Legge Regionale 16 giugno 1977, n. 20
Assunzione a tempo determinato di personale insegnante per lo svolgimento dei corsi di formazione professionale programmati per l’anno 1976-1977.
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
Alla scelta del personale insegnante si provvede con le modalità di cui all’articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1976, n. 26.
Qualora il personale da assumere non possa essere reperito tra i soggetti che hanno già prestato la loro opera nelle sedi periferiche site in Sardegna dell’Istituto nazionale per l’addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell’industria (INAPLI), dell’Ente nazionale per l’addestramento dei lavoratori del commercio (ENALC) e dello Istituto nazionale per l’istruzione e l’addestramento nel settore artigiano (INIASA), si provvede con personale docente qualificato per le discipline oggetto dell’insegnamento o, in difetto, per discipline affini.
Art.2
A favore del predetto capitolo è stornata la somma di lire 280.000.000 dal capitolo 27901 (lettera B dell’elenco n. 4, allegato al bilancio) dello stesso stato di previsione.
Art.3
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 16 giugno 1977.
Soddu