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Legge Regionale 23 dicembre 1975, n. 61

Oneri relativi all’esercizio, manutenzione e sorveglianza delle opere idrauliche di seconda categoria.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Gli oneri relativi all’esercizio, manutenzione e sorveglianza delle opere idrauliche di seconda categoria, eseguite e da eseguirsi in Sardegna, vengono assunti per intero dalla Regione con effetto dalla data di compimento delle opere e comunque non anteriormente al 1 dicembre 1956.
Con effetto dalla stessa data non trovano applicazione, in Sardegna, le norme di cui agli articoli 6, primo comma, 32, 33, 34 e 35 del testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche nelle diverse categorie, approvato con regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, e successive modifiche ed integrazioni.


Art.2
Le minori entrate relative alla omessa acquisizione delle quote di ripartizione degli oneri di cui al precedente articolo, che avrebbero dovuto gravare sulla massa degli interessati, si compensano con le minori spese derivanti alla Regione dalla mancata perimetrazione dei terreni interessati alle opere stesse.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 19 dicembre 1975

Del Rio