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Legge Regionale 15 dicembre 1975, n. 57

Norma interpretativa e integrativa dell’articolo 1 della legge regionale 10 maggio 1972, n. 13, concernente “Misure integrative delle pensioni di vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni”.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
L’articolo 1 della legge regionale 10 maggio 1972, n. 13, è sostituito dal seguente:
«L’Amministrazione regionale, sino al termine previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1972, n. 325, per la parificazione del trattamento minimo di pensione in favore dei lavoratori autonomi a quello dei lavoratori dipendenti, è autorizzata a corrispondere un assegno integrativo bimestrale, pari a lire 15.400, ai titolari di sola pensione di vecchiaia e di superstiti liquidata nella gestione speciale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, residenti in Sardegna da almeno un anno e che abbiano conseguito il diritto alla pensione in Sardegna».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 15 dicembre 1975

Del Rio