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Legge Regionale 4 maggio 1977, n. 16

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 24 luglio 1972, n. 27, concernente: “Assunzioni degli oneri degli enti locali, degli enti ospedalieri, delle università, degli enti gestori di acquedotti e fognature per l’esecuzione di opere pubbliche ammesse al contributo dello Stato”.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
L’ultimo comma dell’articolo 2 della legge regionale 24 luglio 1972, n. 27, è così modificato:
“Il cumulo dei contributi in conto capitale o attualizzati al tasso effettivamente praticato dalla Cassa depositi e prestiti, concessi dallo Stato, dalla Regione e da altri eventuali enti non potrà in nessun caso eccedere il costo dell’opera”.


Art.2
Il primo comma dell’articolo 3 della legge regionale 24 luglio 1972, n. 27, è sostituito dal seguente:
“Qualora gli stanziamenti regionali di cui alla lettera b) dell’articolo 2 della presente legge si rivelassero eccedenti rispetto alla necessità di intervento in conto capitale per l’integrazione dei contributi statali relativi all’attuazione del piano generale degli acquedotti, le eccedenze medesime - quando non si ritenga di utilizzarle, nei Comuni ammissibili a sensi del quinto comma del presente articolo, a favore di altre categorie di opere anch’esse assistite dal concorso statale in conto capitale - potranno essere portate in aumento agli stanziamenti regionali per le contribuzioni pluriennali di cui alla lettera a) dello stesso articolo 2”.


Art.3
L’articolo 4 della legge regionale 24 luglio 1972, n. 27, è sostituito dal seguente:
“Le provvidenze previste dalla presente legge sono concesse su proposta dell’Assessore regionale dei lavori pubblici, con decreto del Presidente della Giunta, previa deliberazione della Giunta medesima.
La somministrazione del contributo si esegue:
- a diretto favore dell’Istituto mutuante nel caso previsto dalla lettera a) del precedente articolo 2;
- a diretto favore dell’Ente concessionario nel caso di cui alla lettera b) dello stesso articolo 2, mediante erogazione dell’intero ammontare del contributo integrativo, previa presentazione di copia dell’atto di affidamento dei lavori divenuto esecutivo ai sensi di legge.
Il contributo costituisce per il Tesoriere dell’Ente entrata con destinazione specifica ai sensi delle norme vigenti.
Parimenti dovranno essere versate in entrata al bilancio della Regione, non oltre trenta giorni dal pagamento della rata di saldo dei lavori, eventuali economie realizzate rispetto ai fondi messi a disposizione, compresi gli interessi attivi maturati sulle somministrazioni.
Entro la stessa data dovrà essere altresì presentato all’Assessore regionale dei lavori pubblici il rendiconto di detti fondi”.


Art.4
L’ultimo comma dell’articolo 5 della legge regionale 24 luglio 1972, n. 27, è sostituito dai seguenti:
“Nei casi di maggiori oneri conseguenti all’aggiornamento dei prezzi di progetto, ivi compresi gli oneri fiscali, ovvero all’appalto dei lavori con offerte in aumento, potrà essere concessa con decreto suppletivo, sulla somma eccedente, una integrazione del contributo regionale nella stessa misura percentuale del decreto principale.
Qualora il contributo principale dello Stato non venga esteso a tali maggiori oneri, il contributo regionale può essere concesso, nei limiti dei fondi disponibili a sensi della presente legge, in misura da coprire l’intero ammontare degli stessi maggiori oneri”.


Art.5
Le provvidenze contributive ammissibili a carico del bilancio regionale, con le modifiche della presente legge, ai sensi della legge regionale 24 luglio 1972, n. 27, possono essere concesse anche nei casi in cui al contributo principale dello Stato si sostituisca, per effetto dei trasferimenti di competenze disposti con decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, l’intervento contributivo principale dell’integrazione regionale.

Art.6
La denominazione dei seguenti capitoli di spesa del bilancio regionale per l’anno finanziario 1977 è così modificata:
Capitolo 25511 - Contributi ai Comuni, alle Province, agli Enti ospedalieri, ai loro Consorzi, alle Università e agli Istituti universitari negli oneri dipendenti dalla contrazione di mutui destinati alla realizzazione di opere ospedaliere; contributi ai Comuni, ai loro Consorzi e agli Enti autorizzati alla gestione di acquedotti e fognature negli oneri dipendenti dalla contrazione di mutui destinati alla costruzione, ampliamento e sistemazione di acquedotti e di fognature occorrenti per lo smaltimento delle acque reflue, ammessi al contributo di cui agli articoli 13 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090; contributi agli Enti locali negli oneri derivanti dalla contrazione dei mutui destinati alla realizzazione di altre categorie di opere, di cui all’articolo 3 della legge regionale 24 luglio 1972, n. 27, e successive modifiche ed integrazioni; contributi agli Enti ospedalieri, ai loro Consorzi, alle Università ed Istituti universitari, agli Enti locali, ai loro Consorzi, per fronteggiare gli oneri derivanti dalla contrazione di mutui in relazione alle maggiori spese conseguenti all’aggiornamento dei prezzi di progetto o all’appalto di lavori con offerte in aumento.
Capitolo 25512 - Contributi ai Comuni e agli Enti gestori di fognature o acquedotti negli oneri dipendenti dall’esecuzione di lavori di costruzione, ampliamento o sistemazione di acquedotti o fognature occorrenti per lo smaltimento delle acque reflue, ammessi al contributo di cui agli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090( LR 24 luglio 1972, n. 27).
Contributi ai Comuni ammissibili ai sensi del quinto comma dell’articolo 3 della legge regionale 24 luglio 1972, n. 27, e successive modifiche ed integrazioni, per la realizzazione di altre categorie di opere assistite da concorso statale in conto capitale. Contributi ai Comuni ed agli Enti gestori di fognature o acquedotti per l’assunzione di maggiori oneri conseguenti all’aggiornamento dei prezzi o all’appalto dei lavori con offerte in aumento.
A favore di ciascuno dei suindicati capitoli è stornata dal capitolo 27901 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1976 la somma di lire 10.000.000.
Per gli anni successivi al 1977 alle spese derivanti dalla applicazione della presente legge, e valutate in lire 20.000.000 annui, si farà fronte con l’aumento dell’imposta di fabbricazione.
Le spese derivanti dall’applicazione della presente legge fanno capo ai capitoli 25511 e 25512 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1977 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 4 maggio 1977.

Soddu