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Legge Regionale 17 novembre 1978, n. 68

Autorizzazione a concedere, a titolo di contributo, agli enti gestori dei Centri di servizi sociali della Sardegna, le somme assegnate dallo Stato alla Regione, in attuazione dell’articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 per gli anni 1976 e successivi.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Titolo I
Art.1
L’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare a titolo di contributo agli enti gestori dei Centri per i servizi sociali della Sardegna le somme assegnate dallo Stato alla Regione, in attuazione dell’articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per gli anni 1976 e successivi.
Per il 1978 e anni successivi i contributi saranno erogati dietro presentazione da parte degli enti gestori dei Centri per i servizi sociali di un dettagliato programma annuale di attività, e per gli anni successivi al 1978 anche di un piano triennale di attività con allegati i relativi preventivi di spesa.


Art.2
l contributo viene concesso con decreto dell’Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale su conforme deliberazione della Giunta regionale.
All’atto della presentazione del programma e della conseguente approvazione, verrà erogata all’ente una somma, pari all’85 per cento del contributo, mentre la restante somma verrà erogata a presentazione del rendiconto delle spese sostenute. Tale rendiconto dovrà, comunque, essere trasmesso non oltre il 31 marzo dell’anno successivo.
I contributi saranno accreditati a favore dei rappresentanti legali dei singoli Centri attualmente esistenti in Sardegna.


Art.3
Alle spese derivanti dall’attuazione della presente legge per il 1978 e anni successivi si farà fronte con una quota pari alle assegnazioni dello Stato alla Regione di cui all’articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Titolo II
Art.4
L’Amministrazione regionale è altresì autorizzata ad erogare ai Centri gestori dei servizi sociali della Sardegna, con decreto dell’Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, la somma complessiva di lire 108.000.000 a saldo delle spese sostenute dai Centri stessi negli anni 1976 e 1977, dietro presentazione dei relativi rendiconti.

Art.5
Nello stato di previsione della spesa dell’Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale del bilancio della Regione per l’anno 1978 è istituito il capitolo 10029 (titolo 1 - sezione 3 - categoria 05) con la denominazione “Saldo di impegni di esercizi decorsi relativi a contributi agli enti gestori dei Centri per i servizi sociali della Sardegna” con lo stanziamento di lire 108.000.000.
A favore del suddetto capitolo è stornata la corrispondente somma di lire 108.000.000 dal capitolo 03016 (lettera H dell’elenco n. 4 allegato al bilancio) dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1978.
Le spese per l’attuazione della presente legge relativamente al saldo delle pendenze degli anni 1976- 1977 fanno carico al capitolo 10029 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale del bilancio della Regione per l’anno 1978.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 17 novembre 1978.

Soddu