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Legge Regionale 16 dicembre 1977, n. 51

Proroga dei benefici previsti dalla legge regionale 10 gennaio 1975, n. 3, concernente anticipazioni, per conto dello Stato, alle aziende concessionarie di autoservizi operanti in Sardegna e che applicano il contratto ANAC, di somme occorrenti per la corresponsione degli aumenti economici ai dipendenti delle dette aziende
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
I benefici previsti dalla legge regionale 10 gennaio 1975, n. 3, sono prorogati sino al 31 dicembre 1975, pertanto la Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle aziende concessionarie di autoservizi che operano in Sardegna e che applicano il contratto ANAC, anticipazioni per conto dello Stato nella misura di lire 45.000 per venti mensilità, comprensive degli oneri previdenziali ed assistenziali, a carico del lavoratore e del datore di lavoro, per ogni dipendente, relativamente al periodo 1 luglio 1974-31 dicembre 1975 più ratei della tredicesima e quattordicesima mensilità relative all’anno 1974 pari a sei dodicesimi.

Art.2
I benefici di cui al precedente articolo saranno concessi alle aziende aventi diritto tramite gli uffici dell’Assessorato regionale dei trasporti, sulla base dei dati contenuti nei libri matricola di ciascuna azienda, fermo restando l’accertamento della corrispondenza dei medesimi con gli elementi in possesso dell’Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art.3
L’Amministrazione regionale si rivarrà delle somme anticipate e dei relativi interessi sui contributi che lo Stato dovesse assegnare alla Regione Sarda per gli scopi di cui all’articolo 1.

Art.4
Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1977 la denominazione del capitolo 26551 è così modificata e lo stanziamento così incrementato:
Capitolo 26551 - Anticipazioni alle aziende concessionarie di autoservizi operanti in Sardegna che applicano il contratto ANAC, delle somme occorrenti per la corresponsione degli aumenti economici ai propri dipendenti per il periodo 1 luglio 1974- 31 dicembre 1975
più L. 199.098.131
A favore del suddetto capitolo è stornata la somma di lire 99.098.131 dal capitolo 17904 (elenco n. 4 allegato al bilancio, rispettivamente lire 45.000.000 dalla lettera B e lire 54.098.131 dalla lettera N) e lire 100.000.000 dal capitolo 17101 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1977.
Le spese per l’attuazione della presente legge fanno carico al capitolo 26551 del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1977.
Il Presidente della Giunta, su proposta dell’Assessore al bilancio, è autorizzato ad istituire, con propri decreti appositi capitoli di entrate nel bilancio della Regione, per il recupero delle somme anticipate con la presente legge e dei relativi interessi.


Art.5
La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 16 dicembre 1977.

Soddu