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Legge Regionale 27 giugno 1979, n. 54

Ulteriori modifiche alla legge regionale 10 febbraio 1960, n. 3, recante provvidenze a favore dell’istituto artistico musicale «Giuseppe Verdi» di Alghero.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
L’articolo 1 della legge regionale 10 febbraio 1960, n. 3, già modificato con la legge regionale 26 giugno 1969, n. 29, è ulteriormente così modificato:
«L’Amministrazione regionale, allo scopo di favorirne il funzionamento, è autorizzata a concedere all’Istituto artistico musicale «Giuseppe Verdi» di Alghero, un contributo annuo di lire 30.000.000 a decorrere dall’esercizio 1979.
Entro il 30 settembre di ciascun anno, l’Istituto sottopone all’Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport il bilancio di previsione dell’esercizio successivo, corredato del programma dell’attività da svolgersi durante l’esercizio stesso.
Entro il 30 aprile di ogni anno, l’Istituto sottopone all’approvazione dell’Assessorato regionale di cui al secondo comma il conto consuntivo dell’esercizio precedente, corredato delle relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori.
La concessione del contributo di cui al primo comma è subordinata all’approvazione, da parte dell’Assessorato regionale, del bilancio di previsione dell’istituto stesso».


Art.2
Per far fronte alla maggiore spesa derivante dalla applicazione della presente legge, è stornata a favore del capitolo 11066 dello stato di previsione della spesa dello Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport la somma di lire 20.000.000 dal capitolo 03016 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio del bilancio della Regione per l’anno 1979 mediante riduzione della riserva indicata alla lettera t) della tabella A allegata alla legge finanziaria per l’anno 1979.
Le spese derivanti dall’applicazione della presente legge gravano sul suindicato capitolo 11066 del bilancio della Regione per l’anno 1979 e su quelli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 27 giugno 1979.

Soddu