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Legge Regionale 17 novembre 1978, n. 67

Variazioni agli stati di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1978 - Intervento per il diritto allo studio e la scuola a tempo pieno.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Negli stati di previsione della spesa dell’Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport e dell’Assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio del bilancio della Regione per l’anno 1978 sono introdotte le seguenti variazioni:
Stato di previsione della spesa dell’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport:
In aumento
Capitolo 11004 - (titolo 1 - sezione 3 - categoria 04) - Spese per i servizi e le attività culturali e ricreative nella scuola d’obbligo, primaria e secondaria (art. 3, lett. c), e art. 6, LR 11 ottobre 1971, n. 26)
lire 3.724.700.000
Capitolo 11006 - (titolo 1 - sezione 3 - categoria 04) - Spese per le mense ed i trasporti gratuiti per gli studenti delle scuole secondarie e superiori (art. 3, lett. b), c) e d), e art. 6, LR 11 ottobre 1971, n. 26)
lire 2.350.000.000
Capitolo 11010 - (titolo 1 - sezione 3 - categoria 05) - Contributi ai Comuni per l’istituzione e la gestione di nuove scuole materne (art. 3, lett. a), e art. 5, LR 11 ottobre 1971, n. 26)
lire 310.000.000
Capitolo 11014 - (titolo 1 - sezione 3 - categoria 05) - Borse di studio a laureati da non più di tre anni (art. 3, lett. f), e art. 12, LR 11 ottobre 1971, n. 26)
lire 103.000.000
Stato di previsione della spesa dell’Assessorato della Programmazione, Bilancio e Assetto del Territorio:
In diminuzione
Capitolo 03016 - (titolo 1 - sezione 7 - categoria 09) - Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative
lire 6.487.700.000
mediante utilizzazione della riserva accantonata per la copertura finanziaria del disegno di legge di cui alla lettera Q) dell’elenco n. 4 - spese correnti - allegato alla legge regionale 10 febbraio 1978, n. 2.


Art.2
La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 17 novembre 1978.

Soddu