà fronte con una corrispondente quota del maggior gettito dell’imposta di fabbricazione derivante dal suo naturale incremento.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 1 agosto 1975

Del Rio